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20-12-2017
Emissioni in atmosfera, recepita direttiva Ue su impianti di combustione
medi
Sulla GU n. 293 del 16-12-2017 è stato pubblicato il Decreto
legislativo 15 novembre 2017, n. 183 recante "Attuazione della
direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di
taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il
riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni
nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n.
170".
Il provvedimento modifica il d.lgs. 152/2006 (cd. Codice
ambientale) e, in attuazione della delega contenuta nella legge 170/2016
(legge di delegazione europea 2015), reca disposizioni di attuazione della
direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni
nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione
medi, nonché di riordino del quadro normativo
degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.
La direttiva (UE) 2015/2193 stabilisce norme per il controllo
delle emissioni nell’aria di biossido di zolfo (SO2), ossidi di
azoto (NOx) e polveri, nonché per il monitoraggio delle
emissioni di monossido di carbonio (CO).
Le norme si applicano a impianti di combustione medi,
ossia che abbiano una potenza termica nominale pari o superiore a 1
MW e inferiore a 50 MW, ma anche ad un eventuale insieme formato da
nuovi impianti di combustione medi con potenza termica nominale totale pari
o superiore a 50 MW.
Il decreto, in vigore il 19 dicembre 2017, è composto da
sei articoli e sei allegati: gli articoli 1 e 2 modificano la Parte Quinta
del d.lgs. 152/2006, gli articoli 3 e 4 modificano gli allegati alla Parte
Quinta, l’articolo 5 riporta le norme finali e l’articolo 6 la clausola di
invarianza finanziaria.
L’intervento sulla Parte V del D.lgs. 152/2006,
con diverse disposizioni modificate, è notevole: le modifiche
riguardano il Titolo I, dedicato alla prevenzione ed alla
limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e
attività, il titolo II, relativo agli impianti termici civili
, e il titolo III, sui combustibili.
Per quanto riguarda il Titolo I, il provvedimento
modifica la disciplina sulle autorizzazioni alle emissioni
in atmosfera, rivede i limiti di emissioni prevedendo un
periodo transitorio per l'adeguamento.
Inoltre, all’art. 268 (“definizioni”), vengono recepite le definizioni
della direttiva, tra cui quella di medio impianto di combustione,
identificato quale “impianto di combustione di potenza termica nominale
pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a
gas alimentato con i combustibili previsti all’allegato X alla Parte Quinta
o con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta”.
Anche in relazione al Titolo II, viene inserita la
definizione di medi impianti termici civili, ossia quelli
di potenza pari o superiore a 1 MW. I responsabili di tali impianti sono
soggetti a vari adempimenti, tra i quali l'iscrizione ad un apposito
registro.