contattaci  Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per seguirci su Linkedin Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

SERVIZI OFFERTI

Servizi legali

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi online

Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Nazionali / Rifiuti

03-11-2016

Albo Gestori Ambientali, iscrizione Albo imprese svizzere

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, con la circolare n. 987 del 26 ottobre 2016, ha fornito "Chiarimenti in merito al trattamento di reciprocità UE/Confederazione svizzera - applicazione art. 10, comma 2, lettera a) del D.M. 120/ 2014".

Con riferimento al requisito previsto dall'art. 10, comma 2, lettera a), del D.M. 120/ 2014, relativo alla possibilità di iscrizione all'Albo delle imprese stabilite in uno Stato estero non comunitario, alcune Sezioni hanno richiesto chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera ratificato con legge del 15 novembre 2000 n 364.

L'articolo 5 dell'accordo sopra richiamato prevede la possibilità per le società di svolgere sul territorio dell'altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

Verificate tutte le condizione di cui all'allegato 1, parte IV, della legge 15 novembre 2000 n 364, la disposizione di cui all'articolo 5 della medesima legge, consentirebbe l'iscrizione all'Albo con la limitazione per l'impresa iscritta di poter svolgere un unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

Per quanto sopra il Comitato nazionale ritiene che il provvedimento di iscrizione dovrà contenere la seguente prescrizione: "l'impresa risulta iscritta con la limitazione di poter svolgere un unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile ai sensi dell'art. 5 della legge 15 novembre 2000, n. 364 (Accordo tra la Comunità europea ed i sui stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone)".


 


Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it