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News / Nazionali / Rifiuti

03-09-2019

Albo Gestori Ambientali, chiarimenti su iscrizione albo intermediari esteri

Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali, con Circolare n. 9 del 1° agosto 2019, fornisce chiarimenti in merito all’iscrizione all’Albo da parte degli intermediari esteri a seguito della rettifica del regolamento CE n. 669/2008 della Commissione, che integra l'allegato IC del regolamento CE n. 1013/2006, del Parlamento e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti.

In particolare, la circolare, emanata su richiesta di alcune imprese, interviene sulla rettifica in cui viene chiarito che “per operare come destinatario, un commerciante, un intermediario o una società devono essere soggetti alla giurisdizione del paese di destinazione” e chiarisce che:

  • l'intermediario avente sede all’estero che intermedia rifiuti provenienti dall’Italia con destino estero in qualità di notificatore/“esportatore” dei rifiuti (ovvero un intermediario registrato, autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore italiani abilitato ad agire per suo conto in qualità di notificatore), rimane soggetto alla giurisdizione del Paese di spedizione;
     
  • l'intermediario avente sede all’estero che intermedia rifiuti provenienti dall’Italia con destino estero in qualità di destinatario/“importatore” dei rifiuti (ovvero la persona o l'impresa estera alla quale siano stati spediti i rifiuti a fini di recupero o smaltimento), risulta soggetto alla giurisdizione del Paese di destinazione.

Si evidenzia perciò che solo nel primo caso l’intermediario estero deve essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella pertinente categoria (così come l’intermediario estero che organizza la spedizione ai sensi all’art. 18 del Regolamento n. 1013/2006/CE); mentre, nel secondo caso, l’intermediario estero deve seguire esclusivamente la giurisdizione del Paese di destinazione, in quanto destinatario della spedizione.


 


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