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	06-02-2018
	Nota Ministero su terreno contaminato e obblighi del proprietario non 
	responsabile
	Il Ministero dell'ambiente il 23 gennaio 2018 ha emanato 
	la Nota n. 1495 "Obblighi del proprietario non responsabile della 
	contaminazione e onere probatorio. Inquinamento diffuso".
	La 
	Nota, emanata in considerazione delle numerose richieste di interpretazione, 
	fornisce chiarimenti in merito a: 
	
		-  obblighi del proprietario non responsabile della 
		contaminazione e onere probatorio; 
 
		-  inquinamento diffuso. 
 
	
	In particolare:
	
		- obblighi del proprietario non responsabile della 
		contaminazione e onere probatorio
 
	
	Il Ministero richiamando le disposizioni in materia di 
	bonifica del D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), nonché la 
	giurisprudenza Comunitaria e Nazionale, conclude che: 
	
		- mentre ai fini della responsabilità penale vige la regola della 
		“prova oltre il ragionevole dubbio”, nel processo civile, così come nel 
		campo della responsabilità civile o amministrativa, vige la regola della 
		preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", riscontrabile 
		anche in via presuntiva.
 
	
	Infatti, prosegue la Nota, con specifico riferimento ai parametri di 
	imputabilità della responsabilità ambientale, la Corte di Giustizia Europea 
	ha chiarito che l’Autorità pubblica può disporre a tal fine di presunzioni, 
	quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore 
	all’inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti 
	ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell’esercizio della 
	sua attività.
	In ogni caso, il proprietario o gestore, 
	ancorché non responsabile dell’inquinamento, è tenuto a 
	porre in essere adeguate misure di prevenzione, ai sensi del 
	combinato disposto di cui agli artt. 240, comma 1, lett. l) e 245, comma 2 
	del D.lgs. n. 152/06. 
	
		- inquinamento diffuso. 
 
	
	Con riferimento alla nozione di inquinamento diffuso
	(la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle 
	matrici ambientali determinate da fonti diffuse e 
	non imputabili ad una singola origine - art. 240 c. 1 lett. r) 
	del d.lgs. 152/2006), il Ministero ritiene che i criteri per definire la 
	contaminazione diffusa possano essere individuati come segue: 
	
		- origine: non puntuale;
 
		- dimensioni: interessa area vasta; 
 
		- responsabilità: non riconducibile a uno o più soggetti né come 
		nesso causale né come linee di evidenza (secondo il criterio generale 
		del “più probabile che non”) con l’utilizzo delle migliori tecniche 
		applicabili allo stato di conoscenze scientifiche del fenomeno, 
		indipendentemente dalla risalenza.