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News / Nazionali / Rifiuti

11-01-2017

Rifiuti, in Gazzetta il piano nazionale delle ispezioni

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017, il decreto 22 dicembre 2016 del Ministero dell’Ambiente, recante "Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento".

Come si legge nell'introduzione, la problematica dei controlli sulle spedizioni di rifiuti è considerata una priorità nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti, al fine di individuare e prevenire il problema delle spedizioni illegali.

Il Regolamento inoltre sottolinea l’importanza della cooperazione bilaterale o multilaterale tra Stati membri nell’individuazione, prevenzione e controllo dei traffici illeciti di rifiuti. Infatti solo attraverso una forte e proficua collaborazione tra le autorità competenti coinvolte dei paesi di spedizione, destinazione e transito è possibile trovare una soluzione comune per la risoluzione dei casi di spedizioni illegali di rifiuti.

Il Piano Nazionale delle Ispezioni quindi è stato redatto in modo da armonizzare a livello europeo le modalità con cui vengono garantite le ispezioni su stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità all’articolo 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché sulle ispezioni delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.

Mira inoltre a garantire una pianificazione regolare e coerente di tali ispezioni, mediante un'opportuna valutazione dei rischi ed un adeguato coordinamento di tutti i soggetti istituzionali coinvolti. Il Piano sarà sottoposto a riesame da parte del MATTM almeno una volta ogni tre anni e, se del caso, aggiornato.

Le ispezioni, in particolare:

  • presso stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti assicurano almeno la sussistenza e la validità della documentazione autorizzatoria dell’attività di gestione dei rifiuti, nonché la verifica dell’idoneità dei siti e degli impianti di gestione di rifiuti. Tali ispezioni sono coordinate, per quanto tecnicamente possibile, con quelle previste dalla normativa ambientale sugli impianti autorizzati con AIA (art. 29-decies, commi 3, 9, 11 bis, 11 ter; art. 29-quattuordecies del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) o ai sensi degli artt. 208-216 del D. Lgs n. 152/2006 e con quelle previste dalla normativa in materia di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti;
  • sulle spedizioni dei rifiuti riguardano innanzitutto la presenza della documentazione debitamente compilata che accompagna la spedizione di rifiuti, il contenuto dei carichi trasportati, l’integrità degli imballaggi, l’accertamento delle identità dei soggetti coinvolti nella spedizione, la verifica dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali del trasportatore ai sensi del decreto del MATTM 3 giugno 2014, n. 210.

 


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