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19-01-2016
Collegato ambientale pubblicato in Gazzetta
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio la
Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante
"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (c.d.
"Collegato ambientale”), che contiene misure in materia di
tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia,
acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse
idriche.
La legge, in vigore dal 2 febbraio 2016, è un provvedimento complesso e
corposo che tocca diversi argomenti: dalle acque marine
alla Valutazione di impatto ambientale e sanitario, Energia, Acquisiti
Verdi, nonché Gestione dei rifiuti, RAEE, difesa del suolo e Bonifiche.
In particolare, le disposizioni sono così suddivise:
- Aree marine, tutela della natura e sviluppo sostenibile
(capo I art. 1-7)
- Valutazione di impatto ambientale e sanitario
(capo II art. 8-9)
- Energia (Capo III - artt. 10-15)
- Acquisti verdi (Capo IV - artt.16-22)
- Gestione dei rifiuti (capo V e VI - Artt. 23-50)
- Bonifiche e danno ambientale (Art. 31, 56 e 78)
- Difesa del suolo (Capo VII Artt. 51 - 57)
- Risorse idriche e acque reflue (Capo VIII - Artt.
58-63)
- Capitale naturale e contabilità ambientale (articolo
67)
- Materiali da scavo e di estrazione (art. 28)
- Impianti radio e sorgenti sonore (art. 64)
- Urbanistica ed espropri (art. 22)
Tra le quali, si segnala:
Aree marine, tutela della natura e sviluppo sostenibile
- inserita la responsabilità per danni all'ambiente marino causati
dalle navi e dagli impianti, nel caso di avarie o incidenti, anche
prevedendo che il proprietario del carico si munisca di una polizza
assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali.
Valutazione di impatto ambientale e sanitario
- sono previste disposizioni che intervengono sulle procedure
delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque
derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi liquidi o gassosi in mare, nonché l'immersione in mare di
materiali di escavo di fondali marini e la movimentazione dei fondali
marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte.
Energia
- si interviene sulla disciplina di attuazione dei meccanismi di
incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti
rinnovabili diversi dai fotovoltaici (decreto del MISE del 6 luglio
2012).
Acquisti verdi
- ridotte le garanzie previste a corredo dell'offerta
nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi o forniture, per gli
operatori in possesso di specifiche registrazioni di tipo ambientale
(EMAS, ISO 14001 e Ecolabel);
- il possesso di determinate certificazioni di tipo ambientale (EMAS e
Ecolabel, certificazioni ISO 14001 e 50001), costituiscono titoli
preferenziali richiesti nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e
finanziamenti in materia ambientale;
- viene disciplinata l'applicazione dei "criteri ambientali minimi"
(CAM) negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei
servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione (PANGPP).
Gestione dei rifiuti
- inserite disposizioni volte a incrementare la raccolta
differenziata e il riciclaggio; previsti incentivi economici per
incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti
non riciclati nei Comuni;
- i Comuni possono prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni della
tassa sui rifiuti in caso di effettuazione di attività di prevenzione
nella produzione di rifiuti;
- previste disposizioni in materia di rifiuti elettrici ed elettronici
(RAEE) e di rifiuti di pile e accumulatori, ai quali ultimi, viene
precisato all'interno del Codice dell'ambiente, si applica la disciplina
speciale prevista dal D.lgs. 188/2008 attuativa della disciplina
dell'UE;
- abrogata la lettera p) comma 1 dell'art. 6, D.Lgs. 36/2003, che
prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere
calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg;
- prevista l'individuazione, da parte dell'ISPRA, dei criteri
tecnici da applicare per stabilire quando non ricorre la necessità di
trattamento dei rifiuti prima del loro collocamento in discarica;
- previsto per i produttori iniziali o i detentori dei rifiuti di
rame e di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvedono al loro
trattamento, un obbligo di consegna a determinati soggetti e stabilito,
altresì, che non si applica alla raccolta e al trasporto di tali rifiuti
il regime semplificato che, di regola, vige per il trasporto di rifiuti
effettuato dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività
medesime in forma ambulante;
- si precisa che le ordinanze contingibili e urgenti nel settore dei
rifiuti devono sempre comunque rispettare le disposizioni contenute
nelle direttive dell'Unione europea;
- si interviene sulla disciplina delle operazioni di miscelazione dei
rifiuti non espressamente vietate dall'art. 187 D.lgs. 152/2006, al fine
di consentirne l'effettuazione anche in assenza di autorizzazione.
Inoltre, le medesime operazioni, anche qualora effettuate da soggetti in
possesso di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, non possono essere
sottoposte a prescrizioni o limitazioni non previste dalla legge;
- riscritte le disposizioni volte a semplificare il trattamento dei
rifiuti speciali relativi a talune attività economiche (estetisti,
tatuatori, agopuntori, ecc.), estendendone l'applicazione anche alle
imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.
- introdotti due nuovi articoli (232-bis e 232-ter) e modificato il
testo dell’articolo 255 al d.lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente).
Al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono nell'ambiente dei rifiuti
di prodotti da fumo e di
altri rifiuti di piccolissime dimensioni
(scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare, ...) sono previste
sanzioni pecuniarie amministrative nel caso di abbandono di tali rifiuti
nel suolo, nelle acque e negli scarichi.
Bonifiche e danno ambientale
- modificata la disciplina delle transazioni finalizzate al ripristino
ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e al risarcimento del
danno ambientale, che viene ricollocata all'interno del cd. Codice
ambientale (nuovo articolo 306-bis del D.lgs. 152/2006);
- istituito un credito d'imposta per gli anni 2017-2019 per le imprese
che effettuano nell'anno 2016 interventi (di importo unitario non
inferiore a 20.000 euro) di bonifica dall'amianto su beni e strutture
produttive.
Risorse idriche e acque reflue
- istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico
un Fondo di garanzia per il settore idrico, per gli interventi
finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il
territorio nazionale.