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03-02-2016
SISTRI, abrogata la disposizione sulla sperimentazione per i rifiuti
urbani pericolosi
Con Decreto Legislativo 22 gennaio 2016, n. 10 (G.U. n.
22 del 28-1-2016 ) recante "Modifica e abrogazione di disposizioni di
legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di
attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124"
è stata tra l'altro abrogata la disposizione sulla sperimentazione Sistri
per i rifiuti urbani pericolosi.
In particolare, il decreto, in vigore dal 29 gennaio 2016, all'’art. 1,
comma 9 dispone, in un’ottica di semplificazione, la soppressione
del secondo periodo dell’articolo 11, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n.
101: tale norma prevedeva l’emanazione di un D.M. di disciplina
delle modalità di una fase di sperimentazione per l’applicazione del SISTRI,
ad oggi non ancora emanato.
Il secondo periodo soppresso così disponeva: “Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono
disciplinate le modalità di una
fase di sperimentazione per l'applicazione del SISTRI, a
decorrere dal 30 giugno 2014, agli enti o imprese che raccolgono
o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i
vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi
all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri
in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni
di trattamento, recupero, smaltimento, commercio
e intermediazione di rifiuti
urbani pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti
in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di
raggruppamento o stoccaggio.