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	17-01-2018
	Ecolabel, proroga criteri ecologici per televisori
	Pubblicata sulla GUUE del 13.1.2018 la Decisione (UE) 2018/59 
	della Commissione dell'11 gennaio 2018 "che modifica la decisione 
	2009/300/CE per quanto riguarda il contenuto e il periodo di validità dei 
	criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica 
	dell'Unione europea ai televisori".
	Dai considerando si legge che è stata presentata una proposta 
	intesa a sostituire, entro il 2019, i requisiti vigenti in materia di 
	etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile dei televisori con 
	una nuova serie di requisiti; la proposta non è ancora stata adottata . 
	In attesa della sua adozione, il criterio «risparmio 
	energetico» della decisione 2009/300/CE dovrebbe essere modificato perché 
	corrisponda alle classi più alte della versione attuale del sistema di 
	etichettatura energetica. 
	Pertanto, la Decisione modifica il criterio 
	"risparmio energetico" di cui all'allegato della Decisione 2009/300/CE 
	e proroga al 31/12/2019 il periodo di validità dei criteri 
	ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica 
	dell'Unione europea per il gruppo di prodotti "televisori”, e i 
	relativi requisiti di valutazione e verifica. 
	La decisione prevede un periodo transitorio per le 
	domande e le autorizzazioni concesse a norma dei criteri di cui alla 
	decisione 2009/300/CE, in modo da lasciare ai titolari delle autorizzazioni 
	e ai richiedenti il tempo sufficiente per adeguarsi alle modifiche apportate 
	al criterio «risparmio energetico»
	In particolare:
	
		- le domande di assegnazione presentate prima della data 
		d'adozione della decisione in commento sono valutate in 
		conformità delle condizioni di cui alla versione della decisione 
		2009/300/CE in vigore il giorno immediatamente precedente la data di 
		adozione della presente decisione (la «vecchia versione della decisione 
		2009/300/CE»);
 
		- le domande di assegnazione presentate nel mese successivo 
		alla data di adozione della decisione possono essere basate sui 
		criteri stabiliti dalla vecchia versione della decisione 2009/300/CE o 
		sui criteri stabiliti dalla versione della medesima decisione modificata 
		dalla presente decisione;
 
		- i marchi Ecolabel UE assegnati in base ai criteri stabiliti 
		nella vecchia versione della decisione 2009/300/CE possono 
		essere utilizzati per sei mesi a decorrere dalla data 
		di adozione della presente decisione.