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28-01-2016
Albo Gestori ambientali, Consorzi di scopo e iscrizione categoria 9
classe A
Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali, con Circolare
n. 54 del 26 gennaio 2016, ha chiarito che i c.d. "consorzi
di scopo" costituiti tra i soggetti aggiudicatari di appalti per la
bonifica di siti, ma destinati ad essere estinti al termine del singolo
appalto, possono iscriversi nella categoria 9, classe A,
pur in mancanza del requisito della pregressa esecuzione di interventi di
bonifica, come invece indicato nell'allegato alla delibera n. 1 del 30
Gennaio 2013.
Il Comitato nazionale, rispondendo ad un quesito, ha osservato che i
suddetti consorzi non possono, per definizione, aver svolto alcuna
precedente attività di bonifica, ma essi sono esentati
dalla presentazione del requisito di “pregressa esecuzione di interventi
di bonifica” solo se sussistono entrambe le seguenti condizioni:
- tutti i soggetti consorziati debbono essere iscritti nella
classe A della categoria 9 e debbono far parte del raggruppamento
temporaneo di imprese cui è stato aggiudicato l'appalto;
- l'esistenza e la durata del consorzio debbono essere
collegati esclusivamente ai lavori di bonifica oggetto dell'appalto
e deve essere estinto e cancellato dal Registro delle Imprese al
termine dei lavori.