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News / Nazionale / Prevenzione incendi

24-06-2016

Antincendio, in Gazzetta le norme tecniche per uffici

 Sulla G.U. n. 145 del 23-6-2016 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 giugno 2016 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

Il provvedimento, in vigore dal 23 luglio 2016, approva le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività previste all'allegato 1 del DPR 151/2011 e individuate con il numero 71 (Edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone presenti), esistenti o di nuova realizzazione.

Le norme tecniche possono essere applicate alle attività di ufficio in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al D.M. 22 febbraio 2006 (regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).

Il provvedimento inoltre apporta modifiche al D.M. 3/8/2015 e, in particolare:

  • all'allegato 1, sezione V "Regole Tecniche verticali", viene aggiunto il capitolo: «V.4 - Uffici», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio di cui all'art. 1.
  • All'art. 1, comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta la lettera «i) decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici"
  •  infine all'articolo 2 comma 1 viene aggiunto il riferimento alla categoria 71 del DPR 151/2011  dove ora si stabilisce che "Le norme tecniche di cui all'articolo 1 si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70 (e 71); 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76.

 


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