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News / Nazionali / Bonifiche

06-02-2018

Nota Ministero su terreno contaminato e obblighi del proprietario non responsabile

Il Ministero dell'ambiente il 23 gennaio 2018 ha emanato la Nota n. 1495 "Obblighi del proprietario non responsabile della contaminazione e onere probatorio. Inquinamento diffuso".

La Nota, emanata in considerazione delle numerose richieste di interpretazione, fornisce chiarimenti in merito a:

  1.  obblighi del proprietario non responsabile della contaminazione e onere probatorio;
  2.  inquinamento diffuso.

In particolare:

  1. obblighi del proprietario non responsabile della contaminazione e onere probatorio

Il Ministero richiamando le disposizioni in materia di bonifica del D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), nonché la giurisprudenza Comunitaria e Nazionale, conclude che:

  • mentre ai fini della responsabilità penale vige la regola della “prova oltre il ragionevole dubbio”, nel processo civile, così come nel campo della responsabilità civile o amministrativa, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", riscontrabile anche in via presuntiva.

Infatti, prosegue la Nota, con specifico riferimento ai parametri di imputabilità della responsabilità ambientale, la Corte di Giustizia Europea ha chiarito che l’Autorità pubblica può disporre a tal fine di presunzioni, quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell’esercizio della sua attività.

In ogni caso, il proprietario o gestore, ancorché non responsabile dell’inquinamento, è tenuto a porre in essere adeguate misure di prevenzione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 240, comma 1, lett. l) e 245, comma 2 del D.lgs. n. 152/06.

  1. inquinamento diffuso.

Con riferimento alla nozione di inquinamento diffuso (la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine - art. 240 c. 1 lett. r) del d.lgs. 152/2006), il Ministero ritiene che i criteri per definire la contaminazione diffusa possano essere individuati come segue:

  • origine: non puntuale;
  • dimensioni: interessa area vasta;
  • responsabilità: non riconducibile a uno o più soggetti né come nesso causale né come linee di evidenza (secondo il criterio generale del “più probabile che non”) con l’utilizzo delle migliori tecniche applicabili allo stato di conoscenze scientifiche del fenomeno, indipendentemente dalla risalenza.

 


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