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26-03-2018
Reato di traffico illecito rifiuti inserito nel Codice penale
Con Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante
"Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice
nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della
legge 23 giugno 2017, n. 103" è stato inserito l'art.
452-quaterdecies nel codice penale riguardante il reato di attività organizzate per il traffico
illecito di rifiuti.
Il D.lgs. 21/2018, in vigore il 6 aprile 2018, prevede all'art. 3 la
fattispecie di delitto (Attività organizzate per il traffico
illecito di rifiuti), per "Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto
profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e
attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta,
importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di
rifiuti".
In tale fattispecie si applica la pena della
reclusione da uno a sei anni, che diventa da tre a otto anni
nel caso di rifiuti ad alta radioattività.
Di conseguenza, dal 6 aprile 2018 il reato di
attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, la cui
fattispecie rimane di fatto la stessa, non sarà più punito ai sensi
dell’art. 260 del TUA (abrogato dall'art. 7 del D.lgs. 21/2018), bensì
ai sensi dell’art. 452-quaterdecies del codice penale.
Si riporta l'artico 3 - (GU n.68 del 22-3-2018 )
Art. 3
Modifiche in materia di tutela dell'ambiente
1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n.
1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 452-terdecies, e' inserito il seguente:
«Art. 452-quaterdecies (Attivita' organizzate per il traffico
illecito di rifiuti).
- Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piu'
operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative
organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque
gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la
reclusione da uno a sei anni.
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si applica la pena della
reclusione da tre a otto anni.
Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30,
32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino
dello stato dell'ambiente e puo' subordinare la concessione della
sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del
pericolo per l'ambiente.
E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il
reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che
appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile,
il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato
abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilita' e
ne ordina la confisca.».
2. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «416-ter» sono inserite le seguenti: «,
452-quaterdecies»;
b) le parole: «e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152,» sono soppresse.