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14-03-2016
Pile e accumulatori contenenti cadmio e mercurio, in Gazzetta il decreto
sui nuovi limiti di commercializzazione
Sulla G.U. n. 54 del 5-3-2016 è stato
pubblicato il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 27 recante
"Attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva
2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e
accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie
portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati
negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore
di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della commissione".
Il decreto, in vigore dal 20 marzo 2016,
recepisce nell’ordinamento nazionale la direttiva
2013/56/UE ed apporta modifiche al decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, con il quale è stata data attuazione alla prima
direttiva europea in materia di pile e accumulatori (direttiva 2006/66/CE)
al fine di adeguarne le disposizioni.
Il decreto, adottato ai sensi della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di
delegazione europea 2014), interviene principalmente sulle
deroghe ai divieti relativi alla immissione sul
mercato di pile e accumulatori contenenti cadmio e delle pile a
bottone contenenti mercurio, nonché modifica le disposizioni concernenti la
rimozione dei rifiuti di pile e accumulatori.
In merito alla commercializzazione, la
disposizione abroga l’esenzione dal generale divieto
d’immissione sul mercato in precedenza prevista per le pile a bottone con un
tenore di mercurio non superiore al 2% e, quindi, il divieto di
immissione sul mercato ora riguarda:
- tutte le pile o accumulatori, anche
incorporati in apparecchi, contenenti più di 0,0005 per cento di
mercurio in peso;
- le pile o accumulatori portatili, compresi
quelli incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,002 per cento
di cadmio in peso.
E' comunque consentita
la commercializzazione “fino a esaurimento delle scorte” dei prodotti non
conformi ai requisiti di qualità ambientale minima, a condizione “che siano
stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione dei
rispettivi divieti”.
Da ultimo, il decreto introduce l'obbligo di progettazione
degli apparecchi in modo da consentire la facile rimozione dei
rifiuti di pile e accumulatori in essi incorporati da parte di
professionisti qualificati indipendenti dai produttori, nel caso che tali
rifiuti non possano essere prontamente rimossi da parte dell'utilizzatore
finale. Inoltre, obbliga i produttori a fornire istruzioni
destinate agli utilizzatori finali ed ai professionisti qualificati
indipendenti, atte alla corretta rimozione dei rifiuti di pile e
accumulatori.