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News / Nazionali / Prevenzione incendi

30-06-2016

Antincendio, modifiche requisiti iscrizione elenchi professionisti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 7 giugno 2016 "Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

Il Decreto modifica appunto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011 (Procedure  e  requisiti  per  l'autorizzazione  e  l'iscrizione  dei professionisti  negli  elenchi  del  Ministero  dell'interno), e in particolare riformula il comma 1 dell'art. 7 precisando la cadenza temporale dei corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi che i professionisti devono svolgere per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno.

Quindi, il nuovo comma ora prevede che per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, i professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, della durata complessiva di almeno quaranta ore, decorrenti:

  1. dalla data di iscrizione negli elenchi;
  2. dalla data di riattivazione dell'iscrizione stessa in caso di sospensione per l'inadempienza;
  3. dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 139/2006, solo gli iscritti a tali elenchi possono rilasciare le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi. Come previsto dall'art. 3 del Dm 5 agosto 2011, a tali elenchi si possono iscrivere a domanda i professionisti iscritti negli albi professionali, degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati.


 


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