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07-07-2017
VIA, in Gazzetta la riforma della disciplina
E’ stato pubblicato sulla G.U. del 6 luglio 2017 il
Decreto
Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante "Attuazione della
direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio
2015, n. 114".
Il decreto, che entrerà in vigore dal 21 luglio prossimo,
recepisce la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e
riforma la disciplina della valutazione di impatto ambientale
mediante numerose modifiche al D.lgs. 152/2006.
Tra le novità del D.lgs. 104/2017, si segnala:
- la revisione del procedimento di "verifica
di assoggettabilità a VIA" e quello di VIA
- l'introduzione nel Codice - in caso di procedimenti di VIA di
competenza statale – del "provvedimento
unico in materia ambientale" (PUA), attivabile su richiesta
del proponente, comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere,
concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale,
richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione del progetto
(articolo 16 comma 1 che sostituisce l’articolo 27 del D. Lgs.
152/2006);
- l'introduzione nel Codice del "provvedimento
autorizzatorio unico regionale" obbligatorio in tutti i casi di
VIA di competenza regionale. Il procedimento unico è comprensivo di
tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi in materia ambientale
necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto (articolo 16 comma
2 che introduce l’articolo 27-bis al D. Lgs. 152/2006);
- l'introduzione dell'allegato II-bis alla parte II del Dlgs 152/2006
recante i
progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA statale.
Le nuove regole
si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai
procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017: rimangono
soggetti alla disciplina previgente quelli che alla stessa data
risultano pendenti, per i quali è già partita la fase di consultazione e per
i quali è stata presentata istanza. In questi casi, l'autorità
competente può disporre, su istanza del proponente da presentare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto,
l'applicazione al procedimento in corso della nuova disciplina.