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News / Nazionali / Rifiuti

15-03-2016

Albo Gestori Ambientali, chiarimenti su formazione responsabile tecnico

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con la Circolare prot. 227/ALBO/PRES del 14 marzo 2016, in risposta a due quesiti fornisce alcuni chiarimenti in merito alla formazione dei responsabili tecnici ed agli attestati di partecipazione ai corsi di formazione.

In particolare, il Comitato Nazionale precisa che:

  • l’art. 13, c. 1, del D.M. 120/2014 dispone che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento. Fino all’emanazione delle disposizioni del Comitato Nazionale previste dall’art. 13, c. 2, del D.M. 120/2014, restano valide le disposizioni di cui alla Delibera n. 3 del 16 luglio 1999 e, pertanto, i corsi di formazione disciplinati dalla suddetta deliberazione possono continuare ad essere svolti;
  • per quanto riguarda gli attestati di partecipazione, il solo possesso dell’attestato di partecipazione ai corsi di formazione disciplinati dalla Delibera n. 3 del 16 luglio 1999 non esonera il soggetto interessato dall’obbligo di sostenere la verifica iniziale: infatti, ai sensi dell’art. 13, c. 4, del D.M. 120/2014, è esonerato dalla verifica iniziale, ma non dall’aggiornamento quinquennale, il soggetto che alla data di entrata in vigore della nuova disciplina ricopre l’incarico di responsabile tecnico di impresa iscritta all’Albo.

 


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