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21-12-2016
Regolamento Ue su progettazione ecocompatibile prodotti di riscaldamento
e raffrescamento dell'aria
Pubblicato sulla GUUE del 20/12/2016 il Regolamento (UE)
2016/2281 della Commissione, del 30 novembre 2016, "che attua
la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa
all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la
progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, per quanto
riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di
riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di
processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori".
Il regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione
ecocompatibile ai fini dell'immissione sul mercato e/o alla messa
in servizio di:
- prodotti di riscaldamento dell'aria aventi una capacità di
riscaldamento nominale non superiore a 1 MW;
- prodotti di raffrescamento e chiller di processo ad alta temperatura
aventi una capacità nominale di raffrescamento non superiore a 2 MW;
- ventilconvettori.
Il regolamento non si applica ai prodotti riscaldanti o
raffreddanti già disciplinati da altri regolamenti Ue (prodotti per il
riscaldamento d'ambiente, i condizionatori d'aria, i ventilatori, gli armadi
refrigerati professionali, gli abbattitori,...) e altri prodotti previsti
all'art. 1 comma 2.
Il provvedimento entra in vigore il 9 gennaio 2017, ma ogni specifica di
progettazione ecocompatibile si applicano secondo un calendario
diversificato previsto all'art. 3, ossia dal 1° gennaio 2018, dal 26
settembre 2018 e dal 1° gennaio 2021.
In deroga, l'art. 8 dispone:
- fino al 1° gennaio 2018 gli Stati membri possono consentire
l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di prodotti che
rispecchino le norme vigenti sull'efficienza energetica e non le
specifiche del regolamento in commento;
- fino al 26 settembre 2018 gli Stati membri possono consentire
l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di prodotti di
riscaldamento e raffrescamento conformi alle disposizioni sulle
emissioni di ossidi di azoto in vigore prima delle nuove disposizioni.