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11-12-2018
Antincendio, nuove regole tecniche per attività commerciali
Decreto 23 novembre 2018 del Ministero dell'Interno
recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le
attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni,
con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e
spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015".
Con il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre
2018 e in vigore dal 2 gennaio 2019, sono state
approvate le norme tecniche (contenute nell’allegato 1 al decreto) di
prevenzione incendi per le attività commerciali in cui sia prevista la
vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 m2
comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti.
Le norme tecniche si applicano alle attività individuate
con il numero 69 nel
D.P.R. 151/2011, esistenti alla data
di entrata in vigore del decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione e
si possono applicare in alternativa alle specifiche norme
tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno
27 luglio 2010.
Il decreto, inoltre, prevede alcune modifiche
al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e in particolare:
- all’art. 1, comma 2, dopo la lettera q) , è aggiunta la
seguente lettera: « r) decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010,
recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con
superficie superiore a 400 mq”».
- all’art. 2, comma 1, dopo le parole «67, ad esclusione degli
asili nido;» è inserito il numero «69».