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17-01-2018
Ecolabel, proroga criteri ecologici per televisori
Pubblicata sulla GUUE del 13.1.2018 la Decisione (UE) 2018/59
della Commissione dell'11 gennaio 2018 "che modifica la decisione
2009/300/CE per quanto riguarda il contenuto e il periodo di validità dei
criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica
dell'Unione europea ai televisori".
Dai considerando si legge che è stata presentata una proposta
intesa a sostituire, entro il 2019, i requisiti vigenti in materia di
etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile dei televisori con
una nuova serie di requisiti; la proposta non è ancora stata adottata .
In attesa della sua adozione, il criterio «risparmio
energetico» della decisione 2009/300/CE dovrebbe essere modificato perché
corrisponda alle classi più alte della versione attuale del sistema di
etichettatura energetica.
Pertanto, la Decisione modifica il criterio
"risparmio energetico" di cui all'allegato della Decisione 2009/300/CE
e proroga al 31/12/2019 il periodo di validità dei criteri
ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica
dell'Unione europea per il gruppo di prodotti "televisori”, e i
relativi requisiti di valutazione e verifica.
La decisione prevede un periodo transitorio per le
domande e le autorizzazioni concesse a norma dei criteri di cui alla
decisione 2009/300/CE, in modo da lasciare ai titolari delle autorizzazioni
e ai richiedenti il tempo sufficiente per adeguarsi alle modifiche apportate
al criterio «risparmio energetico»
In particolare:
- le domande di assegnazione presentate prima della data
d'adozione della decisione in commento sono valutate in
conformità delle condizioni di cui alla versione della decisione
2009/300/CE in vigore il giorno immediatamente precedente la data di
adozione della presente decisione (la «vecchia versione della decisione
2009/300/CE»);
- le domande di assegnazione presentate nel mese successivo
alla data di adozione della decisione possono essere basate sui
criteri stabiliti dalla vecchia versione della decisione 2009/300/CE o
sui criteri stabiliti dalla versione della medesima decisione modificata
dalla presente decisione;
- i marchi Ecolabel UE assegnati in base ai criteri stabiliti
nella vecchia versione della decisione 2009/300/CE possono
essere utilizzati per sei mesi a decorrere dalla data
di adozione della presente decisione.