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11-01-2017
Rifiuti, in Gazzetta il piano nazionale delle ispezioni
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017, il decreto
22 dicembre 2016 del Ministero dell’Ambiente, recante "Adozione del
Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e
commercianti in conformità dell'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché
delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento".
Come si legge nell'introduzione, la problematica dei controlli
sulle spedizioni di rifiuti è considerata una priorità nell’ambito
del Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti, al fine di
individuare e prevenire il problema delle spedizioni illegali.
Il Regolamento inoltre sottolinea l’importanza della cooperazione
bilaterale o multilaterale tra Stati membri nell’individuazione, prevenzione
e controllo dei traffici illeciti di rifiuti. Infatti solo attraverso una
forte e proficua collaborazione tra le autorità competenti coinvolte dei
paesi di spedizione, destinazione e transito è possibile trovare una
soluzione comune per la risoluzione dei casi di spedizioni illegali di
rifiuti.
Il Piano Nazionale delle Ispezioni quindi è stato redatto in modo
da armonizzare a livello europeo le modalità con cui vengono garantite le
ispezioni su stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in
conformità all’articolo 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché sulle
ispezioni delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.
Mira inoltre a garantire una pianificazione regolare e coerente di tali
ispezioni, mediante un'opportuna valutazione dei rischi ed un adeguato
coordinamento di tutti i soggetti istituzionali coinvolti. Il Piano sarà
sottoposto a riesame da parte del MATTM almeno una volta ogni tre anni e, se
del caso, aggiornato.
Le ispezioni, in particolare:
- presso stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti
assicurano almeno la sussistenza e la validità della documentazione
autorizzatoria dell’attività di gestione dei rifiuti, nonché la
verifica
dell’idoneità dei siti e degli impianti di gestione di rifiuti. Tali
ispezioni sono coordinate, per quanto tecnicamente possibile, con quelle
previste dalla normativa ambientale sugli impianti autorizzati con AIA
(art. 29-decies, commi 3, 9, 11 bis, 11 ter; art. 29-quattuordecies del
D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) o ai sensi degli artt. 208-216 del D. Lgs
n. 152/2006 e con quelle previste dalla normativa in materia di
prevenzione del rischio di incidenti rilevanti;
- sulle spedizioni dei rifiuti riguardano innanzitutto la
presenza
della documentazione debitamente compilata che accompagna la spedizione
di rifiuti, il contenuto dei carichi trasportati, l’integrità degli
imballaggi, l’accertamento delle identità dei soggetti coinvolti nella
spedizione, la verifica dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali del
trasportatore ai sensi del decreto del MATTM 3 giugno 2014, n. 210.