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News / Nazionali / Rifiuti

28-08-2017

Terre e rocce da scavo, in Gazzetta la nuova disciplina

Pubblicato sulla G.U. del 7 agosto 2017 il DPR 13 giugno 2017 n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".

Il regolamento, in vigore il 22 agosto 2017, riunisce in un unico testo la disciplina sul riutilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, applicabili a tutti i cantieri, piccoli e grandi, con particolare riferimento:

  1. alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
  2. alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
  3. all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
  4. alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Il D.P.R. 120/2017, dopo la previsione di disposizioni comuni, distingue due diverse procedure:

  • una procedura per i materiali da scavo prodotti nei grandi cantieri, ossia con produzione maggiore di 6.000 m3(Capo II);
  • una procedura semplificata per tutti i cantieri di piccole dimensioni, ossia con produzione non superiori a 6.000 m3 (compresi quelli che riguardano opere sottoposte a VIA o ad AIA) (Capo III).

Non ricadono nel campo di applicazione del nuovo Regolamento:

  •  le ipotesi disciplinate dall’art. 109 del D.lgs. 152/2006 (materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, etc.);
  •  i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti (disciplinati ai sensi della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006).

Dall'entrata in vigore (22 agosto 2017), sono abrogati:

  • il D.M. 161/2012 sulla gestione delle terre prodotte dai grandi cantieri;
  • l'art. 184-bis, comma 2-bis, D.lgs. 152/2006 (che precisa il campo di applicazione della disciplina sulle terre);
  • gli articoli 41, comma 2 e 41-bis (sulla gestione dei piccoli cantieri) del D.L. 69/2013 (c.d. “decreto del Fare”, conv. in legge 98/2013).

 


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