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News / Nazionali / Energia

21-12-2016

Regolamento Ue su progettazione ecocompatibile prodotti di riscaldamento e raffrescamento dell'aria

Pubblicato sulla GUUE del 20/12/2016 il Regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione, del 30 novembre 2016, "che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori".

Il regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile ai fini dell'immissione sul mercato e/o alla messa in servizio di:

  1.  prodotti di riscaldamento dell'aria aventi una capacità di riscaldamento nominale non superiore a 1 MW;
  2. prodotti di raffrescamento e chiller di processo ad alta temperatura aventi una capacità nominale di raffrescamento non superiore a 2 MW;
  3.  ventilconvettori.

Il regolamento non si applica ai prodotti riscaldanti o raffreddanti già disciplinati da altri regolamenti Ue (prodotti per il riscaldamento d'ambiente, i condizionatori d'aria, i ventilatori, gli armadi refrigerati professionali, gli abbattitori,...) e altri prodotti previsti all'art. 1 comma 2.

Il provvedimento entra in vigore il 9 gennaio 2017, ma ogni specifica di progettazione ecocompatibile si applicano secondo un calendario diversificato previsto all'art. 3, ossia dal 1° gennaio 2018, dal 26 settembre 2018 e dal 1° gennaio 2021.

In deroga, l'art. 8 dispone:

  • fino al 1° gennaio 2018 gli Stati membri possono consentire l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di prodotti che rispecchino le norme vigenti sull'efficienza energetica e non le specifiche del regolamento in commento;
  • fino al 26 settembre 2018 gli Stati membri possono consentire l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di prodotti di riscaldamento e raffrescamento conformi alle disposizioni sulle emissioni di ossidi di azoto in vigore prima delle nuove disposizioni.

 


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