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19-01-2017
Acque per consumo umano, aggiunto parametro chimico Cromo esavalente
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16-1-2017 è stato pubblicato il
Decreto 14 novembre 2016 del Ministero dell'Ambiente Modifiche
all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante:
«Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque
destinate al consumo umano».
Il provvedimento, in materia di tutela delle acque, modifica
l'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, di
attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque
destinate al consumo umano.
In particolare, la modifica riguarda la Parte B, tabella «Parametri
chimici» dell'allegato I «Parametri e valori di parametro» dove si
aggiunge il nuovo Parametro (Cromo esavalente) con il
valore di parametro (10 µg/l) e relativa nota. La Nota (n. 12)
specifica che la ricerca del parametro deve essere
effettuata quando il valore del parametro (Cromo) supera il valore di 10
µg/l.
Come da premessa del decreto, il Consiglio superiore di sanità del 14
giugno 2016, in accordo con le valutazioni dell'Istituto Superiore di Sanità
pur considerando fermo il valore di parametro stabilito nell'Allegato I del
decreto legislativo n. 31/2001 per il Cromo totale pari a 50 µg/l, ha
ritenuto che possa essere definito, come misura precauzionale di
gestione del rischio, un valore di parametro provvisorio
per il Cr(VI) pari a 10 µg/l, in applicazione del principio di
precauzione e sulla base delle misure recentemente adottate nel Regno Unito.
Il provvedimento entra in vigore 180 giorni dopo la data
della pubblicazione in GU del decreto, ossia il 15 luglio 2017.