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	19-01-2016
	Collegato ambientale pubblicato in Gazzetta
	E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio la 
	Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante
	"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green 
	economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (c.d. 
	"Collegato ambientale”), che contiene misure in materia di 
	tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, 
	acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse 
	idriche.
	La legge, in vigore dal 2 febbraio 2016, è un provvedimento complesso e 
	corposo che tocca diversi argomenti: dalle acque marine 
	alla Valutazione di impatto ambientale e sanitario, Energia, Acquisiti 
	Verdi, nonché Gestione dei rifiuti, RAEE, difesa del suolo e Bonifiche.
In particolare, le disposizioni sono così suddivise:
	
		- Aree marine, tutela della natura e sviluppo sostenibile 
		(capo I art. 1-7)
- Valutazione di impatto ambientale e sanitario 
		(capo II art. 8-9)
- Energia (Capo III - artt. 10-15) 
- Acquisti verdi (Capo IV - artt.16-22)
- Gestione dei rifiuti (capo V e VI - Artt. 23-50)
- Bonifiche e danno ambientale (Art. 31, 56 e 78)
- Difesa del suolo (Capo VII Artt. 51 - 57)
- Risorse idriche e acque reflue (Capo VIII - Artt. 
		58-63)
- Capitale naturale e contabilità ambientale (articolo 
		67)
- Materiali da scavo e di estrazione (art. 28)
- Impianti radio e sorgenti sonore (art. 64)
- Urbanistica ed espropri (art. 22)
Tra le quali, si segnala:
	Aree marine, tutela della natura e sviluppo sostenibile
	
		- inserita la responsabilità per danni all'ambiente marino causati 
		dalle navi e dagli impianti, nel caso di avarie o incidenti, anche 
		prevedendo che il proprietario del carico si munisca di una polizza 
		assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali.
Valutazione di impatto ambientale e sanitario
	
		- sono previste disposizioni che intervengono sulle procedure 
		delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque 
		derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di 
		idrocarburi liquidi o gassosi in mare, nonché l'immersione in mare di 
		materiali di escavo di fondali marini e la movimentazione dei fondali 
		marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte.
Energia
	
		- si interviene sulla disciplina di attuazione dei meccanismi di 
		incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti 
		rinnovabili diversi dai fotovoltaici (decreto del MISE del 6 luglio 
		2012).
Acquisti verdi
	
		- ridotte le garanzie previste a corredo dell'offerta 
		nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi o forniture, per gli 
		operatori in possesso di specifiche registrazioni di tipo ambientale 
		(EMAS, ISO 14001 e Ecolabel);
- il possesso di determinate certificazioni di tipo ambientale (EMAS e 
		Ecolabel, certificazioni ISO 14001 e 50001), costituiscono titoli 
		preferenziali richiesti nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e 
		finanziamenti in materia ambientale;
- viene disciplinata l'applicazione dei "criteri ambientali minimi" 
		(CAM) negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei 
		servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la 
		sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica 
		amministrazione (PANGPP). 
Gestione dei rifiuti
	
		- inserite disposizioni volte a incrementare la raccolta 
		differenziata e il riciclaggio; previsti incentivi economici per 
		incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti 
		non riciclati nei Comuni; 
- i Comuni possono prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni della 
		tassa sui rifiuti in caso di effettuazione di attività di prevenzione 
		nella produzione di rifiuti; 
- previste disposizioni in materia di rifiuti elettrici ed elettronici 
		(RAEE) e di rifiuti di pile e accumulatori, ai quali ultimi, viene 
		precisato all'interno del Codice dell'ambiente, si applica la disciplina 
		speciale prevista dal D.lgs. 188/2008 attuativa della disciplina 
		dell'UE;  
- abrogata la lettera p) comma 1 dell'art. 6, D.Lgs. 36/2003, che 
		prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere 
		calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg;
- prevista l'individuazione, da parte dell'ISPRA, dei criteri 
		tecnici da applicare per stabilire quando non ricorre la necessità di 
		trattamento dei rifiuti prima del loro collocamento in discarica;
- previsto per i produttori iniziali o i detentori dei rifiuti di 
		rame e di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvedono al loro 
		trattamento, un obbligo di consegna a determinati soggetti e stabilito, 
		altresì, che non si applica alla raccolta e al trasporto di tali rifiuti 
		il regime semplificato che, di regola, vige per il trasporto di rifiuti 
		effettuato dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività 
		medesime in forma ambulante;
- si precisa che le ordinanze contingibili e urgenti nel settore dei 
		rifiuti devono sempre comunque rispettare le disposizioni contenute 
		nelle direttive dell'Unione europea;
- si interviene sulla disciplina delle operazioni di miscelazione dei 
		rifiuti non espressamente vietate dall'art. 187 D.lgs. 152/2006, al fine 
		di consentirne l'effettuazione anche in assenza di autorizzazione. 
		Inoltre, le medesime operazioni, anche qualora effettuate da soggetti in 
		possesso di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, non possono essere 
		sottoposte a prescrizioni o limitazioni non previste dalla legge;
- riscritte le disposizioni volte a semplificare il trattamento dei 
		rifiuti speciali relativi a talune attività economiche (estetisti, 
		tatuatori, agopuntori, ecc.), estendendone l'applicazione anche alle 
		imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.
- introdotti due nuovi articoli (232-bis e 232-ter) e modificato il 
		testo dell’articolo 255 al d.lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente). 
		Al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono nell'ambiente dei rifiuti 
		di prodotti da fumo e di 
		altri rifiuti di piccolissime dimensioni 
		(scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare, ...) sono previste 
		sanzioni pecuniarie amministrative nel caso di abbandono di tali rifiuti 
		nel suolo, nelle acque e negli scarichi.
Bonifiche e danno ambientale 
	
		- modificata la disciplina delle transazioni finalizzate al ripristino 
		ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e al risarcimento del 
		danno ambientale, che viene ricollocata all'interno del cd. Codice 
		ambientale (nuovo articolo 306-bis del D.lgs. 152/2006);
- istituito un credito d'imposta per gli anni 2017-2019 per le imprese 
		che effettuano nell'anno 2016 interventi (di importo unitario non 
		inferiore a 20.000 euro) di bonifica dall'amianto su beni e strutture 
		produttive.
Risorse idriche e acque reflue 
	
		- istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico 
		un Fondo di garanzia per il settore idrico, per gli interventi 
		finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il 
		territorio nazionale.
	 
		
		