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	13-11-2018
	Ecolabel, rivisti i criteri ecologici per i lubrificanti
	La commissione Europea ha approvato la Decisione (UE) 2018/1702 
	dell'8 novembre 2018 "che stabilisce i criteri per l'assegnazione del 
	marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai lubrificanti".
	 Come emerge dai considerando, dal controllo 
	dell'adeguatezza (REFIT) del marchio Ecolabel UE del 30 giugno 2017, che ha 
	riesaminato l'attuazione del regolamento (CE) n. 66/2010 - relativo al 
	marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) - è emersa la 
	necessità di sviluppare un approccio più strategico all'Ecolabel 
	UE, definendo anche criteri razionalizzati di selezione dei prodotti: di 
	conseguenza, la Commissione ha ritenuto opportuno rivedere i criteri per il 
	gruppo di prodotti «lubrificanti», prendendo in considerazione il successo 
	attuale, gli interessi delle parti interessate, le potenziali opportunità di 
	aumentare in futuro la diffusione dei prodotti sostenibili e la domanda del 
	mercato.
	Il provvedimento definisce un nuovo insieme di criteri 
	per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE per il gruppo di prodotti 
	«lubrificanti»,  al fine di promuovere i prodotti che hanno un impatto 
	limitato sull'ambiente acquatico, contengono una quantità ridotta di 
	sostanze pericolose e offrono prestazioni pari o superiori a quelle di un 
	lubrificante tradizionale disponibile sul mercato.
	I nuovi criteri e i rispettivi requisiti di valutazione 
	e verifica (in allegato alla decisione) sono validi fino al 31 
	dicembre 2024. 
	In via transitoria, per i produttori ai quali è stato assegnato il
	marchio Ecolabel UE per i lubrificanti sulla base dei 
	criteri fissati nella decisione 2011/381/UE, affinché 
	dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e 
	conformarsi ai criteri e ai requisiti rivisti, il marchio può essere 
	utilizzato fino al 31 dicembre 2019.
	Inoltre, per un periodo di due mesi dall'adozione della decisione 
	in commento, ai produttori è data la possibilità di presentare le domande in 
	base ai criteri fissati nella decisione 2011/381/UE - fermo restando  
	l'utilizzo del marchio fino al 31 dicembre 2019 - o ai criteri rivisti di 
	cui alla presente decisione.
	La precedente decisione 2011/381/UE è abrogata.