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News / Nazionali / Rifiuti

13-07-2016

Albo Gestori Ambientali, omesso versamento diritti di iscrizione

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con Circolare 1° luglio 2016, prot. 652,  ha fornito chiarimenti in merito alla decorrenza dell’efficacia dei provvedimenti di sospensione dall’Albo per omesso versamento del diritto annuale.

In particolare, il Comitato ha chiarito che l'efficacia di provvedimenti di sospensione dei soggetti iscritti all'Albo Gestori Ambientali, che hanno omesso di versare il diritto annuale di iscrizione, decorre per tutti dal 31 luglio 2016.

Il Comitato difatti ricorda che l’articolo 24, comma 4, del D.M. 120/2014 (Regolamento dell'Albo gestori ambientali) dispone che il versamento del diritto annuale d’iscrizione debba essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno. Il comma 7 dello stesso articolo dispone poi che l’omissione del pagamento nei termini previsti comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione regionale dell’effettuazione del pagamento.

Quindi, anche al fine di garantire parità di condizioni alla stessa categoria di utenza e di evitare casi di concorrenza sleale, il Comitato ha ritenuto necessario, con la circolare in commento, prevedere un'unica data di decorrenza degli effetti dei provvedimenti di sospensione in questione.

Di conseguenza, ha stabilito che, "per l’anno 2016, le Sezioni regionali debbano adottare i provvedimenti di sospensione ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del D.M. 120/2014, con decorrenza dell’efficacia 31 luglio 2016".


 


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