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	31-12-2018
	Legge di Bilancio 2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale
	Pubblicata sulla  Gazzetta ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 
	- supplemento ordinario n. 62 - la 
	Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante
	“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e 
	bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che dispone anche in 
	materia ambientale.
	La legge di bilancio, in vigore dal 1° gennaio 2019, è composta da 19 
	articoli e, in particolare, l'articolo 1 (composto da 1143 commi) dispone 
	anche in materia ambientale e energia.
	In particolare, si segnala:
	AMBIENTE
		Inquinamento acustico
		(Articolo 1, comma 746)
		Modificato l’articolo 6-ter del decreto legge 30 dicembre 2008 (convertito 
	dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13), recante disposizioni relative alla 
		normale tollerabilità delle immissioni acustiche, e inserito il comma 1-bis.
	In particolare, si stabilisce che ai fini dell’attuazione della disposizione 
	relativa alla normale tollerabilità delle immissioni acustiche si applicano 
	i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 
	ottobre 1995, n. 447, recante la legge quadro sull'inquinamento acustico, e 
	alle relative norme di attuazione.
	Gestione degli pneumatici fuori uso (PFU)
	(Articolo 1, commi 751-752) 
	Al fine di garantire misure idonee a superare la situazione di 
	criticità ambientale e sanitaria creatasi con riferimento agli pneumatici 
	fuori uso presenti nel territorio nazionale, viene modificato 
	l’articolo 228 del Testo Unico Ambientale (decreto legislativo 3 
	aprile 2006, n. 152) sul recupero dei pneumatici fuori uso. 
	In particolare, 
	dal 1° gennaio 2019, ai fine dell'obbligo di gestione dei pfu, 
	laddove si impone l’obbligo per i produttori e importatori di gestire 
	quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli immessi sul mercato, 
	viene aggiunto che "un quantitativo di pneumatici pari in 
	peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in 
	peso a novantacinque", in modo da incrementare la quota che deve essere 
	gestita annualmente. 
	Inoltre, è stato introdotto l'obbligo per i produttori 
	e gli importatori di pneumatici di utilizzare, nei due esercizi 
	successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per 
	la gestione dei Pfu, anche qualora siano stati fatti oggetto di 
	specifici accordi, ovvero per la riduzione del contributo ambientale. 
		Plastiche monouso
		(Articolo 1, comma 802)
		Sono dettate disposizioni 
	(inserite nel nuovo articolo 226-quater del Codice 
	dell’ambiente) finalizzate alla prevenzione della produzione di rifiuti 
	derivanti da prodotti di plastica monouso e a favorirne la raccolta e il 
	riciclaggio. A tal fine vengono invitati i produttori, su base volontaria e 
	in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023, ad 
	adottare una serie di iniziative (modelli di raccolta e riciclo, utilizzo di 
	biopolimeri, elaborazione di standard qualitativi dei prodotti, sviluppo di 
	tecnologie innovative, attività di informazione, ecc.).
		Modalità di commisurazione Tari
		(Articolo 1, comma 1093)
		Viene prorogata al 2019 la modalità di misurazione della TARI da parte 
	dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle 
	quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
	superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non 
	sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.
		ENERGIA
		(Articolo 1, comma 67)
		Sono previste proroghe di un anno sulla disciplina delle detrazioni 
		per le spese relative ad interventi di efficienza energetica, 
		ristrutturazione edilizia e misure antisismiche. 
		In particolare:
		
			- prorogato al 31 dicembre 2019 il termine previsto per avvalersi della detrazione d'imposta 
			nella misura del 65% per le spese relative ad interventi di 
			riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) e per 
			l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione 
			di impianti esistenti (articolo 1, comma 67). 
 
			- estesa al 2019 la detrazione del 50% per le spese sostenute per 
			l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione 
			invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse 
			combustibili, per altri interventi di ristrutturazione edilizia e 
			per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non 
			inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali 
			sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo 
			dell'immobile oggetto di ristrutturazione. 
 
		
		Si segnalano, inoltre:
		
			- la proroga, limitatamente all’anno 2019, della detrazione 
			del 36 per cento dall’IRPEF delle spese sostenute (nel limite 
			massimo di 5.000 euro) per interventi di “sistemazione a verde” di 
			aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, pertinenze o 
			recinzioni (articolo 1, comma 68).
 
		
		
			- la proroga al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando 
			provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2019 della SCIA 
			parziale, del termine per il completamento dell’adeguamento alle 
			disposizioni di prevenzione incendi, per le strutture 
			ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti 
			dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a 
			partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera 
			dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018. 
			Sono, quindi, interessate dalla proroga le strutture ricadenti nei 
			territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia 
			Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, 
			Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano (articolo 1, 
			comma 1141).