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News / Nazionali / Rifiuti

03-12-2018

Albo Gestori Ambientali, nuova delibera sull'iscrizione in Categoria 1 dei centri di raccolta

Deliberazione Albo Gestori Ambientali n. 7 del 21 Novembre 2018 "Modifiche alla deliberazione n. 2 del 20 luglio 2009, recante i criteri ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009".

Con la Delibera n. 2 del 20 luglio 2009 il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali individuava i criteri e i requisiti per l’iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta. Successivamente, con la Delibera n. 6 del 30 maggio 2017 l’Albo definiva i requisiti del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti, figura necessaria a pena di improcedibilità della domanda di iscrizione all'Albo (articolo 10, comma 4, del Regolamento 120/2014).

In virtù delle suddette novità normative, il Comitato Nazionale ha approvato la nuova Delibera n. 7 del 21 novembre 2018 che modifica la precedente Delibera n. 2 del 2009 e, in particolare:

  •  sostituisce all’art. 1 (requisiti per l’iscrizione) il riferimento alla precedente Delibera n. 3 del 16 luglio 1999 in relazione ai requisiti del Responsabile Tecnico, per cui oggi tra i requisiti per l’iscrizione in Cat. 1 figura quello di "nominare almeno un Responsabile tecnico munito dei requisiti stabiliti per la categoria 1 dalla delibera n. 6 del 30 maggio 2017";
  • modifica, di conseguenza, anche l’Allegato 2 alla Delibera 2/2009 sui corsi di formazione per la qualificazione degli addetti, che per effetto della nuova Delibera ora prevede: "i corsi di formazione sono tenuti dal responsabile tecnico o da docenti in possesso di laurea che abbiano maturato esperienza almeno quinquennale nella disciplina e/o attività di settore oggetto dell’insegnamento, ovvero in alternativa, da docenti muniti di diploma di scuola secondaria di secondo grado che abbiano maturato almeno otto anni di esperienza nella disciplina e/o nell’attività di settore oggetto dell’insegnamento“.

 


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