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News / Nazionali / Rifiuti

03-10-2018

Albo Gestori Ambientali, chiarimenti su requisito capacità finanziaria

Con Circolare n. 150 del 26 settembre 2018, il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali fornisce chiarimenti sul "Requisito di capacità finanziaria ex art. 11, comma 2, D.M.120/2014" ai fini dell'iscrizione all'Albo.

L'articolo 11, comma 2, del D.M. 120/2014, dispone che il requisito in questione possa essere dimostrato mediante "affidamenti bancari", mentre l'articolo 11, comma 2, dell'abrogato D.M. 406/ 98 prevedeva, in alternativa a vari documenti comprovanti le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa, l'esibizione di "referenze bancarie" (quindi attestabili anche da imprese autorizzate all'esercizio del credito o dell'intermediazione finanziaria).

L’affidamento bancario, precisa il Comitato, è uno “strumento tecnicamente definito e riferito ai soli istituti bancari, quale unico mezzo idoneo per la dimostrazione della capacità finanziaria“.

In virtù della nuova disposizione, già la delibera n. 5 del 3 novembre 2016, nel fissare i criteri e i requisiti per l'iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5, aveva previsto quale titolo idoneo per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria, in alternativa ai previsti documenti comprovanti le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa, esclusivamente l'affidamento rilasciato da istituti bancari.

Di conseguenza, il Comitato ha chiarito che

  •  la nuova disposizione regolamentare deve essere applicata anche alle altre categorie d'iscrizione: solo l'affidamento rilasciato da istituti bancari deve essere quindi riconosciuto quale idoneo titolo comprovante la capacità finanziaria anche per l'iscrizione nelle categorie 8, 9 e 10.

 


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