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13-07-2016
IPPC, BAT per le industrie dei metalli non ferrosi
La Commissione UE ha approvato la Decisione di esecuzione (UE)
2016/1032 del 13 giugno 2016, "che stabilisce le
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le
industrie dei metalli non ferrosi".
Le conclusioni sulle BAT fungono da riferimento per
stabilire le condizioni di autorizzazione di cui al Capo II
della Direttiva 2010/75/UE, in modo che le emissioni, garantite
dall'Autorità competente per il monitoraggio, non superino i livelli di
emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
Le conclusioni relative alle migliori tecniche disponibili (BAT - Best
Available Techniques), in vigore dal 30 giugno 2016, riguardano
alcune attività di cui alle sezioni 2.1, 2.5 e 6.8 dell'allegato I
della direttiva 2010/75/UE, ovvero:
- 2.1: Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici (compresi i
minerali solforati);
- 2.5: Lavorazione di metalli non ferrosi:
a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché
concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici,
chimici o elettrolitici;
b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero
e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di
fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al
giorno per tutti gli altri metalli;
- 6.8: Produzione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico
mediante combustione o grafitizzazione.
In particolare le presenti conclusioni sulle BAT riguardano i seguenti
processi e attività:
- la produzione primaria e secondaria di metalli non ferrosi;
- la produzione di ossido di zinco da fumi durante la produzione
di altri metalli;
- la produzione di composti del nichel dalle acque madri durante
la produzione di un metallo;
- la produzione di silico-calcio (CaSi) e silicio (Si) nello
stesso forno in cui avviene la produzione di ferrosilicio;
- la produzione di ossido di alluminio dalla bauxite prima della
produzione di alluminio primario, qualora questo sia parte integrante
della produzione del metallo;
- il riciclo di scorie saline di alluminio;
- la produzione di elettrodi di carbonio e/o grafite.
Le conclusioni sulle BAT non riguardano invece le
seguenti attività o processi:
- sinterizzazione del minerale di ferro;
- la produzione di acido solforico sulla base di gas di SO2 dalla
produzione di metalli non ferrosi;
- le fonderie di cui alle conclusioni sulle BAT per gli impianti di
forgiatura e fonderie.
Le tecniche elencate e descritte nella norma in oggetto non sono
né prescrittive né esaustive è infatti possibile utilizzare altre
tecniche che garantiscano un livello quanto meno equivalente di protezione
dell'ambiente.