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03-04-2018
Antincendio, adeguamento per gli edifici, scuole e asili nido
Sulla GU n. 74 del 29-3-2018 è stato pubblicato il
Decreto del Ministero dell'interno 21 marzo 2018 recante "Applicazione
della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di
qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad
asili nido".
Preso atto che il 31 dicembre 2017 è scaduto il
termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte
prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo,
ordine e grado, con il decreto si forniscono le indicazioni
programmatiche prioritarie ai fini dell'adeguamento delle predette
strutture alla normativa di sicurezza antincendio.
Indicazioni programmatiche
prioritarie per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola (art. 2)
Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in
materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma
restando l'integrale osservanza del decreto del Ministro dell'interno 26
agosto 1992, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a
scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate secondo
le seguenti indicazioni, attuative del citato decreto ministeriale, che
fissano livelli di priorità programmatica:
- livello di priorità a): disposizioni di cui ai
punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10;
12;
- livello di priorità b): disposizioni di cui ai
punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;
- livello di priorità c): restanti disposizioni del
citato decreto ministeriale.
Le attività di adeguamento potranno essere effettuate, in alternativa,
con l'osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro
dell'interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro
dell'interno 7 agosto 2017.
Indicazioni programmatiche
prioritarie per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido (art. 3)
Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia
di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando
l'integrale osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all'art.
6, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, le
attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido,
potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del
predetto art. 6, lettera a), che fissano livelli di priorità programmatica:
- livello di priorità a): disposizioni di cui al
punto 13.5, limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma 1,
lettere a) e b), 6.4, 7.2, 9, limitatamente all'allarme acustico, 10,
11, 12 del citato decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;
- livello di priorità b): disposizioni di cui ai
punti 13.5, limitatamente ai punti 6.1, 6.2, 6.3 limitatamente al comma
1, lettera c) del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;
- livello di priorità c): restanti disposizioni di
cui all'art. 6, lettera a) del citato decreto.