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01-12-2026
Impianti di biocarburanti, nuovi criteri fissazione valori limite di
emissione
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30-11-2016 è stato pubblicato
il
Decreto 7 novembre 2016 del Ministero dell'Ambiente recante "Criteri
da applicare per la fissazione dei valori limite di emissione in atmosfera
degli impianti degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di
biocarburanti".
I valori limite di emissione, fissati ai fini della tutela della
salute e dell'ambiente e che sono riportati nell'Allegato 1 del Decreto,
riguardano i valori limite di riferimento per gli impianti di
combustione alimentati a biomasse combustibili che vanno
applicati dalle autorità competenti in sede di primo rilascio,
riesame o rinnovo periodico delle autorizzazioni (ai sensi degli articoli
29-sexies e 29-septies o dell'art. 271, comma 5, del Codice Ambiente).
Inoltre, il decreto prevede che:
- per i grandi impianti di combustione, ex art. 273
D.lgs. 152/2006, alimentati con biomasse di cui è ammesso l'uso come
combustibili, resta fermo il riferimento all'allegato II alla Parte
quinta del Codice Ambiente;
- per gli impianti ubicati in stabilimenti soggetti ad AIA
(autorizzazione integrata ambientale), l'autorità competente
può imporre le misure supplementari (previste all'art. 29-septies del
Codice) anche alla luce degli strumenti di programmazione o di
pianificazione ambientale previsti dalla normativa vigente.
Nella scelta delle misure supplementari, l'Autorità può
valutare come prima opzione le misure prescrivibili dalle autorizzazioni
integrate ambientali per la prevenzione e la riduzione delle emissioni
diffuse e fuggitive prodotte da trasporti, movimentazioni, stoccaggi e
servizi, effettuati nello stabilimento.
L'autorità può comunque imporre misure più rigorose di
quelle ottenibili con le migliori tecnologie disponibili attraverso la
fissazione di appositi valori limite di emissione.