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04-12-2017
Albo Gestori Ambientali, chiarimenti su trasporto intermodale dei
rifiuti
Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, con la
Circolare n. 1235 del 4 dicembre 2017, fornisce chiarimenti sul
trasporto intermodale di rifiuti, in particolare se la
parte terminale del trasporto su strada possa essere
effettuata da impresa diversa da quella che effettua la
parte iniziale.
Al riguardo, il Comitato nazionale, considerati gli indubbi benefici
ambientali connessi al trasporto intermodale e tenuto conto della necessità
di garantire controlli efficaci, ha ritenuto che, nel rispetto delle
disposizioni che regolano il trasporto di cose, l'impresa che esegue
la parte terminale del trasporto su strada possa essere impresa diversa da
quella che esegue la parte iniziale, purché vengano rispettate le
ulteriori seguenti condizioni:
- le imprese di autotrasporto che intervengono all'interno dello
stesso trasporto intermodale devono essere iscritte all'Albo nazionale
gestori ambientali nella stessa categoria d'iscrizione;
- i codici EER relativi ai rifiuti trasportati devono essere
contemporaneamente presenti nelle iscrizioni delle due imprese di
autotrasporto;
- i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di
identificazione rifiuti di cui al DM 148/98, gestito con le modalità
specificate al punto 1 ), lettera v), della circolare del Ministro
dell'ambiente prot. n. GAB/DEC/812/98 del 4 agosto 1998.