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News / Nazionali / Disposizioni trasversali

19-01-2016

Collegato ambientale pubblicato in Gazzetta

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (c.d. "Collegato ambientale”), che contiene misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche.

La legge, in vigore dal 2 febbraio 2016, è un provvedimento complesso e corposo che tocca diversi argomenti: dalle acque marine alla Valutazione di impatto ambientale e sanitario, Energia, Acquisiti Verdi, nonché Gestione dei rifiuti, RAEE, difesa del suolo e Bonifiche.

In particolare, le disposizioni sono così suddivise:

  • Aree marine, tutela della natura e sviluppo sostenibile (capo I art. 1-7)
  • Valutazione di impatto ambientale e sanitario (capo II art. 8-9)
  • Energia (Capo III - artt. 10-15)
  • Acquisti verdi (Capo IV - artt.16-22)
  • Gestione dei rifiuti (capo V e VI - Artt. 23-50)
  • Bonifiche e danno ambientale (Art. 31, 56 e 78)
  • Difesa del suolo (Capo VII Artt. 51 - 57)
  • Risorse idriche e acque reflue (Capo VIII - Artt. 58-63)
  • Capitale naturale e contabilità ambientale (articolo 67)
  • Materiali da scavo e di estrazione (art. 28)
  • Impianti radio e sorgenti sonore (art. 64)
  • Urbanistica ed espropri (art. 22)

Tra le quali, si segnala:

Aree marine, tutela della natura e sviluppo sostenibile

  • inserita la responsabilità per danni all'ambiente marino causati dalle navi e dagli impianti, nel caso di avarie o incidenti, anche prevedendo che il proprietario del carico si munisca di una polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali.

Valutazione di impatto ambientale e sanitario

  • sono previste disposizioni che intervengono sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, nonché l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini e la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte.

Energia

  • si interviene sulla disciplina di attuazione dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (decreto del MISE del 6 luglio 2012).

Acquisti verdi

  • ridotte le garanzie previste a corredo dell'offerta nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi o forniture, per gli operatori in possesso di specifiche registrazioni di tipo ambientale (EMAS, ISO 14001 e Ecolabel);
  • il possesso di determinate certificazioni di tipo ambientale (EMAS e Ecolabel, certificazioni ISO 14001 e 50001), costituiscono titoli preferenziali richiesti nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale;
  • viene disciplinata l'applicazione dei "criteri ambientali minimi" (CAM) negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PANGPP).

Gestione dei rifiuti

  • inserite disposizioni volte a incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio; previsti incentivi economici per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati nei Comuni;
  • i Comuni possono prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti in caso di effettuazione di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti;
  • previste disposizioni in materia di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) e di rifiuti di pile e accumulatori, ai quali ultimi, viene precisato all'interno del Codice dell'ambiente, si applica la disciplina speciale prevista dal D.lgs. 188/2008 attuativa della disciplina dell'UE;  
  • abrogata la lettera p) comma 1 dell'art. 6, D.Lgs. 36/2003, che prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg;
  • prevista l'individuazione, da parte dell'ISPRA, dei criteri tecnici da applicare per stabilire quando non ricorre la necessità di trattamento dei rifiuti prima del loro collocamento in discarica;
  • previsto per i produttori iniziali o i detentori dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvedono al loro trattamento, un obbligo di consegna a determinati soggetti e stabilito, altresì, che non si applica alla raccolta e al trasporto di tali rifiuti il regime semplificato che, di regola, vige per il trasporto di rifiuti effettuato dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante;
  • si precisa che le ordinanze contingibili e urgenti nel settore dei rifiuti devono sempre comunque rispettare le disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea;
  • si interviene sulla disciplina delle operazioni di miscelazione dei rifiuti non espressamente vietate dall'art. 187 D.lgs. 152/2006, al fine di consentirne l'effettuazione anche in assenza di autorizzazione. Inoltre, le medesime operazioni, anche qualora effettuate da soggetti in possesso di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni non previste dalla legge;
  • riscritte le disposizioni volte a semplificare il trattamento dei rifiuti speciali relativi a talune attività economiche (estetisti, tatuatori, agopuntori, ecc.), estendendone l'applicazione anche alle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.
  • introdotti due nuovi articoli (232-bis e 232-ter) e modificato il testo dell’articolo 255 al d.lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente). Al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono nell'ambiente dei rifiuti di prodotti da fumo e di altri rifiuti di piccolissime dimensioni (scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare, ...) sono previste sanzioni pecuniarie amministrative nel caso di abbandono di tali rifiuti nel suolo, nelle acque e negli scarichi.

Bonifiche e danno ambientale

  • modificata la disciplina delle transazioni finalizzate al ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e al risarcimento del danno ambientale, che viene ricollocata all'interno del cd. Codice ambientale (nuovo articolo 306-bis del D.lgs. 152/2006);
  • istituito un credito d'imposta per gli anni 2017-2019 per le imprese che effettuano nell'anno 2016 interventi (di importo unitario non inferiore a 20.000 euro) di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive.

Risorse idriche e acque reflue

  • istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico un Fondo di garanzia per il settore idrico, per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale.

 


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