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24-02-2017
Compostaggio di comunità, in Gazzetta il regolamento sulle procedure
semplificate
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23-2-2017 è stato pubblicato il
Decreto 29 dicembre 2016, n. 266 del Ministero
dell'Ambiente "Regolamento recante i criteri operativi e le procedure
autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti
organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28
dicembre 2015, n. 221".
Il decreto, in vigore il 10 marzo 2017, stabilisce i criteri
operativi e le procedure autorizzative semplificate per l'attività di
compostaggio di comunità in quantità non superiori a 130 tonnellate annue.
Le disposizioni del regolamento non si applicano agli
impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili (articolo 214,
comma 7-bis, D.lgs. 152/2006).
L'attività di compostaggio è intrapresa dall'organismo collettivo
previo invio di segnalazione certificata di inizio attività
(Scia) al Comune. I rifiuti ammissibili sono definiti nell'allegato 3 del Dm
266/2016, le modalità di azione nell'allegato 4, parte A e i parametri da
rispettare nell'allegato 4 parte B.
Per "compostaggio di comunità" si definisce
quello effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non
domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti
dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle
utenze conferenti (art. 183, c. 1, lett. qq-bis) D.lgs. 152/2006.
L'art. 2 del regolamento definisce organismo collettivo
"due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio,
associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di
diritto privato che intendono intraprendere un'attività di compostaggio".
Nel decreto sono previste anche indicazioni sul computo del compostaggio
nella percentuale di raccolta differenziata da parte dei comuni e le
scadenze documentali a fini fiscali.