News / Nazionali /Rifiuti
	15-01-2018
	Albo Gestori Ambientali, chiarimenti su requisiti e verifiche del 
	Responsabile Tecnico
	Con Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018, il Comitato 
	Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali fornisce chiarimenti 
	sulla Delibera n. 6 del 30 maggio 2017 in merito ai requisiti del 
	Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti, nonché all’affiancamento ed 
	alle verifiche.
	In particolare, i chiarimenti riguardano:
		
			- Requisiti del Responsabile tecnico
			- il RT per il 
		trasporto di rifiuti speciali pericolosi (cat. 5) è idoneo anche per il 
		trasporto dei non pericolosi (cat. 4), purché gli anni di esperienza 
		richiesti non siano superiori a quelli previsti per la cat. 5. 
		
		
			- Affiancamento al Responsabile tecnico 
			- il computo dell’esperienza maturata decorre dalla data di 
			comunicazione alla Sezione Regionale o Provinciale, tramite PEC, 
			dell’inizio del periodo di affiancamento;
			- l’esperienza vale per la categoria d’iscrizione 
		dell’impresa (indipendentemente dalla classe di iscrizione), ma quella maturata in cat. 5 
			è valida anche ai fini 
		dell’iscrizione in cat. 4;
			- in caso di variazione del RT o del legale rappresentante firmatari 
	della comunicazione, l'impresa entro 30 giorni deve darne comunicazione alla Sezione regionale o provinciale (modello di cui all’Allegato B alla delibera), 
			al fine di manifestare la volontà di proseguire 
	l’affiancamento. Decorsi inutilmente i 30 giorni, resta valido il periodo 
			maturato ma l’affiancamento è sospeso;
			- concluso l’affiancamento, il dipendente è tenuto a dimostrare il possesso 
	dei requisiti di esperienza richiesti dall’Allegato A alla delibera. 
		
		
			- Verifiche d'idoneità del Responsabile tecnico 
			
			- il divieto di sostenere la verifica per il medesimo modulo 
			specialistico, prima che siano decorsi 60 giorni dalla comunicazione 
			dell'esito negativo, non si applica ai candidati che non si 
			presentano alla prova;
			- il Responsabile Tecnico di enti o imprese, già iscritte al 16 
			ottobre 2017 (data di entrata in vigore della delibera n. 6), è dispensato dall’obbligo 
	del possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, sia per essere ammesso alle 
	verifiche relative al modulo corrispondente l’attività risultante a tale, 
			sia per la verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore 
	nell’ambito della categoria d’iscrizione. 
		
		
			- Dispensa dalle verifiche d'idoneità del responsabile tecnico
			- il legale rappresentante dell’impresa che ricopre, 
			contemporaneamente, anche il ruolo di RT e che ha maturato 20 anni 
			di esperienza nel medesimo settore di attività, anche in caso di 
			eventuali successive interruzioni dell’attività dell’impresa o 
			dell’incarico stesso, è dispensato dalle verifiche (da 
	richiedere compilando ed inviando l’Allegato A). 
		
		
			- Disposizioni transitorie
			- i RT nominati successivamente al 16 ottobre 2017 possono 
			continuare transitoriamente, ex art. 3 comma 1 delibera, a svolgere 
			la propria attività a seguito di domande presentate entro 
	tale data;
			- i RT conservano l’idoneità per le classi e categorie di iscrizioni risultanti 
	alla data citata (o oggetto delle domande presentate prima di questa) a 
			prescindere dalle variazioni che intervengano nell’iscrizione 
			dell’impresa o da eventuali interruzioni nello svolgimento 
			dell’incarico nei 5 anni successivi;
			- il RT che al 16 ottobre 2017 ricopre il ruolo per il trasporto di 
			rifiuti speciali pericolosi (cat. 5), può ricoprire, in regime 
			transitorio, lo stesso ruolo anche per il trasporto dei rifiuti 
			speciali non pericolosi (cat. 4), purché gli anni di esperienza 
			richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di 
			appartenenza della categoria 5;
			- i RT che svolgono l'attività in regime transitorio, ex art. 3, 
			comma 1, della delibera,  possono effettuare la verifica 
			iniziale per il passaggio ad una classe superiore o per l'iscrizione 
			in un'altra categoria anche prima del 2 gennaio 2021: in caso di 
			esito positivo della verifica iniziale, i 5 anni di validità 
			decorrono dalla data della verifica stessa, in caso di esito 
			negativo si continua ad applicare quanto previsto dal regime 
			transitorio.