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News / Nazionali / IPPC

13-12-2017

IPPC, conclusioni sulle BAT per la fabbricazione di prodotti chimici

La Commissione Europea ha approvato la Decisione di esecuzione 2017/2117 del 21 novembre 2017, "che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi".

La decisione, a norma della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), adotta le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi.

Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili si riferiscono alla fabbricazione di determinati prodotti chimici in processi a ciclo continuo con capacità totale di produzione superiore a 20 kt/anno.

I prodotti chimici organici su citati sono:

  1. idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
  2.  idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;
  3.  idrocarburi solforati;
  4.  idrocarburi azotati, segnatamente ammine, ammidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
  5.  idrocarburi fosforosi;
  6.  idrocarburi alogenati;
  7.  composti organometallici;
  8.  tensioattivi e agenti di superficie.

Sono, invece, escluse le attività di:

  • combustione di combustibili diversa da quella che avviene in un forno/riscaldatore di processo o in un ossidatore termico/catalitico, contemplata nelle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione (Large Combustion Plants – LCP);
  • incenerimento dei rifiuti, contemplato nelle apposite conclusioni (Waste Incineration – WI);
  • fabbricazione di etanolo che si svolge in un’installazione che ricade in una determinata attività richiamata dalla direttiva 2010/75/UE (allegato I, sezione 6.4, lettera b), punto ii), o che corrisponde a un’attività accessoria di tale installazione, contemplata dalle conclusioni sulle BAT per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte (Food, Drink and Milk Industries – FDM).

 


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