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	25-06-2018
	Albo Gestori Ambientali, modelli di iscrizione categoria 4-bis (Raccolta 
	e trasporto rifiuti metallici)
	Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, con 
	Deliberazione n. 3 del 4 giugno 2018, ha approvato i "Modelli 
	di provvedimento d'iscrizione e di diniego dell'iscrizione nella categoria 
	4-bis".
	In precedenza, con Delibera n. 2 del 24 
	aprile 2018, in vigore dal 15 giugno 2018, l’Albo Nazionale Gestori 
	Ambientali aveva individuato la 
	sottocategoria 4-bis, relativa alle imprese che effettuano attività 
	di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da
	metalli ferrosi e non ferrosi, 
	definendo i relativi criteri e requisiti per l’iscrizione.
	In particolare, la delibera approva:
	
		-  il modello di provvedimento di iscrizione (allegato A)
 
		-  il modello del provvedimento di diniego (allegato B). 
 
	
	Tra le prescrizioni previste nel modello di provvedimento 
	d'iscrizione, si esplicita che:
	
		- durante il trasporto i rifiuti dovranno essere accompagnati 
		dal provvedimento d’iscrizione, corredato dalla dichiarazione 
		sottoscritta del legale rappresentante, attestante che il provvedimento 
		è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale 
		dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
 
		- non è consentito trasportare rifiuti costituiti da
		metalli ferrosi e non ferrosi in polvere e, quanto agli
		ingombranti (codice EER 20.03.07), è limitato ai 
		rifiuti metallici, con esclusione dei rifiuti metallici provenienti da 
		apparecchiature elettriche ed elettroniche;
 
		- è fatto obbligo al trasportatore di “sincerarsi 
		dell’accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di 
		iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto 
		all’insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di 
		accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o 
		iscrizioni previste ex d.lgs. 152/2006”.
 
	
	Avverso il provvedimento di diniego dell’iscrizione, è 
	ammesso ricorso al Comitato Nazionale dell’Albo entro 30 
	giorni dal ricevimento del provvedimento o, in via alternativa, al TAR 
	competente entro 60 giorni.