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	22-03-2018
	Impianti di coincenerimento rifiuti, chiarimenti dal Ministero 
	dell'ambiente
	Con Circolare n. 3216 del 28 febbraio 2018, il Ministero 
	dell'ambiente fornisce "Chiarimenti interpretativi circa la 
	modifica delle condizioni di esercizio degli impianti di coincenerimento dei 
	rifiuti di cui all’articolo 237-nonies del decreto legislativo 3 aprile 
	2006, n.152". 
	A seguito dell’entrata in vigore della legge 20 novembre 2017, n. 
	167 che ha apportato alcune modifiche al Titolo III-bis, della 
	Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - introducendo per 
	gli impianti di coincenerimento dei rifiuti l’obbligo del rispetto 
	di valori limite di emissione più restrittivi, per il carbonio organico 
	totale e per il monossido di carbonio, quando  i suddetti impianti 
	sono autorizzati a modificare alcune condizioni di esercizio - sono giunte 
	alla Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento alcune segnalazioni 
	in merito a possibili non corretti indirizzi interpretativi della norma che 
	potrebbero comportare difformità nei procedimenti di rilascio dei titoli 
	autorizzativi, in particolare agli impianti di coincenerimento dei 
	rifiuti nei casi di richiesta di modifica delle condizioni di esercizio.
	La circolare chiarisce che dalla lettura combinata del comma 1 e del 
	comma 1-bis dell’articolo 237-nonies risulta che, il rispetto dei 
	valori limite di emissione per il carbonio organico totale 
	e per il monossido di carbonio fissati nell’Allegato 1, 
	paragrafo A, rappresenta una misura cautelativa che deve essere 
	assicurata esclusivamente dagli impianti di coincenerimento per i 
	quali l’autorità competente ha previsto l’applicazione di 
	prescrizioni gestionali diverse da quelle riportate rispettivamente 
	ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 237-octies, nonché, per quanto 
	riguarda la temperatura, al comma 11 dell’articolo 237-octies.
	Tale misura non si applica dunque indistintamente, 
	difatti il comma 1-bis circoscrive il proprio campo di applicazione 
	disponendo che solo gli “impianti di coincenerimento dei rifiuti, 
	autorizzati a modificare le condizioni di esercizio” devono comunque 
	assicurare il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell’Allegato 
	1, paragrafo A. 
	Per le emissioni degli altri inquinanti resta ferma 
	invece l’applicazione dei limiti previsti dall’Allegato 2, parte A, come 
	stabilito dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 237-nonies.