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17-01-2018

Ecolabel, proroga criteri ecologici per televisori

Pubblicata sulla GUUE del 13.1.2018 la Decisione (UE) 2018/59 della Commissione dell'11 gennaio 2018 "che modifica la decisione 2009/300/CE per quanto riguarda il contenuto e il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai televisori".

Dai considerando si legge che è stata presentata una proposta intesa a sostituire, entro il 2019, i requisiti vigenti in materia di etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile dei televisori con una nuova serie di requisiti; la proposta non è ancora stata adottata . In attesa della sua adozione, il criterio «risparmio energetico» della decisione 2009/300/CE dovrebbe essere modificato perché corrisponda alle classi più alte della versione attuale del sistema di etichettatura energetica.

Pertanto, la Decisione modifica il criterio "risparmio energetico" di cui all'allegato della Decisione 2009/300/CE e proroga al 31/12/2019 il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea per il gruppo di prodotti "televisori”, e i relativi requisiti di valutazione e verifica.

La decisione prevede un periodo transitorio per le domande e le autorizzazioni concesse a norma dei criteri di cui alla decisione 2009/300/CE, in modo da lasciare ai titolari delle autorizzazioni e ai richiedenti il tempo sufficiente per adeguarsi alle modifiche apportate al criterio «risparmio energetico»

In particolare:

  • le domande di assegnazione presentate prima della data d'adozione della decisione in commento sono valutate in conformità delle condizioni di cui alla versione della decisione 2009/300/CE in vigore il giorno immediatamente precedente la data di adozione della presente decisione (la «vecchia versione della decisione 2009/300/CE»);
  • le domande di assegnazione presentate nel mese successivo alla data di adozione della decisione possono essere basate sui criteri stabiliti dalla vecchia versione della decisione 2009/300/CE o sui criteri stabiliti dalla versione della medesima decisione modificata dalla presente decisione;
  • i marchi Ecolabel UE assegnati in base ai criteri stabiliti nella vecchia versione della decisione 2009/300/CE possono essere utilizzati per sei mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

 


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