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News / Nazionali / Rifiuti

24-02-2017

Compostaggio di comunità, in Gazzetta il regolamento sulle procedure semplificate

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23-2-2017 è stato pubblicato il Decreto 29 dicembre 2016, n. 266 del Ministero dell'Ambiente "Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221".

 Il decreto, in vigore il 10 marzo 2017, stabilisce i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per l'attività di compostaggio di comunità in quantità non superiori a 130 tonnellate annue. Le disposizioni del regolamento non si applicano agli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili (articolo 214, comma 7-bis, D.lgs. 152/2006).

L'attività di compostaggio è intrapresa dall'organismo collettivo previo invio di segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Comune. I rifiuti ammissibili sono definiti nell'allegato 3 del Dm 266/2016, le modalità di azione nell'allegato 4, parte A e i parametri da rispettare nell'allegato 4 parte B.

Per "compostaggio di comunità" si definisce quello effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti (art. 183, c. 1, lett. qq-bis) D.lgs. 152/2006.

L'art. 2 del regolamento definisce organismo collettivo "due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un'attività di compostaggio".

Nel decreto sono previste anche indicazioni sul computo del compostaggio nella percentuale di raccolta differenziata da parte dei comuni e le scadenze documentali a fini fiscali.


 


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