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19-10-2016

Servizio idrico integrato, decreto su utenze morose

Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2016 è stato pubblicato il D.P.C.M. 29 agosto 2016 recante “Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato”.

Il provvedimento attua l’art. 61, comma 1, della legge 221/2015 (c.d. Collegato Ambientale), il quale prevede che "siano individuati i principi e i criteri per  il  contenimento  della morosità degli utenti del servizio idrico integrato l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi".

A tal fine, il provvedimento definisce il contenuto minimo che l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) dovrà osservare nel definire le direttive in merito: in particolare, elenca le utenze morose non disalimentabili, precisa le garanzie a tutela delle utenze morose diverse dalle sopra citate e detta le indicazioni per la copertura dei costi.

Le utenze morose non disalimentabili sono gli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale e le utenze relative ad attività di servizio pubblico, come identificate dall’ AEEGSI.

Per le altre utenze morose diverse da quelle sopra citate:

  • utenze domestiche residenti morose, è previsto che la sospensione del servizio sia applicata soltanto successivamente al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori a un importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata, come determinata dall’AEEGSI;
  • per tutte le utenze morose, solo successivamente alla regolare messa in mora degli utenti da parte del gestore e all’escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito.

 


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