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03-11-2016
Albo Gestori Ambientali, iscrizione Albo imprese svizzere
Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, con la
circolare n. 987 del 26 ottobre 2016, ha fornito "Chiarimenti
in merito al trattamento di reciprocità UE/Confederazione svizzera -
applicazione art. 10, comma 2, lettera a) del D.M. 120/ 2014".
Con riferimento al requisito previsto dall'art. 10, comma 2,
lettera a), del D.M. 120/ 2014, relativo alla possibilità di
iscrizione all'Albo delle imprese stabilite in uno Stato estero non
comunitario, alcune Sezioni hanno richiesto chiarimenti in
merito alla corretta applicazione dell'accordo tra la Comunità
europea e la Confederazione svizzera ratificato con legge del 15
novembre 2000 n 364.
L'articolo 5 dell'accordo sopra richiamato prevede la possibilità
per le società di svolgere sul territorio dell'altra parte contraente un
servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di
lavoro effettivo per anno civile.
Verificate tutte le condizione di cui all'allegato 1, parte IV, della
legge 15 novembre 2000 n 364, la disposizione di cui all'articolo 5 della
medesima legge, consentirebbe l'iscrizione all'Albo con la limitazione per
l'impresa iscritta di poter svolgere un unico servizio di durata non
superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
Per quanto sopra il Comitato nazionale ritiene che il provvedimento di
iscrizione dovrà contenere la seguente prescrizione:
"l'impresa risulta iscritta con la limitazione di poter svolgere un unico
servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno
civile ai sensi dell'art. 5 della legge 15 novembre 2000, n. 364 (Accordo
tra la Comunità europea ed i sui stati membri, da una parte e la
Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle
persone)".