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News / Nazionali /Rifiuti

15-01-2018

Albo Gestori Ambientali, chiarimenti su requisiti e verifiche del Responsabile Tecnico

Con Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018, il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali fornisce chiarimenti sulla Delibera n. 6 del 30 maggio 2017 in merito ai requisiti del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti, nonché all’affiancamento ed alle verifiche.

In particolare, i chiarimenti riguardano:

  • Requisiti del Responsabile tecnico
    - il RT per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (cat. 5) è idoneo anche per il trasporto dei non pericolosi (cat. 4), purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la cat. 5.
  • Affiancamento al Responsabile tecnico
    - il computo dell’esperienza maturata decorre dalla data di comunicazione alla Sezione Regionale o Provinciale, tramite PEC, dell’inizio del periodo di affiancamento;
    - l’esperienza vale per la categoria d’iscrizione dell’impresa (indipendentemente dalla classe di iscrizione), ma quella maturata in cat. 5 è valida anche ai fini dell’iscrizione in cat. 4;
    - in caso di variazione del RT o del legale rappresentante firmatari della comunicazione, l'impresa entro 30 giorni deve darne comunicazione alla Sezione regionale o provinciale (modello di cui all’Allegato B alla delibera), al fine di manifestare la volontà di proseguire l’affiancamento. Decorsi inutilmente i 30 giorni, resta valido il periodo maturato ma l’affiancamento è sospeso;
    - concluso l’affiancamento, il dipendente è tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti di esperienza richiesti dall’Allegato A alla delibera.
  • Verifiche d'idoneità del Responsabile tecnico
    - il divieto di sostenere la verifica per il medesimo modulo specialistico, prima che siano decorsi 60 giorni dalla comunicazione dell'esito negativo, non si applica ai candidati che non si presentano alla prova;
    - il Responsabile Tecnico di enti o imprese, già iscritte al 16 ottobre 2017 (data di entrata in vigore della delibera n. 6), è dispensato dall’obbligo del possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, sia per essere ammesso alle verifiche relative al modulo corrispondente l’attività risultante a tale, sia per la verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore nell’ambito della categoria d’iscrizione.
  • Dispensa dalle verifiche d'idoneità del responsabile tecnico
    - il legale rappresentante dell’impresa che ricopre, contemporaneamente, anche il ruolo di RT e che ha maturato 20 anni di esperienza nel medesimo settore di attività, anche in caso di eventuali successive interruzioni dell’attività dell’impresa o dell’incarico stesso, è dispensato dalle verifiche (da richiedere compilando ed inviando l’Allegato A).
  • Disposizioni transitorie
    - i RT nominati successivamente al 16 ottobre 2017 possono continuare transitoriamente, ex art. 3 comma 1 delibera, a svolgere la propria attività a seguito di domande presentate entro tale data;
    - i RT conservano l’idoneità per le classi e categorie di iscrizioni risultanti alla data citata (o oggetto delle domande presentate prima di questa) a prescindere dalle variazioni che intervengano nell’iscrizione dell’impresa o da eventuali interruzioni nello svolgimento dell’incarico nei 5 anni successivi;
    - il RT che al 16 ottobre 2017 ricopre il ruolo per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (cat. 5), può ricoprire, in regime transitorio, lo stesso ruolo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (cat. 4), purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5;
    - i RT che svolgono l'attività in regime transitorio, ex art. 3, comma 1, della delibera,  possono effettuare la verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore o per l'iscrizione in un'altra categoria anche prima del 2 gennaio 2021: in caso di esito positivo della verifica iniziale, i 5 anni di validità decorrono dalla data della verifica stessa, in caso di esito negativo si continua ad applicare quanto previsto dal regime transitorio.

 


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