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13-07-2016

IPPC, BAT per le industrie dei metalli non ferrosi

La Commissione UE ha approvato la Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 del 13 giugno 2016, "che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi".

Le conclusioni sulle BAT fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione di cui al Capo II della Direttiva 2010/75/UE, in modo che le emissioni, garantite dall'Autorità competente per il monitoraggio, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

Le conclusioni relative alle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques), in vigore dal 30 giugno 2016, riguardano alcune attività di cui alle sezioni 2.1, 2.5 e 6.8 dell'allegato I della direttiva 2010/75/UE, ovvero:

- 2.1: Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici (compresi i minerali solforati);

- 2.5: Lavorazione di metalli non ferrosi:

a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli;

- 6.8: Produzione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.

In particolare le presenti conclusioni sulle BAT riguardano i seguenti processi e attività:

  • la produzione primaria e secondaria di metalli non ferrosi;
  • la produzione di ossido di zinco da fumi durante la produzione di altri metalli;
  • la produzione di composti del nichel dalle acque madri durante la produzione di un metallo;
  • la produzione di silico-calcio (CaSi) e silicio (Si) nello stesso forno in cui avviene la produzione di ferrosilicio;
  • la produzione di ossido di alluminio dalla bauxite prima della produzione di alluminio primario, qualora questo sia parte integrante della produzione del metallo;
  • il riciclo di scorie saline di alluminio;
  • la produzione di elettrodi di carbonio e/o grafite.

Le conclusioni sulle BAT non riguardano invece le seguenti attività o processi:

  • sinterizzazione del minerale di ferro;
  • la produzione di acido solforico sulla base di gas di SO2 dalla produzione di metalli non ferrosi;
  • le fonderie di cui alle conclusioni sulle BAT per gli impianti di forgiatura e fonderie.

Le tecniche elencate e descritte nella norma in oggetto non sono né prescrittive né esaustive è infatti possibile utilizzare altre tecniche che garantiscano un livello quanto meno equivalente di protezione dell'ambiente.


 


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