contattaci  Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per seguirci su Linkedin Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

SERVIZI OFFERTI

Servizi legali

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi online

Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Nazionali / Rifiuti

22-03-2018

Impianti di coincenerimento rifiuti, chiarimenti dal Ministero dell'ambiente

Con Circolare n. 3216 del 28 febbraio 2018, il Ministero dell'ambiente fornisce "Chiarimenti interpretativi circa la modifica delle condizioni di esercizio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti di cui all’articolo 237-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152".

A seguito dell’entrata in vigore della legge 20 novembre 2017, n. 167 che ha apportato alcune modifiche al Titolo III-bis, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - introducendo per gli impianti di coincenerimento dei rifiuti l’obbligo del rispetto di valori limite di emissione più restrittivi, per il carbonio organico totale e per il monossido di carbonio, quando  i suddetti impianti sono autorizzati a modificare alcune condizioni di esercizio - sono giunte alla Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento alcune segnalazioni in merito a possibili non corretti indirizzi interpretativi della norma che potrebbero comportare difformità nei procedimenti di rilascio dei titoli autorizzativi, in particolare agli impianti di coincenerimento dei rifiuti nei casi di richiesta di modifica delle condizioni di esercizio.

La circolare chiarisce che dalla lettura combinata del comma 1 e del comma 1-bis dell’articolo 237-nonies risulta che, il rispetto dei valori limite di emissione per il carbonio organico totale e per il monossido di carbonio fissati nell’Allegato 1, paragrafo A, rappresenta una misura cautelativa che deve essere assicurata esclusivamente dagli impianti di coincenerimento per i quali l’autorità competente ha previsto l’applicazione di prescrizioni gestionali diverse da quelle riportate rispettivamente ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 237-octies, nonché, per quanto riguarda la temperatura, al comma 11 dell’articolo 237-octies.

Tale misura non si applica dunque indistintamente, difatti il comma 1-bis circoscrive il proprio campo di applicazione disponendo che solo gli “impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di esercizio” devono comunque assicurare il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell’Allegato 1, paragrafo A.

Per le emissioni degli altri inquinanti resta ferma invece l’applicazione dei limiti previsti dall’Allegato 2, parte A, come stabilito dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 237-nonies.


 


Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it