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News / Nazionali / IPPC

24-11-2016

IPPC, nuovi criteri sulle modalità applicative della disciplina

Il Ministero dell'ambiente ha pubblicato la nota 14 novembre 2016, prot. n. 27569 contenente nuovi "Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 462.

I nuovi criteri, che integrano quelli già forniti con le circolari del Ministero dell'ambiente 22295/2014 e 12422/2015, recano indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

In particolare, vengono esaminate le seguenti tematiche:

  1. Individuazione della capacità produttiva dell’installazione
  2. Chiarimento terminologia dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 (Il Ministero chiarisce, tra l'altro, che con riferimento alla categoria IPPC 5.5, le le locuzioni “accumulo temporaneo” e “deposito temporaneo” vanno interpretate alla luce dell’accezione utilizzata in sede comunitaria dalla direttiva 2010/75/UE e, di conseguenza, deve intendersi escluso dalla categoria IPPC 5.5 qualunque “accumulo temporaneo” effettuato presso il produttore del rifiuto prima della raccolta, sia esso classificabile, ai sensi della Parte Quarta del D.lgs. 152/06, come stoccaggio preliminare, come messa in riserva o come deposito temporaneo).
  3.  Parti di installazione gestite separatamente
  4.  Fasi successive alla cessazione definitiva delle attività
  5.  Siti non soggetti alla presentazione della relazione di riferimento (La norma non prevede espressamente verifiche sulle dichiarazioni dei gestori volte ad escludere le installazioni dagli obblighi di presentazione della relazione di riferimento, ma il Ministero sottolinea che tali verifiche risultano comunque opportune e potranno essere effettuate dall’ente di controllo nell’ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione).
  6.  Non conformità emergenti dagli autocontrolli del gestore (Il Ministero sottolinea che gli esiti dell’autocontrollo effettuati dal gestore e comunicati potrebbero essere affetti da imprecisioni o essere fraintesi e, pertanto, senza una verifica tecnica non costituiscono di per sé automatica evidenza di non conformità delle condizioni di esercizio autorizzate).
  7.  Avvio dei procedimenti di riesame per adeguamento alle conclusioni sulle BAT
  8. Attività di produzione di farine per mangimi
  9.  Obblighi vari (limiti “tabellari”, tenuta registri, apposizione cartellonistica, iscrizione a albi, …) per gli impianti dotati di AIA (Il Ministero, tra l'altro, chiarisce che le aziende di trattamento rifiuti che possono usufruire del regime semplificato (articolo 216, D.lgs. 152/2006), nel caso di Aia rilasciata ed aggiornata, non devono pagare l’iscrizione al registro né prestare la garanzia finanziaria prevista per il regime semplificato. Tali incombenze possono essere richieste, ma solo transitoriamente fino all'aggiornamento dell’Aia, solo nel caso di variazioni post Aia delle attività di trattamento che usufruiscono del regime semplificato).
  10.  Chiarimenti in merito alle attività di sperimentazione

 


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