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News / Nazionali / Aria

05-07-2018

Riduzione emissioni inquinanti atmosferici

Sulla GU n. 151 del 2 luglio 2018 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 30 maggio 2018, n. 81 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE".

Il d.lgs. 81/2018, recita l'art. 1, è finalizzato al miglioramento della qualità dell’aria, alla salvaguardia della salute umana e dell’ambiente e ad assicurare una partecipazione più efficace dei cittadini ai processi decisionali attraverso:

  1.  impegni nazionali di riduzione delle emissioni di origine antropica di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine;
  2. l’elaborazione, l’adozione e l’attuazione di programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico;
  3.  obblighi di monitoraggio delle emissioni delle sostanze inquinanti individuate nell’allegato I;
  4.  obblighi di monitoraggio degli impatti dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi;
  5. obblighi di comunicazione degli atti e delle informazioni connessi ai suddetti adempimenti;
  6.  una efficace informazione rivolta ai cittadini utilizzando tutti i sistemi informativi disponibili. 

Inoltre, il decreto intende perseguire:

  1.  gli obiettivi di qualità dell'aria e un avanzamento verso l'obiettivo a lungo termine di raggiungere livelli di qualità dell'aria in linea con gli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità;
  2.  gli obiettivi dell'Unione europea in materia di biodiversità e di ecosistemi, in linea con il Settimo programma di azione per l'ambiente;
  3.  la sinergia tra le politiche in materia di qualità dell'aria e quelle inerenti i settori responsabili di emissioni interessate dagli impegni nazionali di riduzione, comprese le politiche in materia di clima e di energia.

Per quanto riguarda gli impegni nazionali di riduzione, l'art. 3 prevede che le emissioni annue siano ridotte entro il 2020 ed il 2030 nella misura prevista dall’allegato II, con la precisazione che il livello previsto per il 2020 deve essere applicato fino al 2029. Tali emissioni sono, inoltre, ridotte nel 2025 a livelli da fissare secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i livelli definiti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e il 2030.

Lo stesso articolo prevede comunque delle deroghe agli obblighi di riduzione delle emissioni quali “un inverno eccezionalmente rigido o di una estate eccezionalmente secca” e “una improvvisa ed eccezionale interruzione o perdita di capacità nel sistema di produzione o di fornitura di elettricità o di calore, ragionevolmente impossibile da prevedere”.

Sono previste anche disposizioni in materia di elaborazione, adozione e attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico; elaborazione e aggiornamento di inventari e proiezioni nazionali delle emissioni; monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi.

Il decreto, corredato da 4 allegati e in vigore il 17 luglio 2018, abroga il D.lgs. 21 maggio 2004, n. 171 (Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici), ma resta ferma fino al 31 dicembre 2019 l’applicazione dei limiti nazionali di emissione previsti dall'articolo 1 e dall'allegato I dello stesso D.lgs. 171/2004.


 


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