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26-03-2018

Reato di traffico illecito rifiuti inserito nel Codice penale

Con Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103" è stato inserito l'art. 452-quaterdecies nel codice penale riguardante il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Il D.lgs. 21/2018, in vigore il 6 aprile 2018, prevede all'art. 3 la fattispecie di delitto (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), per "Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti".

In tale fattispecie si applica la pena della reclusione da uno a sei anni, che diventa da tre a otto anni nel caso di rifiuti ad alta radioattività.

Di conseguenza, dal 6 aprile 2018 il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, la cui fattispecie rimane di fatto la stessa, non sarà più punito ai sensi dell’art. 260 del TUA (abrogato dall'art. 7 del D.lgs. 21/2018), bensì ai sensi dell’art. 452-quaterdecies del codice penale. 

Si riporta l'artico 3 - (GU n.68 del 22-3-2018 )

Art. 3
Modifiche in materia di tutela dell'ambiente

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 452-terdecies, e' inserito il seguente:

«Art. 452-quaterdecies (Attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

- Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e puo' subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca.».

2. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «416-ter» sono inserite le seguenti: «, 452-quaterdecies»;
b) le parole: «e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» sono soppresse.


 


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