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06-06-2017
Albo Gestori Ambientali, nuovi requisiti responsabile tecnico
Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestore Ambientali, con delibera
n. 6 del 30 maggio 2017, ha approvato i "Requisiti del
responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, 3 giugno 2014, n. 120".
La delibera approva difatti i nuovi requisiti del Responsabile
tecnico: definisce le materie, i contenuti,
i criteri e le modalità di svolgimento
delle verifiche, nonché precisa la natura
dell'esperienza professionale che il responsabile tecnico deve
possedere per l'iscrizione nei diversi settori di attività, con particolare
riferimento alle mansioni svolte ed alle responsabilità assunte.
Le nuove indicazioni sono state approvate in attuazione
di quanto previsto dagli articoli 12 (Compiti, responsabilità e
requisiti del responsabile tecnico) e 13 (Formazione del
responsabile tecnico) del regolamento dell'Albo, approvato con il Dm
120/2014.
La delibera 6/2017 entra in vigore il 16 ottobre 2017 e da tale
data abroga varie disposizioni precedenti.
Transitoriamente, il responsabile tecnico delle imprese e degli
enti iscritti alla data del 16 ottobre 2017 (data di
entrata in vigore della delibera) può continuare a svolgere la
propria attività per altri 5 anni, ossia fino al 16 ottobre
2022, anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella
stessa categoria, stessa classe o classi inferiori. Dal 2 gennaio
2021, il responsabile tecnico può comunque sostenere la
verifica di aggiornamento.
Con successive deliberazioni del Comitato nazionale
saranno stabilite le sedi, le date e le modalità di
svolgimento delle verifiche.