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13-07-2016
Albo Gestori Ambientali, omesso versamento diritti di iscrizione
Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con Circolare
1° luglio 2016, prot. 652, ha fornito chiarimenti in merito
alla decorrenza dell’efficacia dei provvedimenti di sospensione
dall’Albo per omesso versamento del diritto annuale.
In particolare, il Comitato ha chiarito che l'efficacia di
provvedimenti di sospensione dei soggetti iscritti all'Albo Gestori
Ambientali, che hanno omesso di versare il diritto annuale di iscrizione,
decorre per tutti dal 31 luglio 2016.
Il Comitato difatti ricorda che l’articolo 24, comma 4, del D.M.
120/2014 (Regolamento dell'Albo gestori ambientali)
dispone che il versamento del diritto annuale d’iscrizione debba essere
effettuato entro il 30 aprile di ogni anno. Il comma 7 dello stesso articolo
dispone poi che l’omissione del pagamento nei termini previsti comporta la
sospensione d'ufficio dall'Albo, che permane fino a quando non venga data
prova alla Sezione regionale dell’effettuazione del pagamento.
Quindi, anche al fine di garantire parità di condizioni alla stessa
categoria di utenza e di evitare casi di concorrenza sleale, il Comitato ha
ritenuto necessario, con la circolare in commento, prevedere
un'unica data di decorrenza degli effetti dei provvedimenti di
sospensione in questione.
Di conseguenza, ha stabilito che, "per l’anno 2016, le Sezioni
regionali debbano adottare i provvedimenti di sospensione ai sensi
dell’articolo 24, comma 4, del D.M. 120/2014, con decorrenza dell’efficacia
31 luglio 2016".