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	05-12-2018
	Rifiuti, piani di emergenza interna per impianti di stoccaggio e 
	lavorazione
	La legge 1 dicembre 2018, n. 132, di conversione del
	
	
	decreto sicurezza 113/2018, tra le disposizioni di prevenzione 
	e contrasto della criminalità organizzata ha introdotto l’obbligo 
	per i gestori di impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, 
	esistenti o di nuova costruzione, di predisporre piani di emergenza 
	interni.
	I piani di emergenza interni, da predisporre dai gestori 
	degli impianti esistenti entro novanta giorni dalla data di 
	entrata in vigore della legge di conversione (4 dicembre 
	2018) - ossia entro il 4 marzo 2019 - hanno la seguente
	finalità:
	
		- controllo e la limitazione degli incidenti e dei loro 
		effetti dannosi per la salute umana nonché per l'ambiente e per i beni;
 
		- protezione della salute umana e dell'ambiente dalle conseguenze di 
		incidenti rilevanti;
 
		- adeguata informazione verso i lavoratori, i servizi di 
		emergenza o le autorità locali competenti;
 
		- ripristino e disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente 
		rilevante. 
 
	
	Il piano di emergenza interno, previsto dall'art. 
	26-bis, dovrà periodicamente essere riesaminato, 
	sperimentato ed eventualmente aggiornato, ad intervalli di tempo adeguati 
	che, comunque, non possono essere maggiori di tre anni. Il 
	compito della revisione periodica è del gestore, il quale 
	sarà tenuto a consultare il personale che lavora nell'impianto, ivi compreso 
	il personale di imprese subappaltatrici "a lungo termine". 
	I Prefetti invece hanno il compito di elaborare i 
	piani di emergenza esterna per gli stessi impianti, entro 12 mesi dal 
	ricevimento delle informazioni necessarie da parte dei gestori, nel rispetto 
	delle linee guida che saranno emanate con decreto dalla 
	Presidenza del Consiglio dei Ministri.