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News / Nazionali / Rifiuti

03-02-2016

SISTRI, abrogata la disposizione sulla sperimentazione per i rifiuti urbani pericolosi

Con Decreto Legislativo 22 gennaio 2016, n. 10 (G.U. n. 22 del 28-1-2016 ) recante  "Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124" è stata tra l'altro abrogata la disposizione sulla sperimentazione Sistri per i rifiuti urbani pericolosi.

In particolare, il decreto, in vigore dal 29 gennaio 2016, all'’art. 1, comma 9 dispone, in un’ottica di semplificazione, la soppressione del secondo periodo dell’articolo 11, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101: tale norma prevedeva l’emanazione di un D.M. di disciplina delle modalità di una fase di sperimentazione per l’applicazione del SISTRI, ad oggi non ancora emanato.

Il secondo periodo soppresso così disponeva: “Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro  dello sviluppo  economico  e  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei trasporti,  sono  disciplinate  le   modalità   di   una   fase   di sperimentazione per l'applicazione del SISTRI,  a  decorrere  dal  30 giugno 2014, agli enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i  vettori  esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio nazionale o trasporti  transfrontalieri  in  partenza  dal territorio, o che effettuano  operazioni  di  trattamento,  recupero, smaltimento,  commercio   e   intermediazione   di   rifiuti   urbani pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree  di raggruppamento o stoccaggio.


 


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