contattaci  Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per seguirci su Linkedin Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

SERVIZI OFFERTI

Servizi legali

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi online

Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Nazionali / Strumenti volontari

12-07-2017

Ecolabel, nuovi criteri ecologici per detersivi e prodotti per la pulizia di superfici dure

La Commissione Europea con sei Decisioni del 23 giugno 2017 ha rivisto i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE ai detersivi per piatti (Decisione UE 2017/1214), ai detersivi per lavastoviglie industriali o professionali (Decisione UE 2017/1215), ai detersivi per lavastoviglie (Decisione UE 2017/1216), ai prodotti per la pulizia di superfici dure (Decisione UE 2017/1217), ai detersivi per bucato (Decisione UE 2017/1218), ai detersivi per bucato per uso industriale o professionale (Decisione UE 2017/1219).

Le decisioni, pubblicate sulla GUUE del 12 luglio 2017, sono:

  • Decisione (UE) 2017/1214 della Commissione del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti

Il gruppo di prodotti «detersivi per piatti» comprende tutti i detersivi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, commercializzati e intesi per il lavaggio a mano di articoli quali oggetti per la tavola in vetro, stoviglie e utensili da cucina, compresi posate, pentole, padelle e articoli da forno. Tale gruppo di prodotti comprende sia i prodotti per uso domestico sia quelli per uso professionale. I prodotti consistono in miscele di sostanze chimiche e non contengono microrganismi intenzionalmente aggiunti dal fabbricante.

I criteri ecologici e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi per sei anni. La precedente decisione 2011/382/UE è abrogata.

  • Decisione (UE) 2017/1215 della Commissione del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie industriali o professionali

Il gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie industriali o professionali» comprende tutti i detersivi per lavastoviglie, i brillantanti o gli agenti di prelavaggio che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, commercializzati e intesi per essere utilizzati da personale qualificato con lavastoviglie ad uso professionale. Tale gruppo di prodotti comprende sistemi a più componenti con più di un componente impiegato per costituire un detersivo completo. I sistemi a più componenti possono includere diversi prodotti, quali i prodotti per il risciacquo e il prelavaggio e sono sottoposti a prova congiuntamente.

Tale gruppo di prodotti non comprende i detersivi per lavastoviglie intesi per essere usati nelle lavastoviglie per uso domestico, i detersivi destinati ad essere utilizzati in macchine per il lavaggio di strumenti medici o in macchine speciali per l'industria alimentare. Sono esclusi da questo gruppo di prodotti gli spray non dosati mediante pompe automatiche.

I criteri ecologici e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi per sei anni. La precedente decisione 2012/720/UE è abrogata.

  • Decione (UE) 2017/1216 della Commissione del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie

Il gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie» comprende tutti i detersivi per lavastoviglie o i prodotti di risciacquo che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, commercializzati e intesi esclusivamente per essere utilizzati nelle lavastoviglie ad uso domestico e nelle lavastoviglie automatiche ad uso professionale aventi le medesime dimensioni e utilizzazione delle lavastoviglie ad uso domestico.

I criteri ecologici e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi per sei anni. La precedente decisione decisione 2011/263/UE è abrogata.

  • Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure

Il gruppo di prodotti «prodotti per la pulizia di superfici dure» comprende tutti i detergenti multiuso, i detergenti per cucine, i detergenti per finestre o i detergenti per servizi sanitari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, commercializzati e intesi esclusivamente per essere utilizzati come segue:

— i detergenti multiuso, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse,
— i detergenti per cucine, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici di elettrodomestici da cucina, — i detergenti per finestre, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre superfici lucide,
— i detergenti per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione (anche per strofinamento) della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce.

Il gruppo di prodotti comprende sia i prodotti per uso domestico che quelli per uso professionale, venduti pronti all'uso o da diluire. I prodotti consistono in miscele di sostanze chimiche. I prodotti destinati a un uso domestico non contengono microrganismi intenzionalmente aggiunti dal fabbricante.

I criteri ecologici e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi per sei anni. La precedente decisione 2011/383/UE è abrogata.

  • Decione (UE) 2017/1218 della Commissione del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato

Il gruppo di prodotti «detersivi per bucato» comprende tutti i detersivi per bucato o gli smacchiatori pretrattanti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, efficaci a 30 °C o meno, commercializzati e destinati a essere utilizzati principalmente nelle lavatrici per uso domestico, senza tuttavia escluderne l'uso nelle lavanderie automatiche e nelle lavanderie comuni.

Gli smacchiatori pretrattanti comprendono gli smacchiatori usati per trattare direttamente le macchie sui tessuti, prima del lavaggio a macchina, ma non comprendono gli smacchiatori dosati nella lavatrice né gli smacchiatori destinati a usi diversi dal pretrattamento.

Questo gruppo di prodotti non comprende gli ammorbidenti, i prodotti già dosati presentati sotto forma di supporti quali foglietti, panni o altri materiali, né ausili di lavaggio usati senza successivo lavaggio, quali gli smacchiatori per tappeti e tappezzerie.

I criteri ecologici e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi per sei anni. La precedente decisione decisione 2011/264/UE è abrogata.

  • Decisione (UE) 2017/1219 della Commissione del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso industriale o professionale

Il gruppo di prodotti «detersivi per bucato per uso industriale o professionale» comprende tutti i detersivi per bucato che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, commercializzati e intesi per essere utilizzati da personale qualificato presso siti industriali e collettivi.

Tale gruppo di prodotti comprende sistemi a più componenti con più di un componente impiegato per costituire un detersivo completo o un programma di lavaggio del bucato destinato a un sistema automatico di dosaggio. I sistemi a più componenti possono includere diversi prodotti, quali gli ammorbidenti, gli smacchiatori e gli agenti di risciacquo e sono sottoposti a prova congiuntamente.

Tale gruppo di prodotti non comprende i prodotti che conferiscono ai tessuti caratteristiche di idrorepellenza, impermeabilizzazione o resistenza al fuoco. Questo gruppo di prodotti non comprende inoltre i prodotti già dosati presentati sotto forma di supporti quali foglietti, panni o altri materiali, né ausili di lavaggio usati senza successivo lavaggio, quali gli smacchiatori per tappeti e tappezzerie. Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente gruppo di prodotti i detersivi per bucato destinati a essere usati nelle lavatrici per uso domestico.

I criteri ecologici e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi per sei anni. La precedente decisione 2012/721/UE è abrogata.


 


Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it