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06-02-2018
Nota Ministero su terreno contaminato e obblighi del proprietario non
responsabile
Il Ministero dell'ambiente il 23 gennaio 2018 ha emanato
la Nota n. 1495 "Obblighi del proprietario non responsabile della
contaminazione e onere probatorio. Inquinamento diffuso".
La
Nota, emanata in considerazione delle numerose richieste di interpretazione,
fornisce chiarimenti in merito a:
- obblighi del proprietario non responsabile della
contaminazione e onere probatorio;
- inquinamento diffuso.
In particolare:
- obblighi del proprietario non responsabile della
contaminazione e onere probatorio
Il Ministero richiamando le disposizioni in materia di
bonifica del D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), nonché la
giurisprudenza Comunitaria e Nazionale, conclude che:
- mentre ai fini della responsabilità penale vige la regola della
“prova oltre il ragionevole dubbio”, nel processo civile, così come nel
campo della responsabilità civile o amministrativa, vige la regola della
preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", riscontrabile
anche in via presuntiva.
Infatti, prosegue la Nota, con specifico riferimento ai parametri di
imputabilità della responsabilità ambientale, la Corte di Giustizia Europea
ha chiarito che l’Autorità pubblica può disporre a tal fine di presunzioni,
quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore
all’inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti
ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell’esercizio della
sua attività.
In ogni caso, il proprietario o gestore,
ancorché non responsabile dell’inquinamento, è tenuto a
porre in essere adeguate misure di prevenzione, ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 240, comma 1, lett. l) e 245, comma 2
del D.lgs. n. 152/06.
- inquinamento diffuso.
Con riferimento alla nozione di inquinamento diffuso
(la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle
matrici ambientali determinate da fonti diffuse e
non imputabili ad una singola origine - art. 240 c. 1 lett. r)
del d.lgs. 152/2006), il Ministero ritiene che i criteri per definire la
contaminazione diffusa possano essere individuati come segue:
- origine: non puntuale;
- dimensioni: interessa area vasta;
- responsabilità: non riconducibile a uno o più soggetti né come
nesso causale né come linee di evidenza (secondo il criterio generale
del “più probabile che non”) con l’utilizzo delle migliori tecniche
applicabili allo stato di conoscenze scientifiche del fenomeno,
indipendentemente dalla risalenza.