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28-08-2017
Terre e rocce da scavo, in Gazzetta la nuova disciplina
Pubblicato sulla G.U. del 7 agosto 2017 il
DPR 13 giugno 2017 n.
120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della
gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".
Il regolamento, in vigore il 22 agosto 2017, riunisce in un unico
testo la disciplina sul riutilizzo delle terre e rocce da
scavo come sottoprodotti, applicabili a
tutti i cantieri, piccoli e grandi, con
particolare riferimento:
- alla gestione delle terre e rocce da scavo
qualificate come sottoprodotti, ai sensi
dell'articolo 184-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole
dimensioni, di grandi dimensioni e di
grandi dimensioni non assoggettati a
VIA o a AIA, compresi quelli
finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e
infrastrutture;
- alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da
scavo qualificate rifiuti;
- all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e
rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di
bonifica.
Il D.P.R. 120/2017, dopo la previsione di disposizioni comuni,
distingue due diverse procedure:
- una procedura per i materiali da scavo prodotti nei grandi
cantieri, ossia con produzione maggiore di 6.000 m3(Capo II);
- una procedura semplificata per tutti i cantieri di piccole
dimensioni, ossia con produzione non superiori a 6.000 m3
(compresi quelli che riguardano opere sottoposte a VIA o ad AIA)
(Capo III).
Non ricadono nel campo di applicazione del nuovo
Regolamento:
- le ipotesi disciplinate dall’art. 109 del D.lgs. 152/2006
(materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni
litoranei emersi, etc.);
- i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di
interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti
preesistenti (disciplinati ai sensi della Parte Quarta del D.lgs.
152/2006).
Dall'entrata in vigore (22 agosto 2017), sono abrogati:
- il D.M. 161/2012 sulla gestione delle terre prodotte dai
grandi cantieri;
- l'art. 184-bis, comma 2-bis, D.lgs. 152/2006 (che precisa il
campo di applicazione della disciplina sulle terre);
- gli articoli 41, comma 2 e 41-bis (sulla gestione dei piccoli
cantieri) del D.L. 69/2013 (c.d. “decreto del Fare”, conv. in legge
98/2013).