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12-09-2016
Antincendio, depositi olio d'oliva esentati dagli obblighi di
prevenzione incendi
Sulla GU n. 186 del 10-08-2016 è stata pubblicata la Legge 28
luglio 2016, n. 154 recante "Deleghe al Governo e ulteriori
disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e
competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in
materia di pesca illegale".
Tra le disposizioni previste, l'art. 1, comma 2 del provvedimento
stabilisce di fatto l'esenzione dagli adempimenti di prevenzione
incendi, ex DPR 151/2011, per gli imprenditori agricoli
che utilizzano depositi di olio di oliva di capienza non
superiore a 6 metri cubi.
Tale esenzione è prevista in quanto la disposizione citata dispone: all'articolo
1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni
urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria"), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole:
«depositi di prodotti petroliferi» sono inserite le seguenti: «e di
olio di oliva».
La norma modificata prevedeva che gli
imprenditori agricoli che utilizzassero depositi di prodotti petroliferi
(e ora anche di olio di oliva) di capienza non
superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, non erano
tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento di
semplificazione dei procedimenti in materia di prevenzione incendi).