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30-06-2016
Antincendio, modifiche requisiti iscrizione elenchi professionisti
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016 è stato pubblicato il
Decreto del Ministero dell’Interno 7 giugno 2016 "Modifiche al
decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e
l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di
cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".
Il Decreto modifica appunto il decreto del Ministro
dell'interno 5 agosto 2011 (Procedure e requisiti per
l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del
Ministero dell'interno), e in particolare riformula il comma 1
dell'art. 7 precisando la cadenza temporale dei corsi o seminari di
aggiornamento in materia di prevenzione incendi che i professionisti
devono svolgere per il mantenimento dell'iscrizione negli
elenchi del Ministero dell'interno.
Quindi, il nuovo comma ora prevede che per il mantenimento
dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, i
professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari
di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, della durata
complessiva di almeno quaranta ore, decorrenti:
- dalla data di iscrizione negli elenchi;
- dalla data di riattivazione dell'iscrizione stessa in caso di
sospensione per l'inadempienza;
- dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i
professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 139/2006, solo
gli iscritti a tali elenchi possono rilasciare le
certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle
attività alla normativa di prevenzione incendi. Come previsto dall'art. 3
del Dm 5 agosto 2011, a tali elenchi si possono iscrivere a
domanda i professionisti iscritti negli albi professionali, degli ingegneri,
degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei
dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati,
dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed
agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati.