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15-03-2016
Albo Gestori Ambientali, chiarimenti su formazione responsabile tecnico
Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori
Ambientali, con la Circolare prot. 227/ALBO/PRES del 14 marzo 2016,
in risposta a due quesiti fornisce alcuni chiarimenti in merito alla
formazione dei responsabili tecnici ed agli attestati di partecipazione ai
corsi di formazione.
In particolare, il Comitato Nazionale precisa che:
- l’art. 13, c. 1, del D.M. 120/2014 dispone
che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una
verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza
quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario
aggiornamento. Fino all’emanazione delle disposizioni del Comitato
Nazionale previste dall’art. 13, c. 2, del D.M. 120/2014, restano valide
le disposizioni di cui alla Delibera n. 3 del 16 luglio 1999 e, pertanto,
i corsi di formazione disciplinati dalla suddetta deliberazione possono
continuare ad essere svolti;
- per quanto riguarda gli attestati di
partecipazione, il solo possesso dell’attestato di partecipazione ai
corsi di formazione disciplinati dalla Delibera n. 3 del 16 luglio 1999
non esonera il soggetto interessato dall’obbligo di sostenere la
verifica iniziale: infatti, ai sensi dell’art. 13, c. 4, del D.M.
120/2014, è esonerato dalla verifica iniziale, ma non dall’aggiornamento
quinquennale, il soggetto che alla data di entrata in vigore della nuova
disciplina ricopre l’incarico di responsabile tecnico di impresa
iscritta all’Albo.