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19-10-2016
Servizio idrico integrato, decreto su utenze morose
Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2016 è stato pubblicato il
D.P.C.M. 29 agosto 2016 recante “Disposizioni in materia di
contenimento della morosità nel servizio idrico integrato”.
Il provvedimento attua l’art. 61, comma 1, della legge 221/2015 (c.d.
Collegato Ambientale), il quale prevede che "siano individuati i
principi e i criteri per il contenimento della morosità degli utenti del
servizio idrico integrato l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico (Aeegsi) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto
dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi
efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo
vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di
fornitura per gli utenti morosi".
A tal fine, il provvedimento definisce il contenuto minimo
che l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI)
dovrà osservare nel definire le direttive in merito: in
particolare, elenca le utenze morose non disalimentabili,
precisa le garanzie a tutela delle utenze morose diverse
dalle sopra citate e detta le indicazioni per la copertura dei costi.
Le utenze morose non disalimentabili sono gli utenti
domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di
disagio economico-sociale e le utenze relative ad attività di
servizio pubblico, come identificate dall’ AEEGSI.
Per le altre utenze morose diverse da quelle sopra
citate:
- utenze domestiche residenti morose, è previsto che la sospensione del servizio sia applicata soltanto
successivamente al mancato pagamento di fatture che complessivamente
siano superiori a un importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo
al volume della fascia agevolata, come determinata dall’AEEGSI;
- per tutte
le utenze morose, solo successivamente alla regolare messa in mora degli
utenti da parte del gestore e all’escussione del deposito cauzionale, ove
versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale
del debito.