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09-02-2017

Albo Gestori Ambientali, chiarimenti sulla procedura di concordato con continuità aziendale

 Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, con la Circolare n. 172 del 8 febbraio 2017, ha fornito alle Sezioni regionali dei chiarimenti sulla corretta applicazione dell’articolo 10, comma 2, lettera g) del D.M. 120/2014, nel caso in cui l’azienda si trovi in stato di concordato con continuità aziendale.

L'articolo 10 del Dm 120/2014, nel disciplinare i "Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo",  al comma 2 lett. g) dispone che per l'iscrizione all'Albo i soggetti "non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera".

A tale riguardo il Comitato nazionale ha osservato che la procedura di concordato con continuità aziendale, prevista dall'art. 186-bis della legge fallimentare (LF), differisce dalle procedure concorsuali "tradizionali" volte prevalentemente a finalità liquidatorie dell'attivo del soggetto debitore e al soddisfacimento della massa creditoria.

Il Comitato nazionale, pertanto, ha ritenuto che l'art. 10, comma. 2, lettera g), del D.M. 120/ 2014, vada applicato secondo la dizione letterale laddove la procedura concorsuale abbia finalità liquidatorie o prevalentemente liquidatorie e che non possa trovare applicazione, invece, laddove dette finalità vengano subordinate alla continuazione dell'impresa purché la proposta concordataria sia stata omologata dal Tribunale e non più soggetta ad opposizione.


 


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