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16-03-2018
Rifiuti, linee guida Ministero Ambiente gestione rifiuti
Il Ministero dell'ambiente ha emanato la Circolare ministeriale
n. 4064 del 15 marzo 2018 recante “Linee guida per la gestione
operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la
prevenzione dei rischi”.
La circolare è stata emanata a seguito dei numerosi incendi
che nell’ultimo periodo hanno interessato diversi impianti di gestione dei
rifiuti: questi hanno reso necessario un confronto tra il Ministero e
il Dipartimento dei vigili del fuoco, le amministrazioni regionali
e le agenzie ambientali maggiormente interessate, per individuare le più
opportune iniziative atte a prevenire, o
quanto meno a ridurre, i rischi connessi allo sviluppo di incendi
presso impianti che gestiscono rifiuti.
La circolare quindi, in accordo con le Autorità territoriali e con
gli Enti di controllo preposti, intende individuare alcune aree di
approfondimento per la definizione di criteri operativi utili per una
gestione ottimale degli stoccaggi negli impianti che gestiscono rifiuti.
Il documento richiama alcuni importanti concetti
già ampliamente definiti nell’ambito delle linee guida per
l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in
materia di gestione dei rifiuti in vigore, relative allo stoccaggio ed alla
movimentazione dei rifiuti, nonché elenca percorsi utili per la
gestione delle situazioni critiche, da implementare a cura delle Autorità
preposte.
In particolare, la circolare tratta i seguenti punti,
tra cui si segnala:
- Contesto autorizzativo degli stoccaggi dei rifiuti
Si sottolinea l’importanza della individuazione puntuale del contesto
autorizzativo ed operativo di tali attività, ad utilizzo dei gestori,
delle autorità competenti al rilascio degli atti autorizzativi, e delle
autorità preposte ai controlli. Qualora lo stoccaggio di rifiuti
annoveri un’attività di cui all’allegato I al d.P.R. 151/2011, si dovrà
dare corso agli adempimenti ai fini della sicurezza antincendi previsti
dagli artt. 3 e 4 del predetto decreto.
- Prestazione delle garanzie finanziarie
E' necessario che la garanzia finanziaria prestata dal
richiedente l’autorizzazione sia commisurata, oltre che alla capacità
autorizzata e alle tipologie dei rifiuti stoccati (pericolosi e non
pericolosi), anche allo specifico rischio di incendio correlato alle
tipologie di rifiuti autorizzati. L’obbligo di prestazione di idonee
garanzie finanziarie è opportuno sia estesa anche agli impianti che
operano in procedura semplificata come peraltro è già previsto in molte
regioni.
- Prevenzione del rischio negli impianti di gestione dei
rifiuti
Si evidenzia l'importanza dell’attività della prevenzione del
rischio, attraverso l’ottimizzazione delle misure organizzative e
tecniche nell’ambito di ciascun impianto in cui vengono effettuati
stoccaggi di rifiuti; l’adeguata formazione del personale che opera
negli impianti; l’utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo;
l’adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d’opera e degli impianti
tecnologici, nonché degli eventuali impianti di protezione antincendi.
Inoltre, tra le misure di prevenzione, il Ministero ritiene indispensabile porre un limite
temporale allo stoccaggio delle singole partite di rifiuto in ingresso
all’impianto, in quanto lasciare che lo stoccaggio sia procrastinabile
all’infinito non può che ingenerare rischi di varia natura.
- Prescrizioni generali da richiamare negli atti autorizzativi
Devono essere individuati i requisiti tecnici ed organizzativi
obbligatori per tutti gli impianti che effettuano gestione dei rifiuti,
nonché gli accorgimenti operativi cui i gestori devono attenersi per
assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza: Ubicazioni degli
impianti, Organizzazione e requisiti generali degli impianti in
cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti, Impianti tecnologici e
sistemi di protezione e sicurezza ambientale.
- Modalità di gestione
La circolare ricorda che
la responsabilità della gestione operativa dell’impianto è affidata ad
un direttore tecnico, opportunamente formato e che abbia superato le
verifiche di idoneità previste dal Dm 3 giugno 2014, n. 120, cui
spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei
carichi nell’impianto, fino alla fase di trasporto all’eventuale
successivo impianto di destinazione. Il direttore tecnico, che deve
essere sempre presente in impianto, assicura, ovvero collabora con il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali
figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle
attività presso l’impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni
di sicurezza previste dalla norma specifica di settore. Inoltre,
il paragrafo specifica le modalità e gli accorgimenti operativi e
gestionali.
- Controlli
L’attività di controllo,
fondamentale per assicurare che la gestione dei rifiuti avvenga nel
rispetto dei criteri di protezione ambientale stabiliti dal legislatore,
deve essere effettuata da personale adeguatamente formato ed
auspicabilmente effettuata da squadre in grado di adempiere al maggior
numero di attività richieste nel caso specifico.
Per gli impianti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale
nazionale e regionale, come noto, ISPRA e le Agenzie ambientali del
sistema regionale svolgono attività di controllo.
Per gli impianti al di fuori dell’A.I.A, al fine di agevolare le
attività di controllo dell'autorità di polizia giudiziaria,
occorre definire una scheda esemplificativa, ove comprendere anche tutte
quelle verifiche di tipo visivo e speditivo che consentono già ad un
primo esame di valutare la regolarità di un impianto ed in particolare
quantomeno: la verifica dei quantitativi nell’ambito in deposito
rispetto a quelli autorizzati ed a quelli riportati sul registro di
carico e scarico, il rispetto delle aree di stoccaggio e la coerenza dei
rifiuti ivi previsti, la presenza di tracce di sversamento, la presenza
dei presidi antincendio.