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24-11-2016
IPPC, nuovi criteri sulle modalità applicative della disciplina
Il Ministero dell'ambiente ha pubblicato la nota 14 novembre 2016,
prot. n. 27569 contenente nuovi "Criteri sulle
modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs.
4 marzo 2014, n. 462.
I nuovi criteri, che integrano quelli già forniti con le
circolari del Ministero dell'ambiente 22295/2014 e 12422/2015, recano
indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in
materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce
delle modifiche introdotte dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
In particolare, vengono esaminate le seguenti tematiche:
- Individuazione della capacità produttiva dell’installazione
- Chiarimento terminologia dell'allegato VIII alla Parte Seconda del
D.lgs. 152/06 (Il Ministero chiarisce, tra l'altro, che con
riferimento alla categoria IPPC 5.5, le le locuzioni “accumulo
temporaneo” e “deposito temporaneo” vanno interpretate alla luce
dell’accezione utilizzata in sede comunitaria dalla direttiva 2010/75/UE
e, di conseguenza, deve intendersi escluso dalla categoria IPPC 5.5
qualunque “accumulo temporaneo” effettuato presso il produttore del
rifiuto prima della raccolta, sia esso classificabile, ai sensi della
Parte Quarta del D.lgs. 152/06, come stoccaggio preliminare, come messa
in riserva o come deposito temporaneo).
- Parti di installazione gestite separatamente
- Fasi successive alla cessazione definitiva delle attività
- Siti non soggetti alla presentazione della relazione di
riferimento (La norma non prevede espressamente verifiche sulle
dichiarazioni dei gestori volte ad escludere le installazioni dagli
obblighi di presentazione della relazione di riferimento, ma il
Ministero sottolinea che tali verifiche risultano comunque opportune e
potranno essere effettuate dall’ente di controllo nell’ambito degli
ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata
dichiarazione).
- Non conformità emergenti dagli autocontrolli del gestore
(Il Ministero sottolinea che gli esiti dell’autocontrollo effettuati dal
gestore e comunicati potrebbero essere affetti da imprecisioni o essere
fraintesi e, pertanto, senza una verifica tecnica non costituiscono di
per sé automatica evidenza di non conformità delle condizioni di
esercizio autorizzate).
- Avvio dei procedimenti di riesame per adeguamento alle
conclusioni sulle BAT
- Attività di produzione di farine per mangimi
- Obblighi vari (limiti “tabellari”, tenuta registri,
apposizione cartellonistica, iscrizione a albi, …) per gli impianti
dotati di AIA (Il Ministero, tra l'altro, chiarisce che le aziende
di trattamento rifiuti che possono usufruire del regime semplificato
(articolo 216, D.lgs. 152/2006), nel caso di Aia rilasciata ed
aggiornata, non devono pagare l’iscrizione al registro né prestare la
garanzia finanziaria prevista per il regime semplificato. Tali
incombenze possono essere richieste, ma solo transitoriamente fino
all'aggiornamento dell’Aia, solo nel caso di variazioni post Aia delle
attività di trattamento che usufruiscono del regime semplificato).
- Chiarimenti in merito alle attività di sperimentazione