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11-12-2017
Antincendio, regola tecnica per contenitori-distributori di carburante
liquido di categoria C
Sulla GU n. 285 del 6-12-2017 è stato pubblicato il decreto 22
novembre 2017 recante "Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di
contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante
liquido di categoria C".
L'art. 1, relativo al campo di applicazione, dispone che
il decreto disciplina, ai fini della prevenzione incendi,
l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato,
per l'erogazione di carburanti liquidi di categoria C, così come
definiti nella regola tecnica.
Le disposizioni non si applicano agli impianti fissi di
distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuano ad
applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.
Per la delimitazione del campo di applicazione, la regola tecnica,
in allegato al decreto, definisce:
- liquido combustibile di categoria C: liquido
avente un punto di infiammabilità da oltre 65° C sino a 125° C°;
- contenitore-distributore: complesso di
attrezzature, installate fuori terra, costituito da serbatoio, idoneo a
contenere carburante liquido di categoria C, di capacità geometrica non
superiore a 9 m³, collegato ad apparecchiatura per l'erogazione del
liquido contenuto.
Come recita l'art. 2, il decreto intende perseguire gli obiettivi
di:
- minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di
carburante ed il rischio di incendio;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e
locali contigui all'impianto;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni all'ambiente;
- consentire ai soccorritori di operare in condizioni di
sicurezza.
Il decreto, in vigore il 5 gennaio 2018, si
applica ai contenitori-distributori:
- di nuova installazione,
- a quelli esistenti, ad eccezione dei casi
riportati all’art. 4, comma 2.
Il citato comma, prevede infatti l'esenzione dall'obbligo di
adeguamento alla regola tecnica i contenitori-distributori
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto quando:
- siano in possesso di atti abilitativi riguardanti
anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati
dalle competenti autorità;
- siano in possesso del certificato di prevenzione incendi
in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata
di inizio attività;
- siano stati pianificati, o siano in corso,
lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un
progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del
fuoco.
IL decreto abroga:
- D.M. 19 marzo 1990 «Norme per il rifornimento di carburanti, a
mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso
aziende agricole, cave e cantieri»;
- D.M. 12 settembre 2003 «Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di
gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non
superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il
rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto»;
- art. 5, comma 4 D.M. 27 gennaio 2006 «Requisiti degli
apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti
nelle attività soggette ai controlli antincendio»;