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	16-03-2018
	Rifiuti, linee guida Ministero Ambiente gestione rifiuti
	Il Ministero dell'ambiente ha emanato la Circolare ministeriale 
	n. 4064 del 15 marzo 2018 recante “Linee guida per la gestione 
	operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la 
	prevenzione dei rischi”.
	La circolare è stata emanata a seguito dei numerosi incendi 
	che nell’ultimo periodo hanno interessato diversi impianti di gestione dei 
	rifiuti: questi hanno reso necessario un confronto tra il Ministero e 
	il Dipartimento dei vigili del fuoco, le amministrazioni regionali 
	e le agenzie ambientali maggiormente interessate, per individuare le più
	opportune iniziative atte a prevenire, o 
	quanto meno a ridurre, i rischi connessi allo sviluppo di incendi 
	presso impianti che gestiscono rifiuti.
	La circolare quindi, in accordo con le Autorità territoriali e con 
	gli Enti di controllo preposti, intende individuare alcune aree di 
	approfondimento per la definizione di criteri operativi utili per una 
	gestione ottimale degli stoccaggi negli impianti che gestiscono rifiuti.
	Il documento richiama alcuni importanti concetti 
	già ampliamente definiti nell’ambito delle linee guida per 
	l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in 
	materia di gestione dei rifiuti in vigore, relative allo stoccaggio ed alla 
	movimentazione dei rifiuti, nonché elenca percorsi utili per la 
	gestione delle situazioni critiche, da implementare a cura delle Autorità 
	preposte.
	In particolare, la circolare tratta i seguenti punti, 
	tra cui si segnala:
	
		- Contesto autorizzativo degli stoccaggi dei rifiuti
		Si sottolinea l’importanza della individuazione puntuale del contesto 
		autorizzativo ed operativo di tali attività, ad utilizzo dei gestori, 
		delle autorità competenti al rilascio degli atti autorizzativi, e delle 
		autorità preposte ai controlli. Qualora lo stoccaggio di rifiuti 
		annoveri un’attività di cui all’allegato I al d.P.R. 151/2011, si dovrà 
		dare corso agli adempimenti ai fini della sicurezza antincendi previsti 
		dagli artt. 3 e 4 del predetto decreto. 
	
	
		- Prestazione delle garanzie finanziarie
		E' necessario che la garanzia finanziaria prestata dal 
		richiedente l’autorizzazione sia commisurata, oltre che alla capacità 
		autorizzata e alle tipologie dei rifiuti stoccati (pericolosi e non 
		pericolosi), anche allo specifico rischio di incendio correlato alle 
		tipologie di rifiuti autorizzati. L’obbligo di prestazione di idonee 
		garanzie finanziarie è opportuno sia estesa anche agli impianti che 
		operano in procedura semplificata come peraltro è già previsto in molte 
		regioni. 
	
	
		- Prevenzione del rischio negli impianti di gestione dei 
		rifiuti
		Si evidenzia l'importanza dell’attività della prevenzione del 
		rischio, attraverso l’ottimizzazione delle misure organizzative e 
		tecniche nell’ambito di ciascun impianto in cui vengono effettuati 
		stoccaggi di rifiuti; l’adeguata formazione del personale che opera 
		negli impianti; l’utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo; 
		l’adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d’opera e degli impianti 
		tecnologici, nonché degli eventuali impianti di protezione antincendi. 
		Inoltre, tra le misure di prevenzione,  il Ministero ritiene indispensabile porre un limite 
		temporale allo stoccaggio delle singole partite di rifiuto in ingresso 
		all’impianto, in quanto lasciare che lo stoccaggio sia procrastinabile 
		all’infinito non può che ingenerare rischi di varia natura. 
	
	
		- Prescrizioni generali da richiamare negli atti autorizzativi
		Devono essere individuati i requisiti tecnici ed organizzativi 
		obbligatori per tutti gli impianti che effettuano gestione dei rifiuti, 
		nonché gli accorgimenti operativi cui i gestori devono attenersi per 
		assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza: Ubicazioni degli 
		impianti,  Organizzazione e requisiti generali degli impianti in 
		cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti, Impianti tecnologici e 
		sistemi di protezione e sicurezza ambientale. 
	
		
		- Modalità di gestione
		La circolare ricorda che  
		la responsabilità della gestione operativa dell’impianto è affidata ad 
		un direttore tecnico, opportunamente formato e che abbia superato le 
		verifiche di idoneità previste dal Dm 3 giugno 2014, n. 120, cui 
		spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei 
		carichi nell’impianto, fino alla fase di trasporto all’eventuale 
		successivo impianto di destinazione. Il direttore tecnico, che deve 
		essere sempre presente in impianto, assicura, ovvero collabora con il 
		responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali 
		figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle 
		attività presso l’impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni 
		di sicurezza previste dalla norma specifica di settore.  Inoltre, 
		il paragrafo specifica le modalità e gli accorgimenti operativi e 
		gestionali. 
	
	
		- Controlli
		L’attività di controllo, 
		fondamentale per assicurare che la gestione dei rifiuti avvenga nel 
		rispetto dei criteri di protezione ambientale stabiliti dal legislatore, 
		deve essere effettuata da personale adeguatamente formato ed 
		auspicabilmente effettuata da squadre in grado di adempiere al maggior 
		numero di attività richieste nel caso specifico. 
		Per gli impianti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale 
		nazionale e regionale, come noto, ISPRA e le Agenzie ambientali del 
		sistema regionale svolgono attività di controllo.
		Per gli impianti al di fuori dell’A.I.A,  al fine di agevolare le 
		attività di controllo dell'autorità di polizia giudiziaria, 
		occorre definire una scheda esemplificativa, ove comprendere anche tutte 
		quelle verifiche di tipo visivo e speditivo che consentono già ad un 
		primo esame di valutare la regolarità di un impianto ed in particolare 
		quantomeno: la verifica dei quantitativi  nell’ambito in deposito 
		rispetto a quelli autorizzati ed a quelli riportati sul registro di 
		carico e scarico, il rispetto delle aree di stoccaggio e la coerenza dei 
		rifiuti ivi previsti, la presenza di tracce di sversamento, la presenza 
		dei presidi antincendio.