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06-06-2017

Albo Gestori Ambientali, nuovi requisiti responsabile tecnico

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestore Ambientali, con delibera n. 6 del 30 maggio 2017, ha approvato i "Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120".

La delibera approva difatti i nuovi requisiti del Responsabile tecnico: definisce le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche, nonché precisa la natura dell'esperienza professionale che il responsabile tecnico deve possedere per l'iscrizione nei diversi settori di attività, con particolare riferimento alle mansioni svolte ed alle responsabilità assunte.

Le nuove indicazioni sono state approvate in attuazione di quanto previsto dagli articoli 12 (Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico) e 13 (Formazione del responsabile tecnico) del regolamento dell'Albo, approvato con il Dm 120/2014.

La delibera 6/2017 entra in vigore il 16 ottobre 2017 e da tale data abroga varie disposizioni precedenti.

Transitoriamente, il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data del 16 ottobre 2017 (data di entrata in vigore della delibera) può continuare a svolgere la propria attività per altri 5 anni, ossia fino al 16 ottobre 2022, anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori. Dal 2 gennaio 2021, il responsabile tecnico può comunque sostenere la verifica di aggiornamento.

Con successive deliberazioni del Comitato nazionale saranno stabilite le sedi, le date e le modalità di svolgimento delle verifiche.


 


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