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22-03-2018
Impianti di coincenerimento rifiuti, chiarimenti dal Ministero
dell'ambiente
Con Circolare n. 3216 del 28 febbraio 2018, il Ministero
dell'ambiente fornisce "Chiarimenti interpretativi circa la
modifica delle condizioni di esercizio degli impianti di coincenerimento dei
rifiuti di cui all’articolo 237-nonies del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152".
A seguito dell’entrata in vigore della legge 20 novembre 2017, n.
167 che ha apportato alcune modifiche al Titolo III-bis, della
Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - introducendo per
gli impianti di coincenerimento dei rifiuti l’obbligo del rispetto
di valori limite di emissione più restrittivi, per il carbonio organico
totale e per il monossido di carbonio, quando i suddetti impianti
sono autorizzati a modificare alcune condizioni di esercizio - sono giunte
alla Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento alcune segnalazioni
in merito a possibili non corretti indirizzi interpretativi della norma che
potrebbero comportare difformità nei procedimenti di rilascio dei titoli
autorizzativi, in particolare agli impianti di coincenerimento dei
rifiuti nei casi di richiesta di modifica delle condizioni di esercizio.
La circolare chiarisce che dalla lettura combinata del comma 1 e del
comma 1-bis dell’articolo 237-nonies risulta che, il rispetto dei
valori limite di emissione per il carbonio organico totale
e per il monossido di carbonio fissati nell’Allegato 1,
paragrafo A, rappresenta una misura cautelativa che deve essere
assicurata esclusivamente dagli impianti di coincenerimento per i
quali l’autorità competente ha previsto l’applicazione di
prescrizioni gestionali diverse da quelle riportate rispettivamente
ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 237-octies, nonché, per quanto
riguarda la temperatura, al comma 11 dell’articolo 237-octies.
Tale misura non si applica dunque indistintamente,
difatti il comma 1-bis circoscrive il proprio campo di applicazione
disponendo che solo gli “impianti di coincenerimento dei rifiuti,
autorizzati a modificare le condizioni di esercizio” devono comunque
assicurare il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell’Allegato
1, paragrafo A.
Per le emissioni degli altri inquinanti resta ferma
invece l’applicazione dei limiti previsti dall’Allegato 2, parte A, come
stabilito dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 237-nonies.