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12-07-2017
Ecolabel, nuovi criteri ecologici per detersivi e prodotti per la pulizia
di superfici dure
La Commissione Europea con sei Decisioni del 23 giugno 2017 ha rivisto i
criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE
ai detersivi per piatti (Decisione UE 2017/1214), ai
detersivi per lavastoviglie industriali o professionali
(Decisione UE 2017/1215), ai detersivi per lavastoviglie
(Decisione UE 2017/1216), ai prodotti per la pulizia di superfici
dure (Decisione UE 2017/1217), ai detersivi per bucato
(Decisione UE 2017/1218), ai detersivi per bucato per uso
industriale o professionale (Decisione UE 2017/1219).
Le decisioni, pubblicate sulla GUUE del 12 luglio 2017, sono:
- Decisione (UE) 2017/1214 della Commissione del
23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione
del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai
detersivi per piatti
Il gruppo di prodotti «detersivi per piatti» comprende tutti
i detersivi che rientrano nell'ambito di applicazione del
regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
commercializzati e intesi per il lavaggio a mano di articoli quali
oggetti per la tavola in vetro, stoviglie e utensili da cucina, compresi
posate, pentole, padelle e articoli da forno. Tale gruppo di prodotti
comprende sia i prodotti per uso domestico sia quelli per uso
professionale. I prodotti consistono in miscele di sostanze
chimiche e non contengono microrganismi intenzionalmente aggiunti dal
fabbricante.
I criteri ecologici e i relativi requisiti in materia di valutazione
e verifica sono validi per sei anni. La precedente
decisione 2011/382/UE è abrogata.
- Decisione (UE) 2017/1215 della Commissione del
23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione
del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai
detersivi per lavastoviglie industriali o professionali
Il gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie industriali o
professionali» comprende tutti i detersivi per lavastoviglie,
i brillantanti o gli agenti di prelavaggio che rientrano nell'ambito di
applicazione del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, commercializzati e intesi per essere utilizzati da
personale qualificato con lavastoviglie ad uso professionale.
Tale gruppo di prodotti comprende sistemi a più componenti con più di un
componente impiegato per costituire un detersivo completo. I sistemi a
più componenti possono includere diversi prodotti, quali i prodotti per
il risciacquo e il prelavaggio e sono sottoposti a prova congiuntamente.
Tale gruppo di prodotti non comprende i detersivi
per lavastoviglie intesi per essere usati nelle lavastoviglie
per uso domestico, i detersivi destinati ad essere utilizzati
in macchine per il lavaggio di strumenti medici o in macchine speciali
per l'industria alimentare. Sono esclusi da questo gruppo di prodotti
gli spray non dosati mediante pompe automatiche.
I criteri ecologici e i relativi requisiti in materia di valutazione
e verifica sono validi per sei anni. La precedente
decisione 2012/720/UE è abrogata.
- Decione (UE) 2017/1216 della Commissione del 23
giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione
del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai
detersivi per lavastoviglie
Il gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie» comprende
tutti i detersivi per lavastoviglie o i prodotti di risciacquo
che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n.
648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, commercializzati e
intesi esclusivamente per essere utilizzati nelle lavastoviglie
ad uso domestico e nelle lavastoviglie automatiche ad uso
professionale aventi le medesime dimensioni e utilizzazione delle
lavastoviglie ad uso domestico.
I criteri ecologici e i relativi requisiti in materia di valutazione
e verifica sono validi per sei anni. La precedente
decisione decisione 2011/263/UE è abrogata.
- Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione del
23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione
del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai
prodotti per la pulizia di superfici dure
Il gruppo di prodotti «prodotti per la pulizia di superfici dure»
comprende tutti i detergenti multiuso, i detergenti per
cucine, i detergenti per finestre o i detergenti per servizi sanitari
che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n.
648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, commercializzati e
intesi esclusivamente per essere utilizzati come segue:
— i detergenti multiuso, che comprendono i prodotti detergenti
destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti,
pavimenti e altre superfici fisse,
— i detergenti per cucine, che comprendono i prodotti detergenti
destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici
delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici
di elettrodomestici da cucina, — i detergenti per finestre, che
comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di
finestre, vetro e altre superfici lucide,
— i detergenti per servizi sanitari, che comprendono i prodotti
detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione (anche per
strofinamento) della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari
quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce.
Il gruppo di prodotti comprende sia i prodotti per uso
domestico che quelli per uso professionale, venduti pronti
all'uso o da diluire. I prodotti consistono in miscele di sostanze
chimiche. I prodotti destinati a un uso domestico non contengono
microrganismi intenzionalmente aggiunti dal fabbricante.
I criteri ecologici e i relativi requisiti in materia di valutazione
e verifica sono validi per sei anni. La precedente
decisione 2011/383/UE è abrogata.
- Decione (UE) 2017/1218 della Commissione del 23
giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione
del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai
detersivi per bucato
Il gruppo di prodotti «detersivi per bucato» comprende tutti
i detersivi per bucato o gli smacchiatori pretrattanti che
rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 648/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio, efficaci a 30 °C o meno,
commercializzati e destinati a essere utilizzati principalmente nelle
lavatrici per uso domestico, senza tuttavia escluderne
l'uso nelle lavanderie automatiche e nelle lavanderie comuni.
Gli smacchiatori pretrattanti comprendono gli smacchiatori usati per
trattare direttamente le macchie sui tessuti, prima del lavaggio a
macchina, ma non comprendono gli smacchiatori dosati nella lavatrice né
gli smacchiatori destinati a usi diversi dal pretrattamento.
Questo gruppo di prodotti non comprende gli ammorbidenti,
i prodotti già dosati presentati sotto forma di supporti quali
foglietti, panni o altri materiali, né ausili di lavaggio usati senza
successivo lavaggio, quali gli smacchiatori per tappeti e tappezzerie.
I criteri ecologici e i relativi requisiti in materia di valutazione
e verifica sono validi per sei anni. La precedente
decisione decisione 2011/264/UE è abrogata.
- Decisione (UE) 2017/1219 della Commissione del
23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione
del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai
detersivi per bucato per uso industriale o professionale
Il gruppo di prodotti «detersivi per bucato per uso industriale o
professionale» comprende tutti i detersivi per bucato
che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n.
648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, commercializzati e
intesi per essere utilizzati da personale qualificato presso
siti industriali e collettivi.
Tale gruppo di prodotti comprende sistemi a più componenti con più di
un componente impiegato per costituire un detersivo completo o un
programma di lavaggio del bucato destinato a un sistema automatico di
dosaggio. I sistemi a più componenti possono includere diversi prodotti,
quali gli ammorbidenti, gli smacchiatori e gli agenti di risciacquo e
sono sottoposti a prova congiuntamente.
Tale gruppo di prodotti non comprende i prodotti che
conferiscono ai tessuti caratteristiche di idrorepellenza,
impermeabilizzazione o resistenza al fuoco. Questo gruppo di prodotti
non comprende inoltre i prodotti già dosati presentati sotto forma di
supporti quali foglietti, panni o altri materiali, né ausili di lavaggio
usati senza successivo lavaggio, quali gli smacchiatori per tappeti e
tappezzerie. Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente gruppo
di prodotti i detersivi per bucato destinati a essere usati nelle
lavatrici per uso domestico.
I criteri ecologici e i relativi requisiti in materia di valutazione
e verifica sono validi per sei anni. La precedente
decisione 2012/721/UE è abrogata.