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News / Nazionali / Rifiuti

05-12-2018

Rifiuti, piani di emergenza interna per impianti di stoccaggio e lavorazione

La legge 1 dicembre 2018, n. 132, di conversione del decreto sicurezza 113/2018, tra le disposizioni di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata ha introdotto l’obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre piani di emergenza interni.

I piani di emergenza interni, da predisporre dai gestori degli impianti esistenti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (4 dicembre 2018) - ossia entro il 4 marzo 2019 - hanno la seguente finalità:

  1. controllo e la limitazione degli incidenti e dei loro effetti dannosi per la salute umana nonché per l'ambiente e per i beni;
  2. protezione della salute umana e dell'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
  3. adeguata informazione verso i lavoratori, i servizi di emergenza o le autorità locali competenti;
  4. ripristino e disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Il piano di emergenza interno, previsto dall'art. 26-bis, dovrà periodicamente essere riesaminato, sperimentato ed eventualmente aggiornato, ad intervalli di tempo adeguati che, comunque, non possono essere maggiori di tre anni. Il compito della revisione periodica è del gestore, il quale sarà tenuto a consultare il personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici "a lungo termine".

I Prefetti invece hanno il compito di elaborare i piani di emergenza esterna per gli stessi impianti, entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte dei gestori, nel rispetto delle linee guida che saranno emanate con decreto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.


 


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