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09-02-2017
Albo Gestori Ambientali, chiarimenti sulla procedura di concordato con
continuità aziendale
Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, con la
Circolare n. 172 del 8 febbraio 2017, ha fornito alle Sezioni
regionali dei chiarimenti sulla corretta applicazione
dell’articolo 10, comma 2, lettera g) del D.M. 120/2014, nel caso in cui
l’azienda si trovi in stato di concordato con continuità aziendale.
L'articolo 10 del Dm 120/2014, nel disciplinare i "Requisiti e
condizioni per l'iscrizione all'Albo", al comma 2 lett. g)
dispone che per l'iscrizione all'Albo i soggetti "non si trovino, in
sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque,
soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la legislazione straniera".
A tale riguardo il Comitato nazionale ha osservato che
la procedura di concordato con continuità aziendale, prevista dall'art.
186-bis della legge fallimentare (LF), differisce dalle procedure
concorsuali "tradizionali" volte prevalentemente a finalità liquidatorie
dell'attivo del soggetto debitore e al soddisfacimento della massa
creditoria.
Il Comitato nazionale, pertanto, ha ritenuto che l'art. 10,
comma. 2, lettera g), del D.M. 120/ 2014, vada applicato
secondo la dizione letterale laddove la procedura concorsuale abbia
finalità liquidatorie o prevalentemente liquidatorie e che
non possa trovare applicazione, invece, laddove dette
finalità vengano subordinate alla continuazione dell'impresa
purché la proposta concordataria sia stata omologata dal Tribunale e non più
soggetta ad opposizione.