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News / Nazionali / Prevenzione incendi

11-12-2017

Antincendio, regola tecnica per contenitori-distributori di carburante liquido di categoria C

Sulla GU n. 285 del 6-12-2017 è stato pubblicato il decreto 22 novembre 2017 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C".

L'art. 1, relativo al campo di applicazione, dispone che il decreto disciplina, ai fini della prevenzione incendi, l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburanti liquidi di categoria C, così come definiti nella regola tecnica.

Le disposizioni non si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

Per la delimitazione del campo di applicazione, la regola tecnica, in allegato al decreto, definisce:

  •  liquido combustibile di categoria C: liquido avente un punto di infiammabilità da oltre 65° C sino a 125° C°;
  •  contenitore-distributore: complesso di attrezzature, installate fuori terra, costituito da serbatoio, idoneo a contenere carburante liquido di categoria C, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, collegato ad apparecchiatura per l'erogazione del liquido contenuto.

Come recita l'art. 2, il decreto intende perseguire gli obiettivi di:

  1.  minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio;
  2.  limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
  3.  limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all'impianto;
  4.  limitare, in caso di evento incidentale, danni all'ambiente;
  5.  consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Il decreto, in vigore il 5 gennaio 2018, si applica ai contenitori-distributori:

  •  di nuova installazione,
  •  a quelli esistenti, ad eccezione dei casi riportati all’art. 4, comma 2.

Il citato comma, prevede infatti l'esenzione dall'obbligo di adeguamento alla regola tecnica i contenitori-distributori esistenti alla data di entrata in vigore del decreto quando:

  1. siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità;
  2. siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività;
  3. siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.

 IL decreto abroga:

  •  D.M. 19 marzo 1990 «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri»;
  •  D.M. 12 settembre 2003 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto»;
  •  art. 5, comma 4 D.M. 27 gennaio 2006 «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio»;

 


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