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News / Nazionali / Prevenzione incendi

03-04-2018

Antincendio, adeguamento per gli edifici, scuole e asili nido

Sulla GU n. 74 del 29-3-2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'interno 21 marzo 2018 recante "Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido".

Preso atto che il 31 dicembre 2017 è scaduto il termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, con il decreto si forniscono le indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell'adeguamento delle predette strutture alla normativa di sicurezza antincendio.

Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola (art. 2)

Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l'integrale osservanza del decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del citato decreto ministeriale, che fissano livelli di priorità programmatica:

  • livello di priorità a): disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12;
  • livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;
  • livello di priorità c): restanti disposizioni del citato decreto ministeriale.

Le attività di adeguamento potranno essere effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017.

Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido (art. 3)

Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l'integrale osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all'art. 6, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del predetto art. 6, lettera a), che fissano livelli di priorità programmatica:

  • livello di priorità a): disposizioni di cui al punto 13.5, limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma 1, lettere a) e b), 6.4, 7.2, 9, limitatamente all'allarme acustico, 10, 11, 12 del citato decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;
  • livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 13.5, limitatamente ai punti 6.1, 6.2, 6.3 limitatamente al comma 1, lettera c) del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;
  • livello di priorità c): restanti disposizioni di cui all'art. 6, lettera a) del citato decreto.

 


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