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03-10-2018
Albo Gestori Ambientali, chiarimenti su requisito capacità finanziaria
Con Circolare n. 150 del 26 settembre 2018, il Comitato
Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali fornisce chiarimenti sul
"Requisito di capacità finanziaria ex art. 11, comma 2, D.M.120/2014"
ai fini dell'iscrizione all'Albo.
L'articolo 11, comma 2, del D.M. 120/2014, dispone che
il requisito in questione possa essere dimostrato mediante "affidamenti
bancari", mentre l'articolo 11, comma 2, dell'abrogato D.M. 406/ 98
prevedeva, in alternativa a vari documenti comprovanti le potenzialità
economiche e finanziarie dell'impresa, l'esibizione di "referenze
bancarie" (quindi attestabili anche da imprese autorizzate
all'esercizio del credito o dell'intermediazione finanziaria).
L’affidamento bancario, precisa il Comitato, è uno
“strumento tecnicamente definito e riferito ai soli istituti bancari, quale
unico mezzo idoneo per la dimostrazione della capacità finanziaria“.
In virtù della nuova disposizione, già la delibera n. 5 del 3
novembre 2016, nel fissare i criteri e i requisiti per l'iscrizione
nelle categorie 1, 4 e 5, aveva previsto quale titolo idoneo per la
dimostrazione del requisito di capacità finanziaria, in alternativa ai
previsti documenti comprovanti le potenzialità economiche e finanziarie
dell'impresa, esclusivamente l'affidamento rilasciato da istituti bancari.
Di conseguenza, il Comitato ha chiarito che
- la nuova disposizione regolamentare deve essere
applicata anche alle altre categorie d'iscrizione: solo
l'affidamento rilasciato da istituti bancari deve
essere quindi riconosciuto quale idoneo titolo comprovante la capacità
finanziaria anche per l'iscrizione nelle categorie 8, 9 e 10.