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15-02-2016
Antincendio, in GU le regole tecniche depositi di gas e biogas
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2016 il
Decreto ministeriale 3 febbraio 2016 recante "Approvazione della
regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e
dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8".
Il decreto, in vigore dal 12 maggio 2016, si applica ai depositi di
densità non superiore a 0,8 per il gas naturale e superiore a 0,8 per il
biogas di nuova realizzazione e a quelli esistenti
alla data di entrata in vigore del decreto nel caso di interventi di
ristrutturazione, anche parziale, o ampliamento successivi alla data di
pubblicazione del Decreto, limitatamente alle parti interessate
dall'intervento.
La regola tecnica non si applica ai depositi per i quali siano
stati pianificati, o siano in corso, lavori di costruzione, ampliamento
o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente
Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del DPR
n.151/2011.
Le regole tecniche, in allegato al provvedimento, riguardano i
depositi di superficie nei quali il gas viene accumulato in
serbatoi fissi o in bombole ed altri recipienti mobili.