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29-04-2016
Albo Gestori Ambientali, modifica requisiti responsabile tecnico
intermediari
Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con
Deliberazione n. 2 del 20 aprile 2016, ha approvato "Modifiche alla
deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 recante “Criteri per l’iscrizione
all’Albo nella categoria 8: intermedia zione e commercio dei rifiuti”.
La delibera modifica l’Allegato D della Deliberazione n. 2 del 15
dicembre 2010, relativa ai criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo
nella categoria 8, prevedendo che per diventare responsabili tecnici delle
imprese che svolgono l'attività di commercio e intermediazione dei rifiuti
(categoria 8 dell'Albo) vadano bene tutti i diplomi di scuola secondaria di
secondo grado.
Tale modifica è stata approvata alla luce delle novità, contenute nel
D.M. n. 120/2014, in tema di requisiti del responsabile tecnico. In
particolare, su richiesta delle associazioni degli operatori economici,
in attesa dell’emanazione delle Deliberazioni previste dal citato D.M.,
il Comitato ha ritenuto di "adeguare i requisiti minimi alle
realtà operative quali risultano dall'esperienza acquisita nel corso di
operatività della categoria 8".
Conseguentemente, all’allegato “D” della Deliberazione n. 2 del 15
dicembre 2010 (recante “Requisiti minimi responsabile tecnico categoria 8”),
le parole: “D = Geometra o Perito industriale o Perito chimico”
sono sostituite con le seguenti: “D = Diploma di scuola secondaria di
secondo grado”.
La modifica riguarda le classi F (< a 3mila t/a), E (da 3mila a < 6mila
t/a) e D (da 6mila a < 15mila t/a) della categoria 8, in quanto per le
altre classi è richiesta la laurea di
indirizzo scientifico.