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	03-10-2018
	Albo Gestori Ambientali, chiarimenti su requisito capacità finanziaria
	Con Circolare n. 150 del 26 settembre 2018, il Comitato 
	Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali fornisce chiarimenti sul 
	"Requisito di capacità finanziaria ex art. 11, comma 2, D.M.120/2014" 
	ai fini dell'iscrizione all'Albo.
	L'articolo 11, comma 2, del D.M. 120/2014, dispone che 
	il requisito in questione possa essere dimostrato mediante "affidamenti 
	bancari", mentre l'articolo 11, comma 2, dell'abrogato D.M. 406/ 98 
	prevedeva, in alternativa a vari documenti comprovanti le potenzialità 
	economiche e finanziarie dell'impresa, l'esibizione di "referenze 
	bancarie" (quindi attestabili anche da imprese autorizzate 
	all'esercizio del credito o dell'intermediazione finanziaria).
	L’affidamento bancario, precisa il Comitato, è uno 
	“strumento tecnicamente definito e riferito ai soli istituti bancari, quale 
	unico mezzo idoneo per la dimostrazione della capacità finanziaria“.
	In virtù della nuova disposizione, già la delibera n. 5 del 3 
	novembre 2016, nel fissare i criteri e i requisiti per l'iscrizione 
	nelle categorie 1, 4 e 5, aveva previsto quale titolo idoneo per la 
	dimostrazione del requisito di capacità finanziaria, in alternativa ai 
	previsti documenti comprovanti le potenzialità economiche e finanziarie 
	dell'impresa, esclusivamente l'affidamento rilasciato da istituti bancari.
	Di conseguenza, il Comitato ha chiarito che
	
		-  la nuova disposizione regolamentare deve essere 
		applicata anche alle altre categorie d'iscrizione: solo 
		l'affidamento rilasciato da istituti bancari deve 
		essere quindi riconosciuto quale idoneo titolo comprovante la capacità 
		finanziaria anche per l'iscrizione nelle categorie 8, 9 e 10.