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16-03-2018

Rifiuti, linee guida Ministero Ambiente gestione rifiuti

Il Ministero dell'ambiente ha emanato la Circolare ministeriale n. 4064 del 15 marzo 2018 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”.

La circolare è stata emanata a seguito dei numerosi incendi che nell’ultimo periodo hanno interessato diversi impianti di gestione dei rifiuti: questi hanno reso necessario un confronto tra il Ministero e il Dipartimento dei vigili del fuoco, le amministrazioni regionali e le agenzie ambientali maggiormente interessate, per individuare le più opportune iniziative atte a prevenire, o quanto meno a ridurre, i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che gestiscono rifiuti.

La circolare quindi, in accordo con le Autorità territoriali e con gli Enti di controllo preposti, intende individuare alcune aree di approfondimento per la definizione di criteri operativi utili per una gestione ottimale degli stoccaggi negli impianti che gestiscono rifiuti.

Il documento richiama alcuni importanti concetti già ampliamente definiti nell’ambito delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti in vigore, relative allo stoccaggio ed alla movimentazione dei rifiuti, nonché elenca percorsi utili per la gestione delle situazioni critiche, da implementare a cura delle Autorità preposte.

In particolare, la circolare tratta i seguenti punti, tra cui si segnala:

  • Contesto autorizzativo degli stoccaggi dei rifiuti
    Si sottolinea l’importanza della individuazione puntuale del contesto autorizzativo ed operativo di tali attività, ad utilizzo dei gestori, delle autorità competenti al rilascio degli atti autorizzativi, e delle autorità preposte ai controlli. Qualora lo stoccaggio di rifiuti annoveri un’attività di cui all’allegato I al d.P.R. 151/2011, si dovrà dare corso agli adempimenti ai fini della sicurezza antincendi previsti dagli artt. 3 e 4 del predetto decreto.
  • Prestazione delle garanzie finanziarie
    E' necessario che la garanzia finanziaria prestata dal richiedente l’autorizzazione sia commisurata, oltre che alla capacità autorizzata e alle tipologie dei rifiuti stoccati (pericolosi e non pericolosi), anche allo specifico rischio di incendio correlato alle tipologie di rifiuti autorizzati. L’obbligo di prestazione di idonee garanzie finanziarie è opportuno sia estesa anche agli impianti che operano in procedura semplificata come peraltro è già previsto in molte regioni.
  • Prevenzione del rischio negli impianti di gestione dei rifiuti
    Si evidenzia l'importanza dell’attività della prevenzione del rischio, attraverso l’ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche nell’ambito di ciascun impianto in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti; l’adeguata formazione del personale che opera negli impianti; l’utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo; l’adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d’opera e degli impianti tecnologici, nonché degli eventuali impianti di protezione antincendi. Inoltre, tra le misure di prevenzione,  il Ministero ritiene indispensabile porre un limite temporale allo stoccaggio delle singole partite di rifiuto in ingresso all’impianto, in quanto lasciare che lo stoccaggio sia procrastinabile all’infinito non può che ingenerare rischi di varia natura.
  • Prescrizioni generali da richiamare negli atti autorizzativi
    Devono essere individuati i requisiti tecnici ed organizzativi obbligatori per tutti gli impianti che effettuano gestione dei rifiuti, nonché gli accorgimenti operativi cui i gestori devono attenersi per assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza: Ubicazioni degli impianti,  Organizzazione e requisiti generali degli impianti in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti, Impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale.
  • Modalità di gestione
    La circolare ricorda che  la responsabilità della gestione operativa dell’impianto è affidata ad un direttore tecnico, opportunamente formato e che abbia superato le verifiche di idoneità previste dal Dm 3 giugno 2014, n. 120, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell’impianto, fino alla fase di trasporto all’eventuale successivo impianto di destinazione. Il direttore tecnico, che deve essere sempre presente in impianto, assicura, ovvero collabora con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l’impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore.  Inoltre, il paragrafo specifica le modalità e gli accorgimenti operativi e gestionali.
  • Controlli
    L’attività di controllo, fondamentale per assicurare che la gestione dei rifiuti avvenga nel rispetto dei criteri di protezione ambientale stabiliti dal legislatore, deve essere effettuata da personale adeguatamente formato ed auspicabilmente effettuata da squadre in grado di adempiere al maggior numero di attività richieste nel caso specifico.
    Per gli impianti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale nazionale e regionale, come noto, ISPRA e le Agenzie ambientali del sistema regionale svolgono attività di controllo.
    Per gli impianti al di fuori dell’A.I.A,  al fine di agevolare le attività di controllo dell'autorità di polizia giudiziaria, occorre definire una scheda esemplificativa, ove comprendere anche tutte quelle verifiche di tipo visivo e speditivo che consentono già ad un primo esame di valutare la regolarità di un impianto ed in particolare quantomeno: la verifica dei quantitativi  nell’ambito in deposito rispetto a quelli autorizzati ed a quelli riportati sul registro di carico e scarico, il rispetto delle aree di stoccaggio e la coerenza dei rifiuti ivi previsti, la presenza di tracce di sversamento, la presenza dei presidi antincendio.

 


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