contattaci  Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per seguirci su Linkedin Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

SERVIZI OFFERTI

Servizi legali

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi online

Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Nazionali / Rifiuti

03-03-2017

Albo Gestori ambientali, chiarimenti requisiti e iscrizioni categorie 1, 4 e 5

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori ambientali, con Circolare n. 229 del 24 febbraio 2017, ha fornito dei chiarimenti applicativi delle disposizioni della Delibera n. 5 del 3 novembre 2016, recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5.

Tra le questioni affrontate:

L'articolo 3, comma 2, della delibera n. 5 del 3 novembre 2016 dispone che le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 effettuate alla data di entrata in vigore della delibera stessa rimangono valide ed efficaci fino alla loro scadenza. In merito è stato richiesto di chiarire il termine di scadenza riguardante l'impresa iscritta in più di una delle suddette categorie, ma con differenti termini di durata.

In proposito, il Comitato ritiene opportuno ribadire che l'iscrizione all'Albo viene effettuata in una o più categorie e relative classi e pertanto, ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione transitoria, la scadenza riguarda l'iscrizione nella singola categoria e relativa classe.

Viene precisato che le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore della delibera n. 5 del 3 novembre 2016 possono essere oggetto di domanda di variazione dell'iscrizione.

Viene chiarito che, nel caso di variazione dell'iscrizione riguardante il passaggio a una classe superiore, devono essere dimostrati i requisiti previsti dalla delibera n. 5 del 3 novembre 2016. Lo stesso criterio si applica alle variazioni relative all'inserimento di sottocategorie della categoria 1 non ricomprese nell'iscrizione in essere.


 


Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it