contattaci  Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per seguirci su Linkedin Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

SERVIZI OFFERTI

Servizi legali

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi online

Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Nazionali / Rifiuti

28-06-2016

Rifiuti da pirotecnici, nuovo regolamento sulle modalità di smaltimento

Con Decreto del Ministero dell'ambiente 12 maggio 2016,  n. 101 (Gu 14 giugno 2016, n. 137) è stato approvato il "Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123".

Il provvedimento, approvato in attuazione dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici) disciplina appunto le modalità di raccolta,  di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti  dall'accensione  di  pirotecnici  di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso prevedendo obblighi a carico dell'utilizzatore, distributore e fabbricante/importatore.

In particolare, si segnala:

  • Obblighi dell'utilizzatore - L'utilizzatore deve restituire al distributore autorizzato gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non più suscettibili di uso per le finalità cui sono destinati, nonché deve depositare i rifiuti da pirotecnici in appositi contenitori localizzati presso il distributore autorizzato.
  • Obblighi del distributore - Il distributore di articoli pirotecnici ha l’obbligo di raccogliere gratuitamente quelli inutilizzati, scaduti o non più suscettibili di ulteriore uso per le finalità cui sono destinati ed i rifiuti derivanti dal loro utilizzo, consegnati dall'utilizzatore, assicurandone il deposito presso il proprio punto vendita, nel rispetto delle vigenti norme a tutela della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità, ai fini del successivo trasporto presso gli impianti di smaltimento.
    Il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti da pirotecnici deve essere effettuato in condizioni di sicurezza, non deve creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora o inconvenienti da rumori o odori, né danneggiare il paesaggio e i beni paesaggistici.
    Il prelievo dei rifiuti da pirotecnici dal deposito preliminare ai fini del successivo trasporto deve essere effettuato ogni tre mesi o, in alternativa, quando il quantitativo complessivamente raggiunge i 10 Kg. In ogni caso, la durata del deposito non può superare un anno.
    Il distributore inoltre deve tenere uno schedario numerato progressivamente, con l'annotazione dell'indirizzo e i dati identificativi del consumatore che conferisce l'articolo o il rifiuto e la tipologia dello stesso.
  • Obblighi del fabbricante e dell'importatore - Il fabbricante e l'importatore degli articoli pirotecnici devono assicurare, con oneri a proprio carico, il ritiro, il trasporto fino agli impianti di smaltimento e lo smaltimento su tutto il territorio nazionale degli articoli pirotecnici restituiti dall'utilizzatore e dei rifiuti da pirotecnici, depositati presso tutti i punti di raccolta allo scopo predisposti.
    Il trasporto dal luogo di deposito ad un impianto autorizzato allo smaltimento deve essere effettuato nel rispetto delle vigenti disposizioni sul trasporto dei rifiuti, ex artt. 193 e 212 del D.lgs. 152/2006, e delle altre vigenti norme in materia di trasporto su strada di merci pericolose.
    I rifiuti da pirotecnici sono smaltiti mediante termodistruzione in impianti specificamente autorizzati, fatte salve le diverse modalità di distruzione stabilite per finalità di pubblica incolumità e sicurezza dall'Autorità giudiziaria.

 


Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it