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28-06-2016
Rifiuti da pirotecnici, nuovo regolamento sulle modalità di smaltimento
Con Decreto del Ministero dell'ambiente 12 maggio 2016, n.
101 (Gu 14 giugno 2016, n. 137) è stato approvato il
"Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di
smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli
scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi
specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123".
Il provvedimento, approvato in attuazione dell’articolo
34, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul
mercato di articoli pirotecnici) disciplina appunto le modalità di
raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi
quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di
qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso prevedendo
obblighi a carico dell'utilizzatore, distributore e
fabbricante/importatore.
In particolare, si segnala:
- Obblighi dell'utilizzatore -
L'utilizzatore deve restituire al distributore autorizzato
gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non più
suscettibili di uso per le finalità cui sono destinati, nonché deve
depositare i rifiuti da pirotecnici in appositi contenitori
localizzati presso il distributore autorizzato.
- Obblighi del distributore -
Il distributore di articoli pirotecnici ha l’obbligo di
raccogliere gratuitamente quelli inutilizzati, scaduti o non più
suscettibili di ulteriore uso per le finalità cui sono destinati ed
i rifiuti derivanti dal loro utilizzo, consegnati dall'utilizzatore,
assicurandone il deposito presso il proprio punto vendita, nel
rispetto delle vigenti norme a tutela della sicurezza pubblica e
della pubblica incolumità, ai fini del successivo trasporto presso
gli impianti di smaltimento.
Il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti
da pirotecnici deve essere effettuato in condizioni di
sicurezza, non deve creare rischi per l'acqua, l'aria, il
suolo, la fauna, la flora o inconvenienti da rumori o odori, né
danneggiare il paesaggio e i beni paesaggistici.
Il prelievo dei rifiuti da pirotecnici dal deposito
preliminare ai fini del successivo trasporto deve essere effettuato
ogni tre mesi o, in alternativa, quando il quantitativo
complessivamente raggiunge i 10 Kg. In ogni caso, la durata
del deposito non può superare un anno.
Il distributore inoltre deve tenere uno schedario numerato
progressivamente, con l'annotazione dell'indirizzo e i dati
identificativi del consumatore che conferisce l'articolo o il
rifiuto e la tipologia dello stesso.
- Obblighi del fabbricante e dell'importatore - Il fabbricante e l'importatore degli articoli
pirotecnici devono assicurare, con oneri a proprio carico, il
ritiro, il trasporto fino agli impianti di smaltimento e lo
smaltimento su tutto il territorio nazionale degli articoli
pirotecnici restituiti dall'utilizzatore e dei rifiuti da
pirotecnici, depositati presso tutti i punti di raccolta
allo scopo predisposti.
Il trasporto dal luogo di deposito ad un impianto
autorizzato allo smaltimento deve essere effettuato nel rispetto
delle vigenti disposizioni sul trasporto dei rifiuti,
ex artt. 193 e 212 del D.lgs. 152/2006, e delle altre vigenti norme
in materia di trasporto su strada di merci pericolose.
I rifiuti da pirotecnici sono smaltiti mediante
termodistruzione in impianti specificamente autorizzati,
fatte salve le diverse modalità di distruzione stabilite per
finalità di pubblica incolumità e sicurezza dall'Autorità
giudiziaria.