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05-07-2018
Riduzione emissioni inquinanti atmosferici
Sulla GU n. 151 del 2 luglio 2018 è stato pubblicato il
Decreto Legislativo 30 maggio 2018, n. 81 recante "Attuazione della
direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di
determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e
abroga la direttiva 2001/81/CE".
Il d.lgs. 81/2018, recita l'art. 1, è finalizzato al
miglioramento della qualità dell’aria, alla salvaguardia della salute
umana e dell’ambiente e ad assicurare una partecipazione più efficace dei
cittadini ai processi decisionali attraverso:
- impegni nazionali di riduzione delle emissioni di origine
antropica di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici
volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine;
- l’elaborazione, l’adozione e l’attuazione di programmi nazionali di
controllo dell’inquinamento atmosferico;
- obblighi di monitoraggio delle emissioni delle
sostanze inquinanti individuate nell’allegato I;
- obblighi di monitoraggio degli impatti
dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi;
- obblighi di comunicazione degli atti e delle informazioni connessi
ai suddetti adempimenti;
- una efficace informazione rivolta ai cittadini utilizzando
tutti i sistemi informativi disponibili.
Inoltre, il decreto intende perseguire:
- gli obiettivi di qualità dell'aria e un avanzamento verso
l'obiettivo a lungo termine di raggiungere livelli di qualità dell'aria
in linea con gli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale
della sanità;
- gli obiettivi dell'Unione europea in materia di biodiversità e
di ecosistemi, in linea con il Settimo programma di azione per
l'ambiente;
- la sinergia tra le politiche in materia di qualità dell'aria e
quelle inerenti i settori responsabili di emissioni interessate dagli
impegni nazionali di riduzione, comprese le politiche in materia di
clima e di energia.
Per quanto riguarda gli impegni nazionali di riduzione,
l'art. 3 prevede che le emissioni annue siano ridotte entro il 2020 ed il
2030 nella misura prevista dall’allegato II, con la precisazione che il
livello previsto per il 2020 deve essere applicato fino al 2029. Tali
emissioni sono, inoltre, ridotte nel 2025 a livelli da fissare secondo una
traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i livelli definiti dagli
impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e il 2030.
Lo stesso articolo prevede comunque delle deroghe agli
obblighi di riduzione delle emissioni quali “un inverno eccezionalmente
rigido o di una estate eccezionalmente secca” e “una improvvisa ed
eccezionale interruzione o perdita di capacità nel sistema di produzione o
di fornitura di elettricità o di calore, ragionevolmente impossibile da
prevedere”.
Sono previste anche disposizioni in materia di
elaborazione, adozione e attuazione di programmi nazionali di controllo
dell'inquinamento atmosferico; elaborazione e aggiornamento di inventari e
proiezioni nazionali delle emissioni; monitoraggio degli impatti negativi
dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi.
Il decreto, corredato da 4 allegati e in vigore il 17 luglio 2018,
abroga il D.lgs. 21 maggio 2004, n. 171 (Attuazione della
direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni
inquinanti atmosferici), ma resta ferma fino al 31 dicembre 2019
l’applicazione dei limiti nazionali di emissione previsti dall'articolo 1 e
dall'allegato I dello stesso D.lgs. 171/2004.