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03-09-2019
Albo Gestori Ambientali, chiarimenti su iscrizione albo intermediari
esteri
Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali, con Circolare
n. 9 del 1° agosto 2019, fornisce chiarimenti in merito
all’iscrizione all’Albo da parte degli intermediari esteri a
seguito della rettifica del regolamento CE n. 669/2008 della Commissione,
che integra l'allegato IC del regolamento CE n. 1013/2006, del Parlamento e
del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti.
In particolare, la circolare, emanata su richiesta di alcune imprese,
interviene sulla rettifica in cui viene chiarito che “per operare come
destinatario, un commerciante, un intermediario o una società devono essere
soggetti alla giurisdizione del paese di destinazione” e chiarisce che:
- l'intermediario avente sede all’estero che intermedia rifiuti
provenienti dall’Italia con destino estero in qualità di
notificatore/“esportatore” dei rifiuti (ovvero un intermediario
registrato, autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo
produttore o dal raccoglitore italiani abilitato ad agire per suo conto
in qualità di notificatore), rimane soggetto alla giurisdizione
del Paese di spedizione;
- l'intermediario avente sede all’estero che intermedia rifiuti
provenienti dall’Italia con destino estero in qualità di
destinatario/“importatore” dei rifiuti (ovvero la persona o
l'impresa estera alla quale siano stati spediti i rifiuti a fini di
recupero o smaltimento), risulta soggetto alla giurisdizione del
Paese di destinazione.
Si evidenzia perciò che solo nel primo caso
l’intermediario estero deve essere iscritto all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali nella pertinente categoria (così come
l’intermediario estero che organizza la spedizione ai sensi all’art. 18 del
Regolamento n. 1013/2006/CE); mentre, nel secondo caso,
l’intermediario estero deve seguire esclusivamente la
giurisdizione del Paese di destinazione, in quanto destinatario della
spedizione.