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21-01-2016
Reach, modificato l'allegato XVII del regolamento (CE) 1907/2006
Sulla GUUE del 14 gennaio 2016 è stato
pubblicato il Regolamento (UE) 2016/26 della Commissione
del 13 gennaio 2016, recante "modifica dell’allegato XVII del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda i
nonilfenoli etossilati".
Il regolamento, approvato fine di tutelare le
specie acquatiche, entra in vigore il 2
febbraio 2016 e aggiunge la nuova voce 46a all'allegato
XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento Reach) - “Nonilfenoli
etossilati (NPE)” - prevedendo che "non possono essere immessi
sul mercato dopo il 3 febbraio 2021 in articoli tessili che possono
ragionevolmente essere lavati in acqua nel corso del loro normale ciclo di
vita, in concentrazioni pari o superiori allo 0,01 % in peso di tale
articolo tessile o di ogni parte dell'articolo tessile". La restrizione
non si applica all'immissione sul mercato di articoli
tessili di seconda mano o di nuovi articoli tessili fabbricati senza l'uso
di NPE ed esclusivamente con materie tessili riciclate.
Per “articolo tessile” si
intende qualsiasi prodotto non finito, semifinito o finito costituito da
almeno l'80 % in peso di fibre tessili, o qualsiasi altro prodotto che
contiene una parte che è costituita da almeno l'80 % in peso di fibre
tessili, inclusi prodotti quali abbigliamento, accessori, prodotti tessili
per interni, fibre, filati, tessuti e pannelli a maglia.»