News / Nazionali /Rifiuti
15-01-2018
Albo Gestori Ambientali, chiarimenti su requisiti e verifiche del
Responsabile Tecnico
Con Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018, il Comitato
Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali fornisce chiarimenti
sulla Delibera n. 6 del 30 maggio 2017 in merito ai requisiti del
Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti, nonché all’affiancamento ed
alle verifiche.
In particolare, i chiarimenti riguardano:
- Requisiti del Responsabile tecnico
- il RT per il
trasporto di rifiuti speciali pericolosi (cat. 5) è idoneo anche per il
trasporto dei non pericolosi (cat. 4), purché gli anni di esperienza
richiesti non siano superiori a quelli previsti per la cat. 5.
- Affiancamento al Responsabile tecnico
- il computo dell’esperienza maturata decorre dalla data di
comunicazione alla Sezione Regionale o Provinciale, tramite PEC,
dell’inizio del periodo di affiancamento;
- l’esperienza vale per la categoria d’iscrizione
dell’impresa (indipendentemente dalla classe di iscrizione), ma quella maturata in cat. 5
è valida anche ai fini
dell’iscrizione in cat. 4;
- in caso di variazione del RT o del legale rappresentante firmatari
della comunicazione, l'impresa entro 30 giorni deve darne comunicazione alla Sezione regionale o provinciale (modello di cui all’Allegato B alla delibera),
al fine di manifestare la volontà di proseguire
l’affiancamento. Decorsi inutilmente i 30 giorni, resta valido il periodo
maturato ma l’affiancamento è sospeso;
- concluso l’affiancamento, il dipendente è tenuto a dimostrare il possesso
dei requisiti di esperienza richiesti dall’Allegato A alla delibera.
- Verifiche d'idoneità del Responsabile tecnico
- il divieto di sostenere la verifica per il medesimo modulo
specialistico, prima che siano decorsi 60 giorni dalla comunicazione
dell'esito negativo, non si applica ai candidati che non si
presentano alla prova;
- il Responsabile Tecnico di enti o imprese, già iscritte al 16
ottobre 2017 (data di entrata in vigore della delibera n. 6), è dispensato dall’obbligo
del possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, sia per essere ammesso alle
verifiche relative al modulo corrispondente l’attività risultante a tale,
sia per la verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore
nell’ambito della categoria d’iscrizione.
- Dispensa dalle verifiche d'idoneità del responsabile tecnico
- il legale rappresentante dell’impresa che ricopre,
contemporaneamente, anche il ruolo di RT e che ha maturato 20 anni
di esperienza nel medesimo settore di attività, anche in caso di
eventuali successive interruzioni dell’attività dell’impresa o
dell’incarico stesso, è dispensato dalle verifiche (da
richiedere compilando ed inviando l’Allegato A).
- Disposizioni transitorie
- i RT nominati successivamente al 16 ottobre 2017 possono
continuare transitoriamente, ex art. 3 comma 1 delibera, a svolgere
la propria attività a seguito di domande presentate entro
tale data;
- i RT conservano l’idoneità per le classi e categorie di iscrizioni risultanti
alla data citata (o oggetto delle domande presentate prima di questa) a
prescindere dalle variazioni che intervengano nell’iscrizione
dell’impresa o da eventuali interruzioni nello svolgimento
dell’incarico nei 5 anni successivi;
- il RT che al 16 ottobre 2017 ricopre il ruolo per il trasporto di
rifiuti speciali pericolosi (cat. 5), può ricoprire, in regime
transitorio, lo stesso ruolo anche per il trasporto dei rifiuti
speciali non pericolosi (cat. 4), purché gli anni di esperienza
richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di
appartenenza della categoria 5;
- i RT che svolgono l'attività in regime transitorio, ex art. 3,
comma 1, della delibera, possono effettuare la verifica
iniziale per il passaggio ad una classe superiore o per l'iscrizione
in un'altra categoria anche prima del 2 gennaio 2021: in caso di
esito positivo della verifica iniziale, i 5 anni di validità
decorrono dalla data della verifica stessa, in caso di esito
negativo si continua ad applicare quanto previsto dal regime
transitorio.