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	05-07-2018
	Riduzione emissioni inquinanti atmosferici
	Sulla GU n. 151 del 2 luglio 2018 è stato pubblicato il
	
	Decreto Legislativo 30 maggio 2018, n. 81 recante "Attuazione della 
	direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
	dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di 
	determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e 
	abroga la direttiva 2001/81/CE".
	Il d.lgs. 81/2018, recita l'art. 1, è finalizzato al 
	miglioramento della qualità dell’aria, alla salvaguardia della salute 
	umana e dell’ambiente e ad assicurare una partecipazione più efficace dei 
	cittadini ai processi decisionali attraverso: 
	
		-  impegni nazionali di riduzione delle emissioni di origine 
		antropica di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici 
		volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine; 
 
		- l’elaborazione, l’adozione e l’attuazione di programmi nazionali di 
		controllo dell’inquinamento atmosferico; 
 
		-  obblighi di monitoraggio delle emissioni delle 
		sostanze inquinanti individuate nell’allegato I; 
 
		-  obblighi di monitoraggio degli impatti 
		dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi; 
 
		- obblighi di comunicazione degli atti e delle informazioni connessi 
		ai suddetti adempimenti; 
 
		-  una efficace informazione rivolta ai cittadini utilizzando 
		tutti i sistemi informativi disponibili.  
 
	
	Inoltre, il decreto intende perseguire: 
	
		-  gli obiettivi di qualità dell'aria e un avanzamento verso 
		l'obiettivo a lungo termine di raggiungere livelli di qualità dell'aria 
		in linea con gli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale 
		della sanità; 
 
		-  gli obiettivi dell'Unione europea in materia di biodiversità e 
		di ecosistemi, in linea con il Settimo programma di azione per 
		l'ambiente; 
 
		-  la sinergia tra le politiche in materia di qualità dell'aria e 
		quelle inerenti i settori responsabili di emissioni interessate dagli 
		impegni nazionali di riduzione, comprese le politiche in materia di 
		clima e di energia. 
 
	
	Per quanto riguarda gli impegni nazionali di riduzione, 
	l'art. 3 prevede che le emissioni annue siano ridotte entro il 2020 ed il 
	2030 nella misura prevista dall’allegato II, con la precisazione che il 
	livello previsto per il 2020 deve essere applicato fino al 2029. Tali 
	emissioni sono, inoltre, ridotte nel 2025 a livelli da fissare secondo una 
	traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i livelli definiti dagli 
	impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e il 2030. 
	Lo stesso articolo prevede comunque delle deroghe agli 
	obblighi di riduzione delle emissioni quali “un inverno eccezionalmente 
	rigido o di una estate eccezionalmente secca” e “una improvvisa ed 
	eccezionale interruzione o perdita di capacità nel sistema di produzione o 
	di fornitura di elettricità o di calore, ragionevolmente impossibile da 
	prevedere”. 
	Sono previste anche disposizioni in materia di 
	elaborazione, adozione e attuazione di programmi nazionali di controllo 
	dell'inquinamento atmosferico; elaborazione e aggiornamento di inventari e 
	proiezioni nazionali delle emissioni; monitoraggio degli impatti negativi 
	dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi.
	Il decreto, corredato da 4 allegati e in vigore il 17 luglio 2018,
	abroga il D.lgs. 21 maggio 2004, n. 171 (Attuazione della 
	direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni 
	inquinanti atmosferici), ma resta ferma fino al 31 dicembre 2019 
	l’applicazione dei limiti nazionali di emissione previsti dall'articolo 1 e 
	dall'allegato I dello stesso D.lgs. 171/2004.