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20-06-2018
Conglomerato bituminoso, in Gazzetta il regolamento sulla cessazione di
rifiuto
Sulla GU n. 139 del 18-6-2018 è stato pubblicato il
Decreto 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della
cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi
dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152".
Il decreto, in vigore il 3 luglio 2018 e composto da 6
articoli e due Allegati, stabilisce i criteri specifici in
presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere
qualificato come rifiuto ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il regolamento detta dunque i criteri affinché il
"conglomerato bituminoso" (rifiuto proveniente da operazioni di fresatura a
freddo o di demolizione delle pavimentazioni bituminose) cessi di essere
qualificato come rifiuto per identificarlo come granulato di
conglomerato bituminoso, regola gli obblighi dei
produttori (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, obbligo di
conservazione del campione e le esenzioni), nonché l’utilizzo del granulato
nella fase transitoria.
Il produttore, entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore del Decreto (3 luglio 2018), dovrà presentare un aggiornamento della
comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 o un'istanza di
aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II
e del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del Codice Ambiente. Nelle
more dell'adeguamento, il granulato di conglomerato bituminoso
può essere utilizzato se presenta caratteristiche conformi
ai criteri attestate mediante dichiarazione di conformità.