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01-12-2026

Impianti di biocarburanti, nuovi criteri fissazione valori limite di emissione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30-11-2016  è stato pubblicato il Decreto 7 novembre 2016 del Ministero dell'Ambiente recante "Criteri da applicare per la fissazione dei valori limite di emissione in atmosfera degli impianti degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti".

I  valori limite di emissione, fissati ai fini della tutela della salute e dell'ambiente e che sono riportati nell'Allegato 1 del Decreto, riguardano i valori limite di riferimento per gli impianti di combustione alimentati a biomasse combustibili che vanno applicati dalle autorità competenti in sede di primo rilascio, riesame o rinnovo periodico delle autorizzazioni (ai sensi degli articoli 29-sexies e 29-septies o dell'art. 271, comma 5, del Codice Ambiente).

Inoltre, il decreto prevede che:

  • per i grandi impianti di combustione, ex art. 273 D.lgs. 152/2006, alimentati con biomasse di cui è ammesso l'uso come combustibili, resta fermo il riferimento all'allegato II alla Parte quinta del Codice Ambiente;
  • per gli impianti ubicati in stabilimenti soggetti ad AIA (autorizzazione integrata ambientale), l'autorità competente  può imporre le misure supplementari (previste all'art. 29-septies del Codice) anche alla luce degli strumenti di programmazione o di pianificazione ambientale previsti dalla normativa vigente.
    Nella scelta delle misure supplementari, l'Autorità può valutare come prima opzione le misure prescrivibili dalle autorizzazioni integrate ambientali per la prevenzione e la riduzione delle emissioni diffuse e fuggitive prodotte da trasporti, movimentazioni, stoccaggi e servizi, effettuati nello stabilimento.
    L'autorità può comunque imporre misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecnologie disponibili attraverso la fissazione di appositi valori limite di emissione.

 


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