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13-11-2018

Ecolabel, rivisti i criteri ecologici per i lubrificanti

La commissione Europea ha approvato la Decisione (UE) 2018/1702 dell'8 novembre 2018 "che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai lubrificanti".

 Come emerge dai considerando, dal controllo dell'adeguatezza (REFIT) del marchio Ecolabel UE del 30 giugno 2017, che ha riesaminato l'attuazione del regolamento (CE) n. 66/2010 - relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) - è emersa la necessità di sviluppare un approccio più strategico all'Ecolabel UE, definendo anche criteri razionalizzati di selezione dei prodotti: di conseguenza, la Commissione ha ritenuto opportuno rivedere i criteri per il gruppo di prodotti «lubrificanti», prendendo in considerazione il successo attuale, gli interessi delle parti interessate, le potenziali opportunità di aumentare in futuro la diffusione dei prodotti sostenibili e la domanda del mercato.

Il provvedimento definisce un nuovo insieme di criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «lubrificanti»,  al fine di promuovere i prodotti che hanno un impatto limitato sull'ambiente acquatico, contengono una quantità ridotta di sostanze pericolose e offrono prestazioni pari o superiori a quelle di un lubrificante tradizionale disponibile sul mercato.

I nuovi criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica (in allegato alla decisione) sono validi fino al 31 dicembre 2024.

In via transitoria, per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i lubrificanti sulla base dei criteri fissati nella decisione 2011/381/UE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti rivisti, il marchio può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2019.

Inoltre, per un periodo di due mesi dall'adozione della decisione in commento, ai produttori è data la possibilità di presentare le domande in base ai criteri fissati nella decisione 2011/381/UE - fermo restando  l'utilizzo del marchio fino al 31 dicembre 2019 - o ai criteri rivisti di cui alla presente decisione.

La precedente decisione 2011/381/UE è abrogata.


 


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