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	20-06-2018
	Conglomerato bituminoso, in Gazzetta il regolamento sulla cessazione di 
	rifiuto 
	Sulla GU n. 139 del 18-6-2018 è stato pubblicato il
	
	Decreto 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della 
	cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi 
	dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
	152".
	Il decreto, in vigore il 3 luglio 2018 e composto da 6 
	articoli e due Allegati, stabilisce i criteri specifici in 
	presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere 
	qualificato come rifiuto ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto 
	legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
	Il regolamento detta dunque i criteri affinché il 
	"conglomerato bituminoso" (rifiuto proveniente da operazioni di fresatura a 
	freddo o di demolizione delle pavimentazioni bituminose) cessi di essere 
	qualificato come rifiuto per identificarlo come granulato di 
	conglomerato bituminoso, regola gli obblighi dei 
	produttori (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, obbligo di 
	conservazione del campione e le esenzioni), nonché l’utilizzo del granulato 
	nella fase transitoria. 
	Il produttore, entro centoventi giorni dall'entrata in 
	vigore del Decreto (3 luglio 2018), dovrà presentare un aggiornamento della 
	comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 o un'istanza di 
	aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II 
	e del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del Codice Ambiente. Nelle 
	more dell'adeguamento, il granulato di conglomerato bituminoso 
	può essere utilizzato se presenta caratteristiche conformi 
	ai criteri attestate mediante dichiarazione di conformità.