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13-11-2018
Ecolabel, rivisti i criteri ecologici per i lubrificanti
La commissione Europea ha approvato la Decisione (UE) 2018/1702
dell'8 novembre 2018 "che stabilisce i criteri per l'assegnazione del
marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai lubrificanti".
Come emerge dai considerando, dal controllo
dell'adeguatezza (REFIT) del marchio Ecolabel UE del 30 giugno 2017, che ha
riesaminato l'attuazione del regolamento (CE) n. 66/2010 - relativo al
marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) - è emersa la
necessità di sviluppare un approccio più strategico all'Ecolabel
UE, definendo anche criteri razionalizzati di selezione dei prodotti: di
conseguenza, la Commissione ha ritenuto opportuno rivedere i criteri per il
gruppo di prodotti «lubrificanti», prendendo in considerazione il successo
attuale, gli interessi delle parti interessate, le potenziali opportunità di
aumentare in futuro la diffusione dei prodotti sostenibili e la domanda del
mercato.
Il provvedimento definisce un nuovo insieme di criteri
per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE per il gruppo di prodotti
«lubrificanti», al fine di promuovere i prodotti che hanno un impatto
limitato sull'ambiente acquatico, contengono una quantità ridotta di
sostanze pericolose e offrono prestazioni pari o superiori a quelle di un
lubrificante tradizionale disponibile sul mercato.
I nuovi criteri e i rispettivi requisiti di valutazione
e verifica (in allegato alla decisione) sono validi fino al 31
dicembre 2024.
In via transitoria, per i produttori ai quali è stato assegnato il
marchio Ecolabel UE per i lubrificanti sulla base dei
criteri fissati nella decisione 2011/381/UE, affinché
dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e
conformarsi ai criteri e ai requisiti rivisti, il marchio può essere
utilizzato fino al 31 dicembre 2019.
Inoltre, per un periodo di due mesi dall'adozione della decisione
in commento, ai produttori è data la possibilità di presentare le domande in
base ai criteri fissati nella decisione 2011/381/UE - fermo restando
l'utilizzo del marchio fino al 31 dicembre 2019 - o ai criteri rivisti di
cui alla presente decisione.
La precedente decisione 2011/381/UE è abrogata.