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05-12-2018
Rifiuti, piani di emergenza interna per impianti di stoccaggio e
lavorazione
La legge 1 dicembre 2018, n. 132, di conversione del
decreto sicurezza 113/2018, tra le disposizioni di prevenzione
e contrasto della criminalità organizzata ha introdotto l’obbligo
per i gestori di impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti,
esistenti o di nuova costruzione, di predisporre piani di emergenza
interni.
I piani di emergenza interni, da predisporre dai gestori
degli impianti esistenti entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione (4 dicembre
2018) - ossia entro il 4 marzo 2019 - hanno la seguente
finalità:
- controllo e la limitazione degli incidenti e dei loro
effetti dannosi per la salute umana nonché per l'ambiente e per i beni;
- protezione della salute umana e dell'ambiente dalle conseguenze di
incidenti rilevanti;
- adeguata informazione verso i lavoratori, i servizi di
emergenza o le autorità locali competenti;
- ripristino e disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente
rilevante.
Il piano di emergenza interno, previsto dall'art.
26-bis, dovrà periodicamente essere riesaminato,
sperimentato ed eventualmente aggiornato, ad intervalli di tempo adeguati
che, comunque, non possono essere maggiori di tre anni. Il
compito della revisione periodica è del gestore, il quale
sarà tenuto a consultare il personale che lavora nell'impianto, ivi compreso
il personale di imprese subappaltatrici "a lungo termine".
I Prefetti invece hanno il compito di elaborare i
piani di emergenza esterna per gli stessi impianti, entro 12 mesi dal
ricevimento delle informazioni necessarie da parte dei gestori, nel rispetto
delle linee guida che saranno emanate con decreto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.