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13-12-2017
IPPC, conclusioni sulle BAT per la fabbricazione di prodotti chimici
La Commissione Europea ha approvato la
Decisione di esecuzione 2017/2117 del 21 novembre
2017, "che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili
(BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi
volumi".
La decisione, a norma della direttiva 2010/75/UE
relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento), adotta le conclusioni sulle migliori tecniche
disponibili (BAT) per la fabbricazione di prodotti
chimici organici in grandi volumi.
Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili si riferiscono
alla fabbricazione di determinati prodotti chimici in
processi a ciclo continuo con capacità totale di produzione
superiore a 20 kt/anno.
I prodotti chimici organici su citati sono:
- idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi,
alifatici o aromatici);
- idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni,
acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri,
perossidi e resine epossidiche;
- idrocarburi solforati;
- idrocarburi azotati, segnatamente ammine, ammidi, composti
nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
- idrocarburi fosforosi;
- idrocarburi alogenati;
- composti organometallici;
- tensioattivi e agenti di superficie.
Sono, invece, escluse le attività di:
- combustione di combustibili diversa da quella che avviene in
un forno/riscaldatore di processo o in un ossidatore termico/catalitico,
contemplata nelle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di
combustione (Large Combustion Plants – LCP);
- incenerimento dei rifiuti, contemplato nelle apposite
conclusioni (Waste Incineration – WI);
- fabbricazione di etanolo che si svolge in un’installazione che
ricade in una determinata attività richiamata dalla direttiva 2010/75/UE
(allegato I, sezione 6.4, lettera b), punto ii), o che corrisponde a
un’attività accessoria di tale installazione, contemplata dalle
conclusioni sulle BAT per le industrie degli alimenti, delle bevande e
del latte (Food, Drink and Milk Industries – FDM).